LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6153/2019 proposto da:
C.A., P.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato TERESA SANTULLI, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
ACQUALATINA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio degli avvocati MAURIZIO MARAZZA, MARCO MARAZZA, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2169/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/08/2018 R.G.N. 1747/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Latina, con la pronuncia n. 1473/2014, emessa il 23.10.2014, ha respinto le domande proposte da C.A. e P.M., già dipendenti della Acqualatina spa, con le quali era stato chiesto l’annullamento dei verbali di conciliazione da loro sottoscritti in data 22.6.2009, in quanto affetti da dolo o comunque da errore, per ciò che riguardava la rinuncia al diritto di precedenza nella riassunzione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 1 e alla L. n. 264 del 1949, art. 15, comma 6, nonché la nullità della predetta rinuncia e, per l’effetto, la declaratoria del loro diritto alla precedenza alla riassunzione, dell’inadempimento della società a tale obbligo e, comunque, l’accertamento della lesione del diritto di essi ricorrenti all’assunzione, con la condanna della società al risarcimento del danno oltre alla condanna generica del danno pensionistico.
2. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 2169, pubblicata il 21.8.2018, ha rigettato l’appello proposto dagli ex lavoratori rilevando, per quello che interessa in questa sede che, escluso un comportamento doloso della società ovvero un errore sul contenuto del verbale di conciliazione, era preliminare, quanto alla richiesta di nullità della rinuncia, ai sensi dell’art. 1418 c.c. (per mancanza dell’oggetto in quanto si verteva in materia di diritti non acquisiti al patrimonio degli appellanti) esaminare la sussistenza in capo ad essi del diritto di precedenza nella riassunzione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 1 e L. n. 264 del 1949, art. 15, comma 6.
3. I giudici di seconde cure hanno, quindi, ritenuto che il diritto di precedenza, previsto dalle suddette disposizioni in favore dei lavoratori in mobilità, postulasse che il datore di lavoro avesse assunto altri lavoratori, a tempo indeterminato e in posizioni equivalenti. Sulla base delle risultanze istruttorie hanno, poi, escluso, sia per quanto riguardava la posizione di P.M. (impiegato) che per quella di C.A. (operaio) che vi fossero state assunzioni successive, nel semestre di riferimento, di personale con la stessa qualifica e per mansioni analoghe; conseguentemente, hanno considerato superata, in assenza di un diritto di precedenza dei lavoratori all’assunzione, la necessità di valutare le domande dirette ad ottenere la nullità della clausola 11) dell’accordo con la quale si rinunciava espressamente e incondizionatamente al diritto di precedenza di cui della L. n. 264 del 1949, art. 15, comma 6 e successive integrazioni e modifiche, anche in forza della attivata procedura ex Lege n. 223 del 1991.
4. Avverso la decisione di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione C.A. e P.M. affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l’Acqualatina spa, illustrato con memoria.
5. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, ai sensi del D.L. n. 137 del 2000, art. 23, comma 8 bis, coordinato con la Legge di Conversione n. 176 del 2020, chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo i ricorrenti e denunziano la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 1 e della L. n. 264 del 1949, art. 15, comma 6, in reazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere errato la Corte di appello nel ritenere che il vincolo alle assunzioni previsto dalle suddette disposizioni concernesse solo quelle di identico livello di inquadramento dei lavoratori messi in mobilità e non anche quelle che fossero comunque compatibili con le esperienze e capacità dei lavoratori il cui rapporto si era sciolto; sulla base di tale presupposto, rilevano che le assunzioni operate dalla società nel semestre di riferimento, così come analizzate nella gravata pronuncia, erano omogenee, complementari o comunque assimilabili a quelle da loro ricoperte prima della risoluzione del rapporto.
3. Con il secondo motivo si censura la mancata applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1418 c.c. e, quindi, la violazione di detta norma in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la Corte territoriale conseguentemente valutato la domanda della nullità della clausola dell’accordo di conciliazione, riguardante la loro rinuncia al diritto di precedenza nelle future assunzioni, sull’erroneo presupposto della insussistenza, in concreto, di tale dritto.
4. Il primo motivo è privo di fondamento per ragioni diverse da quelle enunciate nella motivazione della sentenza impugnata, che va di conseguenza integrata e corretta, fermo restando il dispositivo conforme a diritto (art. 384 c.p.c., comma 2).
5. Invero, secondo un consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 5940/2004 e Cass. n. 3866/06) le dimissioni cd. incentivate, e cioè agevolate da provvidenze o incentivi, analogamente alla mobilità volontaria e ai prepensionamento, danno luogo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e, come tali, non sono equiparabili al licenziamento; ne consegue che il lavoratore che abbia risolto volontariamente il contratto di lavoro, sebbene su sollecitazione del datore di lavoro e dietro riconoscimento di un incentivo economico, non ha diritto ad essere preferito nelle assunzioni, della L. n. 264 del 1949, ex art. 15 e della L. n. 223 del 1991, art. 8, in quanto è destinatario dell’obbligo legale di riassunzione solo l’imprenditore che abbia licenziato per riduzione di personale.
6. Nella fattispecie, in cui non si verte in ipotesi di licenziamento (cfr. pag. 5 cpv. 1, 2 e 3 della gravata sentenza) e dove sono stati esclusi vizi della volontà nell’accordo raggiunto (con statuizione della Corte territoriale non censurata), non è operativo, pertanto, il combinato disposto delle due disposizioni di cui si lamenta l’asserita violazione, per mancanza del presupposto indefettibile del “licenziamento per riduzione di personale”.
7. Quanto, poi, al secondo motivo, con cui era stata eccepita la violazione dell’art. 1418 c.c., per la nullità della rinuncia alla riassunzione, per mancanza dell’oggetto, vertendosi in materia di diritti futuri ed eventuali non acquisiti al patrimonio del lavoratore nel momento dell’abdicazione, deve ribadirsi, sia pure per ragioni diverse da quelle indicate dalla Corte territoriale, l’irrilevanza della questione, essendo – per quanto sopra detto – insussistente in capo agli appellanti il diritto alla precedenza nella riassunzione.
8. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
9. Al rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
10. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021