Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.35669 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22478/2017 proposto da:

C.N.R. – CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 73, presso lo studio degli avvocati ENZO AUGUSTO, ROBERTO D’ADDABBO, che la rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 198/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 21/03/2017 R.G.N. 2398/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE.

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che con sentenza n. 198/2017, pubblicata il 21 marzo 2017, la Corte di appello di Bari ha respinto il gravame del Consiglio Nazionale delle Ricerche e confermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale della medesima sede aveva accertato il diritto di G.A. a vedersi riconosciuta, ai fini giuridici ed economici, l’anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con il C.N.R. anteriormente all’assunzione a tempo indeterminato;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Consiglio Nazionale delle Ricerche affidato ad un unico motivo;

– che la lavoratrice ha resistito con controricorso;

rilevato:

che con l’unico motivo proposto, deducendo il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla clausola n. 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, nonché violazione e falsa applicazione del c.c.n.l. 5 marzo 1998 (biennio economico 1996/97), il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere considerato che, nel caso di specie, sussistono le ragioni oggettive giustificatrici della disparità di trattamento, in quanto le posizioni del ricercatore a termine e di quello a tempo indeterminato differiscono tra loro sotto il profilo della formazione presupposta, delle modalità di selezione finalizzata all’assunzione e delle funzioni dell’attività svolta;

osservato:

che il motivo è infondato;

– che questa Corte ha già esaminato la questione inerente il riconoscimento dell’anzianità maturata sulla base di contratti a termine dei dipendenti C.N.R. e di altri enti di ricerca, affermando il principio di diritto, al quale si intende ora dare continuità, secondo il quale “In materia di impiego pubblico contrattualizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista ex L. n. 296 del 2006, deve essere riconosciuta l’anzianità di servizio maturata precedentemente all’acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell’ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l’accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l’assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo” (Cass. n. 27950/2017; conformi, fra altre: n. 7118/2018, n. 3473/2019, n. 6146/2019, n. 15232/2020);

– che a tale principio di diritto risulta essersi attenuta la Corte di merito nella sentenza impugnata;

– che, d’altra parte, la stessa Corte ha rilevato, senza che tale accertamento abbia formato oggetto di censura da parte del ricorrente, come le attività svolte dalla G., fin dal primo contratto a termine, e quelle successivamente svolte in esecuzione del rapporto a tempo indeterminato fossero le medesime, sul piano quantitativo e qualitativo, e avessero identico contenuto, sicché non era dato rinvenire nel caso di specie elementi di differenziazione, attinenti alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate, che potessero legittimamente integrare le “ragioni oggettive” a giustificazione della disparità di trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, di cui alla clausola n. 4 dell’Accordo Quadro;

ritenuto:

pertanto che il ricorso deve essere respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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