LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11660/2018 proposto da:
M.L., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO JANNARELLI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
D.S.C., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ETTORE F. GIANNUBILO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3177/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 31/01/2018 R.G.N. 943/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/12/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.
RILEVATO
che, con sentenza del 31 gennaio 2018, la Corte d’Appello di Bari confermava la decisione resa dal Tribunale di Foggia che, sulla domanda proposta da M.L. nei confronti di D.S.C., titolare della falegnameria presso la quale il M. deduceva di aver prestato la propria attività lavorativa, domanda avente ad oggetto l’accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato continuativamente svoltosi dall’1.9.1989 al 28.2.2007 e la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate anche ai sensi dell’art. 36 Cost., accoglieva parzialmente la domanda suddetta, accertando la sussistenza del predetto rapporto con riguardo a due successivi periodi, il primo compreso tra il l’1.9.1989 ed il 5.11.1991 ed il secondo tra il 3.9.2001 ed il 28.2.2007 e rigettando ogni altro capo della domanda medesima;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 434 c.p.c., sollevata dal D.S. ma infondate altresì le censure mosse dal M. alla sentenza di primo grado, non ravvisandosi la rilevata illogicità e contraddittorietà di quella pronunzia, insuscettibile di essere letta, come sostenuto dal M., così che possa ritenersi che la stessa affermi e nel contempo neghi l’esistenza del rapporto, derivando il riconoscimento relativo ai distinti periodi indicati dalla mancata contestazione della circostanza da parte del D.S. e l’accertamento negativo per il periodo intermedio dal non aver il M. fornito idonea prova dell’assunto, con specifico riguardo agli elementi sintomatici della subordinazione, individuati, alla stregua dell’insegnamento di questa Corte, nell’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore nonché tall’inserimento del lavoratore stesso in modo sta bile ed esclusivo nell’organizzazione datoriale, conseguentemente prescritto, per difetto di atti interruttivi antecedenti alla notifica dell’istanza di esperimento del tentativo di conciliazione effettuata in data 17.5.2007, il diritto alle differenze retributive relative al primo periodo di svolgimento del rapporto e, di contro, infondata la medesima pretesa relativa al periodo successivo, per difetto di prova dello svolgimento di mansioni caratterizzate da “particolare e specifica maggiore conoscenza o adeguata pratica” e, come tali, superiori all’inquadramento aziendalmente riconosciuto e dell’esecuzione di lavoro straordinario e per intervenuto pagamento da parte del D.S. del TFR, stante la specifica sottoscrizione a titolo di quietanza a saldo degli importi recati dalle buste paga;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il M., affidando l’impugnazione a sei motivi, cui resiste, con controricorso, il D.S.
– che il ricorrente ha poi presentato memoria.
CONSIDERATO
– che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 113,115 e 116 c.p.c., deduce la nullità della sentenza impugnata, a suo dire recante una motivazione solo apparente, per essersi la Corte territoriale limitata a riprodurre mediante una mera operazione di copia-incolla le argomentazioni addotte dal primo giudice a sostegno della decisione assunta senza alcuna valutazione in ordine ai motivi di appello;
che, con il secondo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché artt. 2094 e 2103 c.c., il ricorrente lamenta l’incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine all’insussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo intermedio rispetto ai due distinti periodi in cui la Corte medesima ha riconosciuto essere intercorso quel rapporto, per aver il giudicante omesso la valutazione delle risultanze istruttorie alla luce delle censure sollevate in sede di gravame dall’odierno ricorrente e, per altro verso, per non aver dato rilievo, ai fini della valutazione del rapporto tra le parti, alla nozione di “subordinazione attenuata” elaborata nella giurisprudenza di questa Corte idonea a ridimensionare il rilievo qualificatorio dell’eterodirezione valorizzata in via esclusiva dalla Corte territoriale;
che nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 342 c.p.c., nonché artt. 2934,2935,2946 e 2948 c.c., è prospettata in relazione al pronunciamento della Corte territoriale in ordine al decorso della prescrizione per mancanza di tempestivi atti interruttivi con riguardo al diritto alle rivendicate differenze retributive relative al riconosciuto primo periodo di svolgimento del rapporto tra le parti;
che, con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del CCNL per il settore Legno ed Arredamento del 25.3.1991 e dei successivi rinnovi in relazione all’art. 2103 c.c., nonché degli artt. 113,115 e 116 c.p.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale l’erronea interpretazione dell’invocata disciplina collettiva in materia di inquadramento tale da inficiare la valutazione delle dichiarazioni testimoniali circa i contenuti professionali delle mansioni espletate dal ricorrente corrispondenti al superiore inquadramento rivendicato;
che con il quinto motivo, posto sotto la rubrica “Violazione e falsa applicazione di norma di legge in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché agli artt. 2099 e 2108 c.c.”, si imputa alla Corte territoriale l’erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie in ordine al convincimento espresso circa la carenza di prova in ordina al dedotto espletamento del lavoro straordinario;
– che con il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2709 e 2126 c.c., deducendo, in relazione alla ritenuta estinzione del credito per differenze retributive rivendicato, lo scostamento dal principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, per non essere stata tale eccezione sollevata dalla controparte e, comunque, l’erroneità del convincimento espresso dalla Corte territoriale per aver la sottoscrizione per quietanza liberatoria a saldo valore di mera dichiarazione di scienza priva di qualsiasi effetto negoziale;
