LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30056/2019 proposto da:
Y.A.L., (alias A.I.), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO RICCIARDI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 18/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
RILEVATO
che:
1. – Con ricorso affidato a tre motivi, Y.A.L. (alias A.I.), cittadino del Togo, ha impugnato il decreto emesso dal Tribunale di Venezia, comunicato il 18 settembre 2019, di rigetto del ricorso svolto avverso la decisione della Commissione territoriale di Verona – sez. Vicenza, la quale a sua volta aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, nonché, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.
2. – Per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale di Venezia rilevava che: a) il racconto del richiedente (aver lasciato il Togo per timore di essere ucciso dalle persone con le quali, come commerciante, aveva contratto debiti che non era riuscito ad estinguere, finendo anche in carcere) non era credibile in quanto generico e contraddittorio; b) non sussistevano, quindi, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, né per la protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); c) non sussistevano i presupposti per riconoscere la protezione sussidiaria di cui del citato art. 14, lett. c), non ravvisandosi nella zona di provenienza del richiedente, in base alle COI utilizzate (AI febbraio 2018; FH maggio 2018), una condizione di violenza generalizzata in situazione di conflitto armato; d) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in quanto non emergenti elementi comprovanti una adeguata integrazione in Italia (a tal fine non essendo sufficiente un contratto a tempo determinato in agricoltura) e non essendo ravvisabile una situazione di vulnerabilità in caso di rimpatrio, “tenuto conto che lo Y. comunque aveva una attività lavorativa come commerciante”.
3. – Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine della partecipazione a eventuale udienza di discussione.
CONSIDERATO
che:
1. – Con il primo mezzo è denunciata “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia – omesso esame di circostanze decisive e violazione del dovere di cooperazione istruttoria col richiedente” (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5), nonché violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per aver il Tribunale, quanto al negato riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, motivato in modo solo apparente, senza attivare i poteri istruttori officiosi.
1.1. – Il motivo è inammissibile.
Con esso non è colta la ratio decidendi del decreto impugnato che, quanto alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente (là dove la credibilità dei fatti allegati è presupposto per la verifica di fondatezza della domanda concernente dette forme di protezione internazionale) con motivazione adeguata e pienamente intelligibile, che non è stata attinta da specifiche censure sul punto. Ne’ è stata attinta da doglianze specifiche la motivazione (che dà atto delle COI utilizzate per la decisione) sul rigetto della domanda di protezione sussidiaria di cui del citato art. 14, lett. c).
2. – Con il secondo mezzo è dedotta violazione dell’art. 10 Cost., comma 3 e della direttiva 2011/95/UE, nonché, in subordine, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non aver il Tribunale accolto la domanda di protezione umanitaria (a differenza di altri giudici di merito), in quanto il richiedente “in caso di rientro in Togo… vedrebbe compromessi in modo apprezzabile la sua dignità e il suo diritto ad un’esistenza libera e dignitosa”.
2.1. – Il motivo è inammissibile.
Con esso, infatti, non ci confronta con la specifica ratio decidendi del decreto impugnato (cfr. sintesi nel “Rilevato che”), ma si deducono argomenti generici e non affatto aderenti rispetto alla vicenda singolare riguardante lo stesso richiedente, altresì venendo richiamati precedenti giurisprudenziali (non solo in buona parte relativi a paesi diversi dal Togo, ma in ogni caso) non pertinenti rispetto al caso di specie.
3. – Con il terzo mezzo è prospettata violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., per aver il Tribunale negato il riconoscimento dello status di rifugiato o, quantomeno, della protezione umanitaria sulla base di una “presunzione de praesumpto”, avendo inferito, dapprima, “che le discriminazioni siano imposte dal gruppo etnico più numeroso ai danni delle minoranze” e, quindi, dedotto da questa inferenza che “il membro di una etnia maggioritaria non possa per definizione essere oggetto di pratiche discriminatorie”.
3.1. – Il motivo è inammissibile.
La censura prescinde del tutto dalla decisione resa dal Tribunale (cfr. sintesi nel “Rilevato che”), evocando (peraltro in modo affatto generico) circostanze avulse dalla specifica vicenda oggetto di cognizione.
4. – Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte rimasta soltanto intimata.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021