Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.35657 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30315/2019 proposto da:

A.J., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA GASPARIN;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 04/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

RILEVATO

che:

1. – Con ricorso affidato a tre motivi, A.J., cittadino del Bangladesh, ha impugnato il decreto emesso dal Tribunale di Venezia, comunicato il 4 settembre 2019, di rigetto del ricorso svolto avverso la decisione della Commissione territoriale di Verona, la quale a sua volta aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, nonché, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – Per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale di Venezia rilevava che: a) il racconto del richiedente (aver lasciato il Bangladesh perché non riusciva a mantenere la famiglia con il suo lavoro di contadino ed essendo minacciato dagli appartenenti dei partiti ***** e ***** in quanto rifiutatosi di partecipare alle loro manifestazioni; per lasciare il Bangladesh aveva venduto la casa di proprietà e ottenuto un prestito) non era credibile in quanto generico e contraddittorio; b) non sussistevano, quindi, i presupposti per riconoscere lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); c) non sussistevano i presupposti per riconoscere la protezione sussidiaria di cui del citato art. 14, lett. c), non ravvisandosi nella zona di provenienza del richiedente (regione di Sylhet), in base alle COI utilizzate (UNHCR del 2017), una condizione di violenza generalizzata in situazione di conflitto armato; d) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in quanto non emergenti elementi comprovanti una adeguata integrazione in Italia e non potendo essere svolta una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in ragione della non credibilità di quanto narrato.

3. – Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine della partecipazione a eventuale udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2-7, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 27, artt. 2 e 3 CEDU, “nonché omesso esame di fatti decisivi e assenza di motivazione, nonché violazione dei parametri normativi relativi agli atti di persecuzione e minacce subite nel proprio Paese di origine”, per aver il Tribunale motivato in modo trascurato e comunque erroneamente in punto di non credibilità di esso richiedente, senza neppure tener conto della situazione oggettiva del paese di provenienza.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

In tema di protezione internazionale, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, impone al giudice soltanto l’obbligo, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, di compiere le valutazioni ivi elencate e, in particolare, di stabilire se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili. Da ciò consegue che: a) la norma non potrà mai dirsi violata sol perché il giudice del merito abbia ritenuto inattendibile un racconto o inveritiero un fatto; b) non sussiste un diritto dello straniero ad essere creduto sol perché abbia presentato la domanda di asilo il prima possibile o abbia fornito un racconto circostanziato; c) il giudice è libero di credere o non credere a quanto riferito secondo il suo prudente apprezzamento che, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità, se non in base al paradigma del vizio di cui dell’art. 360 c.p.c., vigente n. 5 (Cass. n. 6897/2020).

Il Tribunale, nell’apprezzamento della credibilità del racconto del richiedente, si è attenuto al principio di procedimentalizzazione legale della decisione avendo operato la propria valutazione (cfr. pp. 7 e 8 del decreto impugnato) alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, prendendo in considerazione, non atomisticamente, le circostanze dedotte in giudizio e reputando non attendibile il narrato, mentre le censure mosse con il ricorso su tale specifica ratio decidendi sono orientate a criticare piuttosto un profilo di insufficienza e contraddittorietà della motivazione, quale denuncia comunque inammissibile alla luce della vigente, e applicabile ratione temporis, formulazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non essendo, peraltro, stati dedotti, nel rispetto delle indicazioni puntuali di cui a Cass., S.U., n. 8053/2014, fatti storici decisivi il cui esame sarebbe stato omesso.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione dei parametri normativi sulla credibilità delle dichiarazioni (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5) in violazione degli obblighi di cooperazione istruttoria; omesso esame di fatti decisivi; violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 CEDU; violazione dei parametri normativi per la definizione di un danno grave; violazione degli artt. 6 e 13 CEDU, art. 47 Carta UE e art. 46 direttiva 2013/32. Il Tribunale non avrebbe effettuato la valutazione della credibilità in base ai parametri legali e avrebbe mancato di attivarsi per reperire le informazioni aggiornate sul Bangladesh ai fini della protezione sussidiaria, riferendosi genericamente ad una sola COI non recente ed altro documento (“acleddata.com”) senza alcuna altra indicazione.

2.1 – Il motivo è fondato per quanto di ragione.

2.1.1. – Sono inammissibili le censure che investono la valutazione di credibilità del richiedente e quelle che riguardano la domanda di protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

Quanto alle prime valgono le considerazioni sub p. 1.1. che precede; mentre, in riferimento alle seconde, la protezione sussidiaria di cui alle citate lett. a) e b) presuppone la attendibilità dei fatti narrati, ciò che è rimasto escluso con statuizione ormai passata in giudicato.

2.1.2. – Sono fondate le doglianze che riguardano la domanda di protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

In riferimento a tale forma di protezione sussidiaria, una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice è tenuto, a prescindere dalla valutazione di credibilità delle sue dichiarazioni, a cooperare all’accertamento della situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate, le cui fonti dovranno essere specificatamente indicate nel provvedimento, al fine di comprovare il pieno adempimento dell’onere di cooperazione istruttoria (Cass. n. 262/2021).

A tal riguardo, va ulteriormente precisato che, nel caso in cui il giudice di merito abbia reso note le fonti consultate mediante l’indicazione del loro contenuto, della data di risalenza e dell’ente promanante, il ricorrente che voglia censurarne l’inadeguatezza in relazione alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad allegare nel ricorso le fonti alternative ritenute idonee a prospettare un diverso esito del giudizio. Diversamente, nel caso in cui il richiamo alle fonti sia assente, generico o deficitario nelle sue parti essenziali, è sufficiente la censura consistente nella deduzione della carenza degli elementi identificativi (Cass. n. 7105/2021).

Nella specie, il Tribunale, nel delibare la sussistenza della forma di protezione sussidiaria di cui del citato art. 14, lett. c), ha violato i principi sopra enunciati, essendosi limitato a rinviare, in modo affatto generico, alla fonte UNHCR del 2017 (dunque, di due anni precedente rispetto al momento della decisione) e ad altra fonte (“acleddata.com”) senza nessuna specificazione (né di contenuto, né di datazione), là dove, peraltro, il ricorrente ha comunque evidenziato l’esistenza di COI più recente (WR 2019).

3. – Con il terzo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, comma 2, art. 10 Cost., comma 3, motivazione apparente (artt. 112,132 e 156 c.p.c., art. 111 Cost.) in relazione alla domanda di protezione umanitaria e alla valutazione di assenza di vulnerabilità; omesso esame di fatti decisivi; violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, 7,14,16,17, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10,32. Il Tribunale non avrebbe effettuato la valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza.

3.1. – L’esame del motivo è assorbito dall’accoglimento del primo mezzo, dovendosi rammentare, comunque, che in tema di protezione umanitaria rilevano i principi enunciati da Cass., S.U., n. 29459/2019 e ribaditi, più di recente, da Cass. n. 3320/2021 (pp. 10/11).

4. – Vanno, dunque, dichiarati inammissibili il primo e, in parte, il secondo motivo, nonché assorbito il terzo motivo; va, invece, accolto il secondo motivo, per quanto di ragione, con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio della causa al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il secondo motivo di ricorso per quanto di ragione, dichiara inammissibili il primo motivo e in parte il secondo motivo, nonché assorbito il terzo motivo di ricorso;

cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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