Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.35670 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12821/2018 proposto da:

RETITALIA INTERNAZIONALE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 60, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PARAGALLO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.T.M., S.A., G.L., C.R., P.M., E.M.T., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA EUCLIDE 31, presso lo Studio Legale Avvocati Falcone & Gatta S.T.P., rappresentati e difesi dall’avvocato AMALIA FALCONE,

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4913/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/11/2017 R.G.N. 1357/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/2021 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI.

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’

Stefano, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Reteitalia Internzionale s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza emessa in data 28.10.14 dal Tribunale di Roma con cui venne dichiarata illegittima la sospensione in CIG a zero ore dei lavoratori in epigrafe con conseguente sua condanna al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma corrispondente alla differenza tra la retribuzione mensile e quanto percepito dai vari lavoratori sospesi a titolo di CIG, calcolata in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

Si costituivano gli appellati resistendo al gravame.

Con sentenza depositata il 14.11.17, la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la s.p.a. RETITALIA INTERNAZIONALE, affidato a sei motivi, poi illustrati con memoria; resistono con controricorso i lavoratori.

La Procura Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte con cui chiede il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve pregiudizialmente rilevarsi che nella more è intervenuta conciliazione in sede sindacale della presente controversia tra la società e le dipendenti D.T.M. e E.M.T., nonché col dipendente C.R..

La società depositava quindi atto di rinuncia alla presente lite, rinuncia accettata dai tre lavoratori, con conseguente estinzione del processo tra le dette parti, senza luogo a provvedere sulle spese (art. 391 c.p.c., comma 4).

Venendo pertanto al merito relativamente alle posizioni residue, si osserva.

1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2449 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta che la società in house (tale ritenuta Retitalia dalla sentenza impugnata con riferimento all’ICE) e’, a differenza di quanto affermato dalla sentenza impugnata, assolutamente autonoma rispetto al soggetto pubblico che ne possegga in tutto o in parte le azioni.

La doglianza pur teoricamente fondata (cfr., ex multis, Cass. n. 7222/18), non risulta idonea alla cassazione della sentenza impugnata, basata su altre rationes decidendi di cui appresso.

2.- Con secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 164 del 1975, art. 1, comma 1, lett. b), con riferimento alla erronea ricognizione della fattispecie astratta prevista dalla norma, ed in particolare la pretesa illegittimità dell’accesso alla C.I.G.O. in ragione della dichiarata insussistenza della condizione di “non imputabilità” in capo al datore di lavoro dell’evento, e quindi della “causa integrabile”, avendo la Corte di merito erroneamente ricondotto la fattispecie sotto la disciplina di cui della L. n. 165 del 1975, art. 1, comma 1, lett. a), piuttosto che a quella di cui alla successiva lett. b) che si riferisce all’ipotesi di determinate situazioni temporanee di mercato.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha infatti esaminato e valutato entrambe le ipotesi di cui all’art. 1, comma 1, cit., e correttamente osservato che le ragioni indicate dalla società non concretavano eventi transitori o situazioni temporanee di mercato, posto che la “soppressione dell’ICE, il subentro dell’Agenzia, e la dedotta rideterminazione delle condizioni contrattuali, con il contenimento dei volumi (di affari) e la riduzione dei corrispettivi” e la conseguente riorganizzazione aziendale, costituiscono modifiche stabili e non transitorie, che potevano eventualmente giustificare la cassa integrazione straordinaria, ma non certo quella ordinaria, e che ciò era confermato dalla stessa durata della sospensione (circa quattro anni).

Il Collegio condivide le considerazioni della Corte di merito, che corrispondono del resto ad un incensurabile apprezzamento di fatto del giudice di merito, cui non può opporsi, come deduce l’attuale ricorrente, che il requisito della temporaneità può ritenersi integrato anche dalla ragionevole prevedibilità della ripresa lavorativa entro un breve periodo (cfr. Cass. ord. n. 7740/15), avendo in tale occasione questa Corte solo rilevato l’iniziale legittimità dell’autorizzazione alla CIGO (e dunque dell’iniziale ammissione al beneficio dell’integrazione salariale ordinaria) in base alla ragionevole prevedibilità della ripresa lavorativa entro un breve, seppur imprecisato, periodo.

Nella fattispecie oggi in esame la Corte di merito ha escluso, apprezzando le circostanze di fatto sopra evidenziate, che sussistesse tale ragionevole prevedibilità, essendo connessa ad elementi strutturali e non transeunti.

3.- Col terzo motivo la società ricorrente denuncia un vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Lamenta che la Corte territoriale ha, altresì, omesso di esaminare la rilevanza – in tesi decisiva – del contenuto delle comunicazioni del 10.4.12 inviate alla RSU ed alle OO.SS. (doc. 7 e 8 fascicolo di parte di primo grado) aventi ad oggetto l’accesso alla CIGO per 13 settimane ove, come causa integrabile, è stata individuata ed esplicitata: “una temporanea riduzione di mercato, con conseguente riduzione delle commesse di lavoro”.

Il motivo, già privo di fondamento in base alle considerazioni sopra svolte, è palesemente inammissibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, essendo stato, il fatto storico in questione, l’ammissione e collocazione in CIGO, esaminato dalla Corte capitolina.

4.- Con quarto motivo la società denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 416 c.p.c., per non avere la Corte di merito considerato che la circostanza della effettiva e transitoria causa della contrazione dell’attività produttiva non era stata tempestivamente contestata dai lavoratori.

Il motivo è inammissibile (anche a voler prescindere dall’erronea indicazione della norma pretesamente violata, essendo stata la società in primo grado convenuta e non ricorrente) non misurandosi con la ratio decidendi della sentenza impugnata secondo cui nella specie non erano contestati i fatti storici che indussero la società al ricorso alla CIGO, quanto piuttosto la loro valutazione.

5.- Con quinto e sesto motivo Retitalia censura la determinazione (equitativa) del danno liquidato, senza tuttavia chiarire adeguatamente (pur essendo in possesso di tutti gli elementi contabili del caso) le ragioni per cui tale liquidazione non sarebbe rispettosa dei principi in materia di valutazione equitativa del danno differenziale.

6.- Il ricorso, per quanto concerne i controricorrenti estranei alla rinuncia ex art. 391 c.p.c., va dunque rigettato.

Le spese di lite seguono, per il resto, la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara estinto il processo tra la società Reteitalia Internazionale e D.T.M., E.M.T., e C.R.. Rigetta per il resto il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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