che va preliminarmente esaminata l’eccezione di improcedibilità sollevata dal D.S. con il proprio controricorso per inosservanza dell’onere di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, ovvero per omessa prova della notifica PEC del provvedimento impugnato, rilevandone l’infondatezza alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte con la decisione assunta a sezioni unite n. 8312 del 25.3.2019 e per aver, in ogni caso, il ricorrente provveduto al deposito del messaggio PEC ricevuto nonché del provvedimento impugnato e della relata di notifica corredata dell’attestazione di conformità L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter;
– che, venendo ora all’esame dei motivi di ricorso qui proposti, deve rilevarsi l’infondatezza del primo di essi, atteso che il rilievo qui svolto dal ricorrente, per cui dovrebbe considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, non trova riscontro, non ravvisandosi con riguardo all’impugnata sentenza il vizio che alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte implica la nullità della sentenza motivata “per relationem”, vizio dato dall’aver aderito alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, derivandone l’infondatezza dell’ulteriore rilievo concernente il carattere apparente della motivazione resa (Cass. n. 20883/2019, Cass. n. 13248/2020);
– che ciò è quanto emerge con riguardo al capo della sentenza concernente la ritenuta insussistenza tra le parti, nel periodo intermedio tra i due rapporti riconosciuti, di un rapporto di lavoro subordinato, con conseguente inammissibilità del secondo motivo, atteso che la mancata puntuale confutazione da parte della Corte territoriale delle risultanze istruttorie su cui l’odierno ricorrente aveva fondato in sede di gravame la contestazione del decisum del giudice di primo grado risulta giustificato dal riferimento operato dalla Corte medesima al criterio qualificatorio basato sull’eterodirezione, più rigoroso di quello della “subordinazione attenuata”, alla stregua del quale il ricorrente aveva proposto la rilettura di quelle risultanze ed anche qui invocato, senza tuttavia dar conto delle ragioni per le quali si sarebbe dovuto privilegiare a fini qualificatori il ricorso a tale eccezionale criterio;
che, parimenti, con riguardo al capo relativo alla prescrizione del diritto alle differenze retributive relative al primo periodo di svolgimento del rapporto (settembre 1989/novembre 1991), l’impugnata sentenza riflette da parte della Corte territoriale una effettiva valutazione dei motivi di gravame, essendo il pronunciamento nel senso del decorso del relativo termine in difetto di tempestivi atti interruttivi (il primo è del 2007) mera conseguenza dell’esclusione della continuità del rapporto per quanto detto correttamente sancita, con conseguente infondatezza del terzo motivo;
che la medesima considerazione vale con riguardo al capo della domanda relativo al disconoscimento del diritto al superiore inquadramento, avendo la Corte territoriale correttamente proceduto al giudizio trifasico, all’esito del quale è approdata al convincimento della non ravvisabilità nelle mansioni di fatto svolte dal ricorrente del contenuto professionale proprio del rivendicato livello B del CCNL Legno-Arredamento (tra l’altro neppure allegato nella sua versione integrale con conseguente improcedibilità del motivo), dato dal possesso di “particolare e specifica maggiore conoscenza o adeguata pratica”, convincimento qui neppure fatto oggetto di specifica censura, per essersi il ricorrente limitato a censurare il mancato riferimento alla declaratoria dello specifico profilo posto in calce alla declaratoria di livello e caratterizzata dai medesimi contenuti professionali di cui qui neppure si sostiene essere stata fornita specifica prova, derivandone l’inammissibilità del quarto motivo; che quanto detto va ribadito anche con riguardo al capo relativo al mancato riconoscimento del lavoro straordinario, relativamente al quale il pronunciamento della Corte territoriale, incentrato sul difetto di prova rigorosa imposta al lavoratore dall’insegnamento di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 1389/2003, Cass. n. 6623/2001 citate in motivazione) in ordine, non solo all’an, ma anche alla collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario, non può essere inficiato dal richiamo di testimonianze che affermerebbero genericamente che il ricorrente avrebbe continuativamente svolto lavoro straordinario dal 1991 o dal 1993, includendo, così, periodi per i quali la Corte stessa aveva escluso l’esistenza di un rapporto di lavoro tra le parti, derivandone così l’inammissibilità del quinto motivo;
che, analogamente, è a dirsi con riguardo al capo della sentenza concernente l’estinzione del credito vantato per differenze retributive derivanti da importi non corretti liquidati in busta paga, atteso che, mentre la rilevabilità d’ufficio del fatto estintivo risulta ammessa dallo stesso ricorrente allorché quel fatto risulti provato (valga il richiamo da questi operato a Cass. n. 6350/2010), la prova del medesimo correttamente è stata ammessa dalla Corte territoriale pur provenendo dal datore, trattandosi di fatto impeditivo della cui prova era lui onerato e dalla Corte medesima desunta (conformemente all’insegnamento di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 13150/2016) che, al fine di riconnettere alla sottoscrizione per quietanza della busta paga effetti negoziali, richiede la valutazione caso per caso della portata della stessa) con apprezzamento plausibilmente incentrato sul dato ulteriore costituito dalla sottoscrizione della busta paga da parte del lavoratore, non solo “per ricevuta”, ma espressamente con riferimento all’aver preso visione delle scritture riportate, all’esattezza dei conteggi e della somma consegnata ed alla valenza di saldo delle competenze spettanti, conseguendone l’inconferenza delle censure qui mosse e l’inammissibilità anche del sesto motivo;
che il ricorso va, dunque, rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.250,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021
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