Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.3567 del 11/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. OLIVIERI Stefano – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 35968 del ruolo generale dell’anno 2018 proposto da:

M.F., (C.F.: *****) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato Alessia Pontenani (C.F.:

PNTLSS71E41A851W);

– ricorrente –

nei confronti di:

S.A., (C.F.: *****) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato Michele Clemente, (C.F.: CLMMHL64S30E885X);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2070/2018, pubblicata in data 27 aprile 2018;

udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del 26 ottobre 2020 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

FATTI DI CAUSA

M.F. ha agito in giudizio nei confronti del notaio S.A. per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inesatto adempimento di una prestazione professionale (mancata rilevazione della trascrizione di un pignoramento e della pendenza della relativa procedura esecutiva su una quota di alcuni cespiti immobiliari acquistati dal M.).

La domanda è stata solo in parte accolta dal Tribunale di Milano, che ha condannato la S. a pagare l’importo di Euro 5.538,89 in favore del M., oltre accessori.

La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la S. a pagare in favore del M. il maggiore importo di Euro 25.538,89, oltre accessori.

Ricorre il M., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso la S..

Il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

Con il secondo motivo (proposto in via subordinata al primo) si denunzia “violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 116 c.p.c., 1218, 1223, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3”.

Con il terzo motivo (proposto in via subordinata al primo e al secondo) si denunzia “nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4”.

Con i tre motivi del ricorso si fa valere una censura sostanzialmente unitaria.

Essi quindi possono essere esaminati congiuntamente e sono da ritenersi fondati.

1.1 E’ opportuno preliminarmente chiarire i fatti che emergono dagli atti.

Il M. ha acquistato un appartamento e l’annesso box, da due comproprietari (in pari quota del 50%), con il ministero del notaio S., per il prezzo di Euro 170.000,00.

Sulla quota di uno dei due venditori ( C.) è risultata sussistere precedente trascrizione di un atto di pignoramento, che il notaio non aveva rilevato e segnalato, con processo esecutivo in corso. La responsabilità del notaio è stata accertata con sentenza definitiva e, nella presente sede, si discute esclusivamente del quantum del risarcimento.

In sede esecutiva il bene è stato venduto per l’intero ed al M. è stata attribuita la parte del prezzo imputabile alla quota non pignorata (pari ad Euro 86.204,92, come riconosce la stessa controricorrente a pag. 4 del controricorso, sebbene nella sentenza impugnata, per mero errore materiale, sia indicata la somma di Euro 87.188,11).

L’esecuzione riguardava peraltro anche altri due beni immobili del C., su cui il M. aveva iscritto ipoteca (volontaria) a garanzia di un credito derivante da cambiali per complessivi Euro 150.000,00. Il M. è intervenuto nel processo esecutivo e sul ricavato della vendita degli altri due beni gli è stata attribuita una ulteriore somma (Euro 85.645,68; cfr. pag. 16 della sentenza impugnata).

Anche il ricavato residuo della vendita dell’immobile per cui è causa è stato distribuito dal giudice dell’esecuzione e, in tale sede, al M. è stato attribuito l’ulteriore importo di Euro 77.273,00.

La corte di appello, con la decisione impugnata (a conferma, sul punto, della decisione del tribunale), ha ritenuto che quest’ultimo importo dovesse essere decurtato dal complessivo risarcimento dovuto dal notaio al M..

1.2 A sostegno della decisione la corte di appello ha affermato:

1) che l’importo di Euro 77.273,00 (la cui detrazione dal complessivo risarcimento spettante al M. è l’unica questione di cui ancora si discute nella presente sede di legittimità), costituisce il ricavato della vendita dell’immobile per cui è causa e non di quella degli altri lotti (si tratta di un accertamento di fatto che lo stesso M. non contesta ulteriormente nel presente ricorso);

2) che non è possibile che tale importo sia stato assegnato al M. a soddisfazione del suo credito per cambiali di Euro 150.000,00 “stante l’evidente differenza degli importi”.

