LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30492/2019 proposto da:
A.K., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SILVIA BETTELLA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 13/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
RILEVATO
che:
1. – Con ricorso affidato a quattro motivi, A.K., cittadino della Costa D’Avorio, ha impugnato il decreto emesso dal Tribunale di Venezia, comunicato il 13 settembre 2019, di rigetto del ricorso svolto avverso la decisione della Commissione territoriale di Verona – sez. Padova, la quale a sua volta aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, nonché, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.
2. – Per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale di Venezia rilevava che: a) il racconto del richiedente (aver lasciato la Costa D’Avorio per le minacce ricevute dal proprietario della vettura che guidava come tassista e che era rimasta distrutta in un incidente provocato dal collega con il quale divideva i turni di guida) non era credibile in quanto inverosimile; b) non sussistevano, quindi, i presupposti per riconoscere lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); c) non sussistevano i presupposti per riconoscere la protezione sussidiaria di cui del citato art. 14, lett. c), non ravvisandosi nella zona di provenienza del richiedente una condizione di violenza generalizzata in situazione di conflitto armato; d) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in quanto non emergenti elementi comprovanti una adeguata integrazione in Italia e non essendo ravvisabile una situazione di vulnerabilità in caso di rimpatrio (non essendo sufficiente a tal fine la documentazione medica prodotta risalente al 2017).
3. – Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine della partecipazione a eventuale udienza di discussione.
CONSIDERATO
che:
1. – Preliminarmente occorre rilevare che, sebbene il ricorso sia stato notificato all’indirizzo p.e.c. dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, il Ministero dell’interno si è costituito (sia pure senza depositare controricorso) tramite l’Avvocatura generale dello Stato, dovendosi, quindi, ritenere sanato il vizio della notifica, con efficacia ex tunc, dalla costituzione in giudizio del destinatario del ricorso, da cui si può desumere che l’atto abbia raggiunto il suo scopo (tra le altre, Cass. n. 12410/2020).
2. – Con il primo mezzo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, per aver il Tribunale ritenuto erroneamente non credibile il racconto di esso richiedente.
2.1. – Il motivo è inammissibile.
Il Tribunale, nell’apprezzamento della credibilità del racconto del richiedente, si è attenuto al principio di procedimentalizzazione legale della decisione avendo operato la propria valutazione (cfr. sintesi nel “Rilevato che”) alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, prendendo in considerazione, non atomisticamente, le circostanze dedotte in giudizio e reputando non attendibile il narrato, mentre le censure mosse con il ricorso su tale specifica ratio decidendi sono affatto generiche e orientate a criticare piuttosto un profilo di insufficienza e contraddittorietà della motivazione, quale denuncia comunque inammissibile alla luce della vigente, e applicabile ratione temporis, formulazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
3. – Con il secondo mezzo è dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per aver il Tribunale erroneamente ritenuto che esso richiedente non potesse subire “danno grave” da soggetti privati in caso di rientro nel paese di origine.
3.1. – Il motivo è inammissibile.
Con esso non è colta affatto la ratio decidendi del decreto impugnato, che (cfr. sintesi nel “Rilevato che”) si fonda sulla inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente e tale ratio non è più in discussione all’esito dello scrutinio che precede.
4. – Con il terzo mezzo è prospettata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non aver il Tribunale effettuato la necessaria comparazione tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza.
4.1. – Il motivo è fondato.
In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., S.U., 29459/2019). A tal riguardo, il giudice di merito, nel procedere alla tale comparazione, non potrà riconoscere al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dell’isolata e astratta considerazione del suo livello di integrazione in Italia, ma dovrà coniugare, quella considerazione, con l’esame del modo in cui l’eventuale rimpatrio (e dunque il contesto di generale compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza) verrebbe a incidere sulla vicenda personale dell’interessato, avuto riguardo alla sua storia di vita e al grado di sviluppo della sua personalità.
Là dove, poi, la ricostruzione della storia di vita del richiedente risulti ostacolata dalla ritenuta non credibilità delle relative dichiarazioni, o dall’irriducibile frammentarietà delle informazioni complessivamente acquisite, il giudice di merito dovrà in ogni caso procedere a verificare se le condizioni sociali, politiche o economiche, obiettivamente riscontrate nel paese di origine non appaiano tali da porsi in evidente contrasto con la misura del rimpatrio, avuto riguardo all’incidenza di dette condizioni con la conservazione, in capo al richiedente, del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità umana, al di là di ogni specifica caratterizzazione che valga a qualificarne l’identità.
A fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass., 13897/2019; Cass., 20335/2020).
Nel caso di specie, il Tribunale ha del tutto trascurato di approfondire e circostanziare gli aspetti dell’indispensabile valutazione comparativa tra la situazione personale attuale del richiedente sul territorio italiano e, segnatamente, la condizione cui lo stesso verrebbe lasciato in caso di rimpatrio, al fine di attestare – attraverso l’individuazione delle specifiche fonti informative suscettibili di asseverare le conclusioni assunte (che non possono fondarsi sulla verifica effettuata unicamente ai fini della delibazione delle condizioni di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)) – che il ritorno del richiedente nel proprio paese non valga piuttosto a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona. La motivazione adottata dal giudice di merito si palesa, dunque, meramente apparente e intrinsecamente contraddittoria, tale, quindi, da non integrare il c.d. “minimo costituzionale” (Cass., S.U., n. 8053/2014).
5. – Con il quarto mezzo è denunciato “omesso e contraddittorio esame della questione relativa alle incongruenze emerse dal provvedimento della Commissione territoriale”, con particolare riferimento allo scarso livello di scolarizzazione di esso richiedente e della grave situazione esistente in Costa D’Avorio ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.
5.1 – Il motivo è in parte inammissibile e in parte assorbito.
E’ inammissibile là dove intende nuovamente censurare la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, con critiche affatto generiche, a tal fine dovendosi rinviare alle considerazioni sub p. 1.1. che precede.
E’ assorbito in riferimento alla doglianza che attiene al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, già veicolata con il motivo che precede e oggetto di accoglimento.
6. – Vanno, dunque, dichiarati inammissibili il primo, il secondo e in parte il quarto motivo; va dichiarato assorbito nel resto il quarto motivo; va accolto il terzo motivo, con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio della causa al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibili il primo, il secondo e in parte il quarto motivo, che dichiara assorbito per il resto;
cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021