Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.35671 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 791/2016 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO, LUCIA PUGLISI, che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente principale –

D.R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.

CESARE 61, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO DRISALDI, rappresentato e difeso dall’avvocato BENEDETTO GUGLIELMO;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 10603/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/01/2015 R.G.N. 572/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI Roberto, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

1. A seguito di rinvio disposto da Cass. 4 novembre 2010, n. 22441 in punto di nesso di causalità tra attività lavorativa (banconista) e patologia lamentata (artrosi e varici agli arti inferiori) da D.R.F., la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 10603 del 2014 ha accolto, in adesione alle conclusioni rassegnate dall’ausiliare officiato in giudizio, la domanda di riconoscimento di tecnopatia condannando l’INAIL al pagamento della rendita in conto capitale, nella misura dell’8 per cento, dei ratei arretrati e degli interessi.

2. Avverso tale sentenza ricorre l’INAIL con un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, D.R.F., ulteriormente illustrato con memoria.

3. Il Procuratore Generale, nelle conclusioni scritte, ha chiesto accogliersi il ricorso con decisione, nel merito, di rigetto della domanda.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il motivo di ricorso si denuncia violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 66, 74 e del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, in ragione del fatto che trattandosi di malattia professionale denunciata con domanda amministrativa (del 15 gennaio 1999) antecedente all’entrata in vigore della nuova disciplina dettata dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, le menomazioni dovevano essere valutate alla stregua del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 74 (indennizzabilità delle menomazioni superiori al 10 per cento) e non già alla stregua del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, n. 2, lett. a), (indennizzabilità, in capitale, delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento, e in rendita, dal 16 per cento, nella misura indicata nell’apposita tabella di indennizzo del danno biologico).

5. Il ricorso è da accogliere.

6. In riferimento a domanda amministrativa di riconoscimento di tecnopatia del 15 gennaio 1999, la Corte di appello ha riconosciuto l’indennizzabilità dell’inabilità permanente al di sotto della soglia legale (10 per cento) applicabile ratione temporis (v. Corte Cost., 19 dicembre 2006, n. 426).

7. Si richiama, per tutte, Cass. 5 maggio 2011, n. 9956, secondo cui in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il nuovo regime introdotto dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, al fine del riconoscimento dell’indennizzo in capitale del danno biologico per menomazioni superiori al 6 per cento e sino al 16 per cento, subito dal lavoratore si applica unicamente per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati successivamente all’entrata in vigore del D.M. 12 luglio 2000, recante le tabelle valutative del danno biologico.

8. Conseguentemente, in caso di malattia (o infortunio) denunciata dall’interessato, come nella specie, prima dell’entrata in vigore del D.M. 12 luglio 2000, la stessa deve essere valutata in termini d’incidenza sull’attitudine al lavoro del richiedente, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 74 e può dar luogo ad una rendita per inabilità permanente solo in caso di riduzione di tale attitudine in misura superiore al 10 per cento (v. fra le altre, Cass. 8 ottobre 2020, n. 21743 ed ivi ulteriori precedenti).

9. Il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, ha introdotto un nuovo sistema di liquidazione del danno conseguente agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, prevedendo, per la prima volta, la liquidazione del danno biologico (pertanto indipendentemente da una riduzione della capacità di produzione di un reddito da parte del lavoratore colpito), in capitale, in caso di menomazioni di grado pari a 6 per cento e inferiore a 16 per cento e mediante una rendita, per le menomazioni di grado superiore e aggiungendo, in quest’ultimo caso, una ulteriore quota di rendita per le conseguenze patrimoniali, commisurata al grado di menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e sulla base di una apposita nuova tabella dei coefficienti; in precedenza, la disciplina relativa alla materia degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, stabilita dal D.P.R. n. 1124 del 1965, prevedeva, viceversa, un indennizzo dei postumi permanenti rappresentati da una riduzione della capacità lavorativa del dipendente oltre la soglia del 10 per cento, secondo quanto stabilito dall’art. 74 del Decreto Presidenziale citato, superata anche in caso di aggravamento successivo dipendente dal medesimo infortunio o malattia professionale (D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 83, comma 8).

10 Tale diversità di disciplina giustifica la disposizione della L. n. 38 del 2000, art. 13, secondo la quale il nuovo sistema è applicabile unicamente per “i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 5”, (poi emanato il 12 luglio 2000), laddove la locuzione “verificatisi o denunciati” si riferisce chiaramente agli infortuni e alle malattie professionali, che sono oggetto della denuncia di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 52 e 53 e non i danni che superino la soglia indicata dalla legge, accettabili unicamente a posteriori anche quanto alla decorrenza degli stessi (diversamente, del resto, ne deriverebbe l’impossibilità di stabilire a priori i criteri con cui operare la valutazione in caso di aggravamento successivo dei danni da malattia professionale insorta o denunciata prima della nuova disciplina (fra tante, Cass. n. 9956 del 2011).

11 Va inoltre richiamato il consolidato orientamento per il quale, nel caso in cui la malattia professionale in atto non sia indennizzabile per l’inesistenza di una infermità inabilitante nella misura richiesta dalla legge, la sola prospettazione del rischio di aggravamento dell’infermità, suscettibile di una eventuale futura valorizzazione, non giustifica di per sé la richìesta di emissione di una sentenza di mero accertamento.

12. Ciò perché, come già precisato da questa Corte (fra tante, Cass. n. 25551 del 2016), nel caso di malattia professionale in atto non indennizzabile per l’inesistenza di una infermità inabilitante nella misura richiesta, non è possibile una pronuncia di mero accertamento, con efficacia di giudicato, dell’infermità stessa in vista di eventuali futuri aggravamenti, per non essere al riguardo configurabile – diversamente dalle azioni in cui siano contestate l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, l’inclusione dell’attività svolta nella tabella delle lavorazioni morbigene o l’esposizione al rischio una questione pregiudiziale, della quale ai sensi dell’art. 34 c.p.c., possa chiedersi l’accertamento, con efficacia di giudicato, indipendentemente dall’esito della domanda principale, trattandosi di uno degli elementi costitutivi del diritto alla rendita, oggetto della cognizione del giudice solo come fondamento della relativa pretesa fatta valere in giudizio, non di per sé e per gli effetti futuri eventualmente ricavabili da tale accertamento.

13. Il controricorso, privo di motivi, non è qualificabile come ricorso incidentale e va dichiarato, al riguardo, il non luogo a provvedere.

14. La sentenza impugnata che non si è attenuta ai predetti principi va, pertanto, cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa con il rigetto dell’originaria domanda.

15. L’esito complessivo del giudizio di merito e del precedente giudizio di legittimità giustifica la compensazione delle spese di lite.

16. All’accoglimento del ricorso segue coerente la condanna della controparte alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; spese compensate del giudizio di merito e del precedente giudizio di legittimità; condanna la parte controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,0o per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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