Da queste due argomentazioni fa discendere la conclusione che al M. spetterebbero, a titolo risarcitorio, solo Euro 5.538,89 (= Euro 170.000,00 – Euro 87.188,11 – Euro 77.273,00; vale a dire: il prezzo pagato per l’intero immobile venduto all’asta, da cui viene detratto sia l’importo del ricavato della vendita attribuitogli quale titolare della quota non pignorata, sia l’importo del ricavato della vendita attribuitogli in sede di riparto).

1.3 E’ altresì opportuna una ulteriore premessa, in diritto.

La proprietà dell’immobile acquistato dal M. è stata da quest’ultimo perduta, in quanto l’immobile stesso è stato venduto all’asta in sede esecutiva sulla base di un atto di pignoramento trascritto prima della trascrizione del suo acquisto, a causa dell’inadempimento del notaio alle sue obbligazioni professionali.

In linea di principio, al M. è stato ritenuto spettare, a titolo di risarcimento, il valore integrale dell’immobile di cui ha perduto la proprietà.

Da tale valore è stato detratto l’importo a lui attribuito quale comproprietario titolare della quota non assoggettata ad espropriazione (e su tale detrazione non vi è contestazione).

Il residuo importo ricavato dalla vendita all’asta del bene (il quale era stato pignorato in quota), cioè l’importo che è confluito nella procedura esecutiva per essere distribuito ai creditori, potrebbe essere oggetto di una ulteriore detrazione dalla liquidazione del danno spettante al M. per l’inadempimento professionale del notaio, solo se – e nella misura in cui – detto importo non fosse stato in concreto distribuito ai creditori procedenti o intervenuti e fosse stato invece restituito allo stesso M. quale residuo attivo della liquidazione dei beni pignorati, cioè gli fosse stato attribuito nella sua qualità di terzo (nuovo) proprietario dell’immobile pignorato, non debitore ma, ciò nondimeno, assoggettato all’esecuzione a causa dell’inopponibilità ai creditori del suo acquisto perchè trascritto solo dopo la trascrizione del pignoramento (ovvero se gli fosse stato attribuito per un credito risarcitorio derivante dalla vicenda negoziale avente ad oggetto il cespite, tale da escludere o limitare la responsabilità del notaio, il che però non risulta in alcun modo dedotto).

Laddove invece tale importo sia stato regolarmente oggetto di distribuzione ai creditori, è del tutto irrilevante che sia stato assegnato in concreto a terzi, a soddisfazione dei loro crediti, ovvero allo stesso M., a soddisfazione di un suo autonomo credito (non legato alla vicenda negoziale della compravendita e soprattutto alla conseguente responsabilità professionale del notaio).

In tal caso è infatti evidente che il danno sussiste comunque e non è ridotto dall’attribuzione patrimoniale.

Laddove la quota immobiliare acquistata dal M. (dietro pagamento del relativo prezzo al venditore C.) fosse venduta all’asta ed il ricavato fosse destinato in sede esecutiva a soddisfare un credito del M. stesso nei confronti del C., non sarebbe affatto eliso il danno patrimoniale derivato dalla perdita della proprietà del bene per la sua vendita all’asta; in tale ultimo caso, infatti, il credito del M. si estinguerebbe e non potrebbe più essere recuperato in altra sede; ma in tal modo esso, di fatto, finirebbe per essere stato estinto con il ricavato della vendita della quota dell’immobile perduto, per il quale M. aveva già pagato il prezzo; in sostanza, una situazione del genere equivarrebbe, negli effetti economici finali, ad una sorta di doppio pagamento della medesima quota immobiliare, la prima con il versamento del prezzo e la seconda con l’estinzione del distinto credito del compratore.

1.4 Tanto premesso, con riguardo alle premesse di fatto ed alle conclusioni in diritto della decisione impugnata, deve affermarsi quanto segue.

1.4.1 La mera circostanza che l’importo di Euro 77.273,00, attribuito dal giudice dell’esecuzione al M. in sede di riparto, derivi dal ricavato dalla vendita dell’immobile per cui è causa, non implica affatto che tale importo gli sia stato attribuito quale residuo attivo della liquidazione dei beni pignorati, nella sua qualità di nuovo proprietario del bene espropriato, assoggettato all’esecuzione per inopponibilità del suo acquisto.

