LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30067/2019 proposto da:
J.I., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO RIZZATO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 13/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
RILEVATO
che:
1. – Con ricorso affidato a due motivi, J.I., cittadino della Nigeria, ha impugnato il decreto emesso dal Tribunale di Venezia, reso pubblico il 13 settembre 2019, di rigetto del ricorso svolto avverso la decisione della Commissione territoriale di Verona, la quale a sua volta aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, nonché, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.
2. – Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine della partecipazione a eventuale udienza di discussione.
CONSIDERATO
che:
1. – In via preliminare ed assorbente, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile per mancanza di valida procura speciale ai sensi dell’art. 365 c.p.c. (e a prescindere, dunque, dalle ulteriori specifiche previsioni dettate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis).
E difatti, l’avvocato ha proposto impugnazione in virtù della quale si legge che la persona conferente dichiara di voler esser rappresentata e difesa “in merito a RICORSO CASSAZIONE AVVERSO DECRETO TRIB VE ed in particolare quelli di transigere, conciliare, fare e ricevere pagamenti rilasciando quietanza, chiamare in causa terzi, e svolgere domande riconvenzionali, rinunciare agli atti del giudizio o del processo, farsi sostituire, nonché di deferire e di riferire il giuramento decisorio e di nominare arbitri nelle procedure arbitrali”.
2. – Tale tipo di procura, estesa non al margine o in calce del ricorso, bensì su un foglio separato e materialmente congiunto a quello, non è una procura speciale, poiché affatto generica e non specificamente riferibile al provvedimento impugnato.
Dinanzi a procure di tal specie, l’orientamento di questa Corte è consolidato nel ritenere “inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c. comma 2, contenga espressioni generiche ed incompatibili con la specialità richiesta per la proposizione dell’impugnazione in cassazione” (Cass. n. 1525/2020).
3. – Peraltro, i due motivi proposti dal ricorrente (il primo sul mancato riconoscimento della protezione umanitaria; il secondo sul mancato riconoscimento della protezione sussidiaria) sono palesemente inammissibile, giacché, lungi dal dedurre errorres in iudicando, censurano la valutazione della quaestio facti riservata al giudice del merito, senza peraltro cogliere la portata delle rationes decidendi, per un verso (protezione umanitaria) incentrata proprio sulle condizioni di salute del richiedente e, per altro verso, dando conto della non sussumibilità della vicenda narrata dal richiedente nelle fattispecie legali disciplinanti le varie forme di protezione richiesta e dell’insussistenza (in base a COI specificamente indicate) dei presupposti per la protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).
3. – Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021