Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.35665 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22869/2018 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DOMENICO PETRACCA, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA MADDI;

– ricorrente –

contro

CARAPELLI FIRENZE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO CECCARELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 200/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 01/03/2018 R.G.N. 561/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/03/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

RILEVATO

che, con sentenza del 1 marzo 2018, la Corte d’Appello di Milano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Milano, rigettava la domanda proposta da D.A. nei confronti della Carapelli Firenze S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli per essere stato ritenuto responsabile dell’avvenuto declassamento degli olii, da “extravergine” a “vergine” accertato a seguito di ispezioni operate nei mesi di ***** sulla nave “*****”, presso il deposito di Sampierdarena Olii S.r.l. e presso lo stabilimento di ***** nonché la condanna della Società al risarcimento del danno per la mancata fissazione degli obiettivi o mancata erogazione del bonus personale aziendale per l’anno 2015;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dalla Società sollevata dal D. e, nel merito, fondato l’appello medesimo, avendo valutato, relativamente al capo della domanda concernente la declaratoria di illegittimità del licenziamento, diversamente da quanto sancito dal primo giudice, la contestazione tempestiva, per essere emerso solo nell’imminenza di questa, all’esito degli approfonditi accertamenti prontamente avviati dalla Società, una volta venuta a conoscenza delle irregolarità nella classificazione degli olii, l’esistenza all’interno dell’azienda di sistematiche alterazioni qualitative, riconducibili al D. e registrate a sua cura in una sorta di contabilità parallela e, di conseguenza, stante la gravità della condotta ascritta, sussistente l’invocata giusta causa di recesso e, quanto al capo della domanda relativa alla pretesa risarcitoria conseguente alla mancata fissazione degli obiettivi ed alla mancata erogazione del bonus, insussistente il diritto, non potendo farsi discendere questo di per sé dalla mancata fissazione degli obiettivi da parte della Società, il che esclude, stante la mancata documentazione di un obbligo contrattuale in tal senso della Società e la precisazione dell’entità degli obiettivi in precedenza assegnati nonché dei risultati conseguiti nel periodo, la stessa possibilità di accertare la lamentata perdita di chance e di considerare ai sensi dell’art. 1359 c.c., verificata la condizione di fatto resa impossibile per fatto imputabile all’obbligato;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il D., affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, la Società;

che il ricorrente ha poi depositato memoria.

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente, adducendo il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, imputa alla Corte territoriale il travisamento della prova con specifico riferimento al rilievo a tale fine attribuito alle dichiarazioni rese dal D. nel corso dell’intervista del 14.11.2015;

che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente imputa alla Corte la mancata considerazione dei fatti svoltisi nel periodo *****, attestanti, a suo dire, la piena conoscenza già a quella data da parte della Società dell’irregolare classificazione degli olii;

che, nel terzo motivo, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, in una con il vizio di motivazione è prospettato con riferimento al travisamento della prova documentale emergente dall’allegato n. 39 della produzione della Società che, con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7,artt. 2697 e 1362 c.c., il ricorrente, ribadendo le censure già svolte nei motivi che precedono in ordine all’apprezzamento del materiale istruttorio operato dalla Corte territoriale, lamenta l’incongruità logica e giuridica e la non conformità a diritto del convincimento espresso dalla Corte medesima in ordine alla raggiunta prova della tempestività della contestazione;

– che, con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1353 c.c., art. 115 c.p.c. e art. 1357 c.c., imputando alla Corte di non aver tenuto conto della mancata contestazione dell’obbligo contrattuale di fissazione degli obiettivi e comunque del principio per cui, ove l’impossibilità della condizione dipenda da colpa dell’obbligato, la condizione deve ritenersi verificata;

– che il primo motivo deve ritenersi inammissibile essendo questo volto a censurare l’iter valutativo, che assume inficiato dal travisamento del materiale istruttorio preso in esame, in base al quale la Corte territoriale è giunta a ritenere sussistente l’addebito posto a carico del ricorrente, posto che un tale vizio non è più deducibile in sede di legittimità ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, come interpretato da questa Corte a partire dalle note sentenze gemelle nn. 8053 e 8054 del 2014, in base al quale l’esame giudiziale della questione oggetto di doglianza deve risultare affetto dalla totale pretermissione di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo ovvero inficiato dalla mancanza assoluta di motivazione, oppure da una motivazione apparente, oppure da un contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, oppure ancora da una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile;

– che, parimenti, il secondo, il terzo ed il quarto motivo, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano inammissibili, incentrandosi tutti su una lettura del materiale istruttorio volta a confutare la conclusione cui perviene la Corte territoriale in ordine alla data in cui la Società sarebbe venuta a conoscenza del fatto contestato, dovendo questa, a detta del ricorrente medesimo, essere identificata non, come sostenuto dalla Corte territoriale, in coincidenza con l’intervista resa dal D. il ***** (la contestazione è dell’1.12.2015), ma in coincidenza con l’intervista dal medesimo resa il 1 agosto 2015, secondo quanto desumibile dal documento n. 39 agli atti della Società (che assume, senza darne dimostrazione alcuna, non essere contestato, derivandone così l’irrilevanza delle ragioni – mancata sottoscrizione del documento e mancata inclusione del testo dell’intervista – in base alle quali la Corte territoriale aveva motivato, al di là dell’errore sulla data del documento medesimo, l’impossibilità di tenerne conto); confutazione mera, che, inammissibile di per sé, per essere il libero apprezzamento del materiale istruttorio operato dal giudice del merito insindacabile in questa sede, salvo l’ambito di censurabilità dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lo è pure in quanto da essa e soltanto da essa il ricorrente pretende di trarre argomento per desumere la tardività della contestazione, nel senso del suo essere, oltre che lesiva del diritto di difesa del ricorrente medesimo, altresì espressiva di una rinuncia da parte della Società datrice all’esercizio del potere disciplinare, prospettazione che il ricorrente avanza senza dare conto delle ragioni per cui, arretrata a quella data la conoscenza dei fatti da parte della Società, la contestazione avrebbe dovuto qualificarsi comunque tardiva e senza neppure contestare i dati fattuali, puntualmente indicati in motivazione dalla Corte territoriale a sostegno del proprio convincimento circa la tempestività della contestazione, per cui la Società datrice, non soltanto avviava, successivamente ai fatti del luglio agosto 2015, una commissione di inchiesta ad hoc e affidava un incarico di audit esterno ma, con missiva dell’1.10.2015, avvisava il ricorrente che la verifica avviata era intesa ad accertare “la misura del coinvolgimento della sua personale posizione nella determinazione degli eventi”, che sulla relatività (Ndr: testo originale non comprensibile);

che, parimenti inammissibile risulta il quinto motivo, non misurandosi le censure mosse con l’essenziale argomento su cui la Corte territoriale fonda la propria pronunzia di rigetto della domanda, dato dal difetto di allegazione dell’entità degli obiettivi in precedenza assegnati e dei risultati conseguiti nel periodo con riferimento al quale il bonus era stato richiesto in giudizio, difetto di allegazione che correttamente la Corte territoriale ritiene riverberare in termini di impossibilità di determinazione della lamentata perdita di chance e/o degli effetti della finzione di inveramento della condizione imputabile all’azienda ex art. 1359 c.c.;

che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.250,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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