LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30561/2019 proposto da:
I.A., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA MONICA BASSAN;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 03/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
RILEVATO
che:
1. – Con ricorso affidato a tre motivi, I.A., cittadino della Nigeria (Edo State), ha impugnato il decreto emesso dal Tribunale di Venezia, comunicato il 3 settembre 2019, di rigetto del ricorso svolto avverso la decisione della Commissione territoriale di Verona – sez. Padova, la quale a sua volta aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, nonché, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.
2. – Per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale di Venezia rilevava che: a) il racconto del richiedente (aver lasciato la Nigeria per timore di essere ucciso, in quanto cristiano, in attentati di *****, come quello del ***** alla chiesa di *****, nel quale moriva la zia con cui viveva a seguito del decesso della madre e rimaneva ferito lo stesso I.; inoltre, non poteva andare ad abitare da altri parenti, i quali avrebbero potuto ucciderlo in quanto figlio di due cugini di primo grado) non era credibile e, comunque, non integrante i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, né “del pericolo attuale per l’incolumità del ricorrente”; b) non sussistevano i presupposti per riconoscere la protezione sussidiaria di cui del citato art. 14, lett. c), non ravvisandosi nella zona di provenienza del richiedente, in base alle COI utilizzate (EASO giugno 2017, novembre 2018, febbraio 2019), una condizione di violenza generalizzata in situazione di conflitto armato; c) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in quanto non emergenti elementi comprovanti una adeguata integrazione in Italia (a tal fine non essendo sufficiente la mera frequentazione di un corso di italiano o la disponibilità ad attività di volontariato) e non essendo ravvisabile una situazione di vulnerabilità in caso di rimpatrio, non essendo di impedimento a tal fine la diagnosi di “piattismo doloroso bilaterale” risalente all'*****.
3. – Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine della partecipazione a eventuale udienza di discussione.
CONSIDERATO
che:
1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per assenza di motivazione in punto di ritenuta non credibilità del racconto di esso richiedente.
1.1. – Il motivo è inammissibile.
Il decreto configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi – non credibilità del racconto e, comunque, fatti non integranti i presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale richieste (cfr. Sintesi nel “Rilevato che”) – ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità (tra le molte, Cass. n. 17182/2020). Onere, nella specie, non assolto, non essendo stata impugnata la secondo ratio innanzi indicata.
2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, per non aver il Tribunale riconosciuto la protezione sussidiaria in base alle COI utilizzate, che davano conto invece del persistere dei conflitti legati a *****.
2.1. – Il motivo è inammissibile.
Con esso sono rivolte critiche all’apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, senza che siano indicate fonti informative diverse da quelle utilizzate, né è veicolata censura di omesso esame di fatto storico decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in conformità con il principio enunciato da Cass., S.U., n. 8053/2014.
3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3), del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. h-bis, per non aver il Tribunale valutato la situazione del paese di origine di esso richiedente ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.
3.1. – Il motivo è fondato.
In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., S.U., 29459/2019). A tal riguardo, il giudice di merito, nel procedere alla tale comparazione, non potrà riconoscere al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dell’isolata e astratta considerazione del suo livello di integrazione in Italia, ma dovrà coniugare, quella considerazione, con l’esame del modo in cui l’eventuale rimpatrio (e dunque il contesto di generale compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza) verrebbe a incidere sulla vicenda personale dell’interessato, avuto riguardo alla sua storia di vita e al grado di sviluppo della sua personalità.
Là dove, poi, la ricostruzione della storia di vita del richiedente risulti ostacolata dalla ritenuta non credibilità delle relative dichiarazioni, o dall’irriducibile frammentarietà delle informazioni complessivamente acquisite, il giudice di merito dovrà in ogni caso procedere a verificare se le condizioni sociali, politiche o economiche, obiettivamente riscontrate nel paese di origine non appaiano tali da porsi in evidente contrasto con la misura del rimpatrio, avuto riguardo all’incidenza di dette condizioni con la conservazione, in capo al richiedente, del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità umana, al di là di ogni specifica caratterizzazione che valga a qualificarne l’identità.
A fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass., 13897/2019; Cass., 20335/2020).
Nel caso di specie, il Tribunale ha del tutto trascurato di approfondire e circostanziare gli aspetti dell’indispensabile valutazione comparativa tra la situazione personale attuale del richiedente sul territorio italiano e, segnatamente, la condizione cui lo stesso verrebbe lasciato in caso di rimpatrio, al fine di attestare – attraverso l’individuazione delle specifiche fonti informative suscettibili di asseverare le conclusioni assunte (che non possono fondarsi sulla verifica effettuata unicamente ai fini della delibazione delle condizioni di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)) – che il ritorno del richiedente nel proprio paese non valga piuttosto a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona. La motivazione adottata dal giudice di merito – che, peraltro, dà atto (p. 8 del decreto) di una situazione critica, in Nigeria, quanto alla violazione dei diritti umani – si palesa, dunque, meramente apparente e intrinsecamente contraddittoria, tale, quindi, da non integrare il c.d. “minimo costituzionale” (Cass., S.U., n. 8053/2014).
4. – Vanno, dunque, dichiarati inammissibili i primi due motivi ed accolto il terzo motivo, con conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvio della causa al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara inammissibili i restanti motivi;
cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021