Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.35652 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29394/2019 proposto da:

J.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COMANO 95, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO FARAON, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA FARAON;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 11/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

RILEVATO

che:

1. – Con ricorso affidato ad un solo motivo, J.A., cittadino del Gambia, ha impugnato il decreto emesso dal Tribunale di Venezia, comunicato l’11 settembre 2019, di rigetto del ricorso svolto avverso la decisione della Commissione territoriale di Verona – sez. Padova, la quale a sua volta aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, nonché, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – Per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale di Venezia rilevava che: a) il racconto del richiedente (aver lasciato il Gambia perché maltrattato e malmenato dalla famiglia del patrigno con la quale era andato ad abitare e dovere era rimasto per altri due anni dopo la morte della madre), seppure fosse stato da reputarsi credibile, evidenziava fatti non riconducibili ai presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); b) non sussistevano i presupposti per riconoscere la protezione sussidiaria di cui del citato art. 14, lett. c), non ravvisandosi nella zona di provenienza del richiedente, in base alle COI utilizzate (AI 2017/2018), una condizione di violenza generalizzata in situazione di conflitto armato; c) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in quanto non allegati elementi comprovanti una adeguata integrazione in Italia e non essendo ravvisabile una situazione di vulnerabilità in caso di rimpatrio, dovendosi altresì ritenere risolti i problemi di salute pregressi (esofagite e bulboduodenite).

3. – Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine della partecipazione a eventuale udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

1. – Con l’unico, articolato, mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per aver il Tribunale utilizzato, ai fini della delibazione della domanda di protezione sussidiaria, una sola fonte informativa (AI 2017/2018) non aggiornata e, ai fini della delibazione della domanda di protezione umanitaria, ritenuto non credibile le dichiarazioni rese e, comunque, per non aver operato una corretta valutazione comparativa, poiché, ove rimpatriato, esso richiedente si troverebbe in condizioni di indigenza tale da compromettere la propria salute.

2. – Il motivo è inammissibile in tutta la sua articolazione.

Le censure che investono il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria non colgono appieno la ratio decidendi del decreto impugnato, che, al di là del profilo della credibilità del racconto richiedente, si fonda essenzialmente sul rilievo per cui i fatti, per come allegati, non sono sussumibili nella fattispecie legale di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), là dove, poi, è affatto generica la critica in ordine all’utilizzo delle fonti informative (anche) in riferimento alla forma di protezione di cui del citato art. 14, lett. c), che il giudice di merito ha indicato puntualmente, mentre il ricorrente non ha contrastato con alcun riferimento a COI più aggiornate.

Quanto, poi, al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, a fronte della motivazione resa dalla Corte territoriale in punto di valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass., S.U., n. 29459/2019), le critiche di parte ricorrente sono orientate, nella sostanza, a dedurre un vizio di insufficiente motivazione (non più veicolabile ratione temporis), insistendo soprattutto sulla asserita condizione di vulnerabilità legata alla giovane età del richiedente, senza dedurre critiche congruenti sulla complessiva ratio decidendi a fondamento del decreto impugnato.

4. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte rimasta soltanto intimata.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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