LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29393/2019 proposto da:
B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COMANO 95, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO FARAON, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA FARAON;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 11/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
RILEVATO
che:
1. – Con ricorso affidato ad un solo articolato motivo, B.L., cittadino del Gambia, ha impugnato il decreto emesso dal Tribunale di Venezia, comunicato l’11 settembre 2019, di rigetto del ricorso svolto avverso la decisione della Commissione territoriale di Verona – sez. Padova, la quale a sua volta aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, nonché, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.
2. – Per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale di Venezia rilevava che: a) il racconto del richiedente (aver lasciato il Gambia per timore di essere arrestato e sottoposto a torture da parte delle Autorità governative per esser stato promotore di un gruppo di protesta contro l’estrazione di sabbia nel territorio di Kartong) non era credibile in quanto intrinsecamente contraddittorio sulla posizione del richiedente, nonostante che i fatti della protesta, nonché dell’arresto dei partecipanti e delle torture da questi subite fossero documentati; b) se pure il racconto del richiedente fosse stato credibile, non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non venendo in rilievo alcuna ipotesi riconducibile a motivi di persecuzione indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2; c) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non essendo credibile il racconto del richiedente e, comunque, non risultando l’attuale situazione del Gambia, dopo la caduta del regime dittatoriale del presidente J., tale da far ritenere che egli corra il rischio, in caso di rimpatrio, di essere incarcerato e torturato sti per il riconoscimento dello status di rifugiato, né “del pericolo attuale per l’incolumità del ricorrente”; d) non sussistevano i presupposti per riconoscere la protezione sussidiaria di cui alla lett. c) del citato art. 14, non ravvisandosi nella zona di provenienza del richiedente, in base alle COI utilizzate (AI 2017/2018), una condizione di violenza generalizzata in situazione di conflitto armato; e) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in quanto non emergenti elementi comprovanti una adeguata integrazione in Italia (a tal fine non essendo sufficiente lo svolgimento di tirocinio formativo e la stipula di rapporto a tempo determinato per una retribuzione di Euro 450,00 mensili, del quale però non vi era prova di esecuzione, né che fosse effettivamente stabile e retribuito) e non essendo ravvisabile una situazione di vulnerabilità in caso di rimpatrio.
3. – Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine della partecipazione a eventuale udienza di discussione.
CONSIDERATO
che:
1. – Con l’unico mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per non aver il Tribunale, in relazione allo status di rifugiato, alla protezione sussidiaria, approfondito la situazione oggettiva del Gambia, né, in relazione alla protezione umanitaria, la situazione lavorativa del richiedente, altresì mancando di considerare che esso richiedente, “in virtù dei motivi per i quali ha lasciato il Paese, si troverebbe, qualora rimpatriato, senza futuro”.
2. – Il motivo è inammissibile in tutta la sua articolazione.
2.1. – Quanto alle censure sul mancato riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), devesi rilevare che il decreto configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi non credibilità del racconto e, comunque, fatti non integranti i presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale richieste (cfr. Sintesi nel “Rilevato che”) – ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità (tra le molte, Cass. n. 17182/2020). Onere, nella specie, non assolto, non essendo stata impugnata la prima ratio innanzi indicata.
2.2. – Quanto alla protezione sussidiaria di cui del citato art. 14, lett. c), le doglianze sono affatto generiche e comunque rivolte all’apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, senza che siano indicate fonti informative diverse da quelle utilizzate, né veicolata censura di omesso esame di fatto storico decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in conformità con il principio enunciato da Cass., S.U., n. 8053/2014.
2.3. – Infine, anche le censure sul mancato riconoscimento della protezione umanitaria sono rivolte all’apprezzamento di fatto del giudice di merito, né aggrediscono la specifica ratio decidendi, rimanendo su un piano di assoluta genericità, in violazione dei principi di specificità e di localizzazione processuale di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6.
3. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.
In assenza di attività difensiva della parte intimata, non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021