Anzi, al contrario, nella sentenza impugnata si dà atto che in sede esecutiva il M. era stato considerato nella distribuzione di quella somma quale “creditore privilegiato” (cfr. pag. 22 della sentenza), il che è addirittura incompatibile con l’ipotesi di una attribuzione della somma in discussione a titolo di residuo attivo della vendita.

Sotto questo profilo la decisione impugnata risulta priva di un comprensibile senso logico, come sostanzialmente denunziato dalla parte ricorrente.

1.4.2 La circostanza che al M. sia stato attribuito il suddetto importo, pari a Euro 77.273,00, non è affatto incompatibile (come è del resto ovvio) con l’imputazione dell’attribuzione a soddisfazione di un credito di maggiore entità (specie se si trattasse, come pare, del credito in parte già soddisfatto con il ricavato della vendita degli altri due lotti oggetto di esecuzione, e tanto più dovendo tenersi conto di interessi e spese).

Anche sotto questo profilo la sentenza, risultando del tutto priva di senso logico e/o comunque non razionalmente congruente con i fatti accertati, non si sottrae alle censure esposte nei motivi di ricorso.

1.4.3 Se poi si potesse supporre che, implicitamente, la corte di appello abbia in qualche modo inteso affermare, in diritto, che fosse sufficiente la circostanza che l’importo di Euro 77.273,00 costituiva il ricavato della vendita dell’immobile per cui è causa, anche se attribuito al M. a soddisfazione di un suo autonomo credito (e non quale residuo attivo della liquidazione del pignorato), perchè esso fosse decurtato dall’importo da liquidare in suo favore come risarcimento del danno derivante dalla responsabilità professionale del notaio rogante, allora sussisterebbe, in primo luogo, la denunziata assenza totale di motivazione su tale punto di diritto.

I giudici di appello avrebbero dovuto quanto meno spiegare perchè andava operata la decurtazione di tale importo dalla liquidazione del danno causato dal notaio, anche se la somma era stata attribuita al M. per un suo autonomo credito e non quale terzo proprietario del bene pignorato. Ma di tale motivazione non vi è traccia nella sentenza impugnata.

In ogni caso, in tale ipotesi la sentenza sarebbe da ritenere manifestamente erronea in diritto, per la violazione dei principi che regolano il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale richiamati dal ricorrente.

Come già ampiamente chiarito, infatti, il danno (consistente nella perdita della proprietà del bene acquistato) non può dirsi affatto eliso dalla mera circostanza che al M. sia stato attribuito parte dell’importo ricavato dalla vendita all’asta del bene stesso, se l’attribuzione è avvenuta a soddisfazione di un suo autonomo credito e non quale residuo attivo della liquidazione dei beni pignorati.

1.5 E’ opportuno infine rilevare, per completezza espositiva, che i fatti che eventualmente hanno determinato l’elisione del danno ricollegabile alla perdita della proprietà del bene immobile da parte del M., avrebbero dovuto eventualmente essere allegati e provati dalla parte danneggiante, e comunque, anche se rilevabili di ufficio, avrebbero dovuto essere rigorosamente accertati (non essendo naturalmente sufficiente che essi siano solo eventualmente ipotizzabili in astratto).

Dunque, anche in caso di incertezza sul titolo per il quale l’importo ricavato dalla vendita della quota immobiliare spettante al C. era stato attribuito al M., non si sarebbe in nessun caso potuto ritenere eliso il danno, sulla base di tale situazione di incertezza, essendo invece necessario che fosse risultato con certezza che il M. aveva ricevuto quell’importo quale residuo attivo della liquidazione del pignorato.

1.6 La sentenza, essendo fondate, nei sensi di cui in motivazione, le censure espresse con i motivi di ricorso, deve essere cassata con rinvio.

In sede di rinvio la fattispecie dovrà essere rivalutata, sulla base dei principi di diritto in precedenza esposti e, nel solo caso in cui dagli atti emerga con certezza che al M. l’importo di Euro 77.273,00 sia stato attribuito quale residuo attivo della liquidazione dei beni pignorati (e non a soddisfazione di un suo distinto credito, diverso da quello risarcitorio oggetto del presente giudizio), di tale importo si potrà tener conto, in detrazione, nella liquidazione del risarcimento a lui spettante per la responsabilità professionale del notaio convenuto.

2. Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 26 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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