LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19108/2016 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE;
– ricorrente –
contro
C.G., P.R.A., M.E., MA.DO., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA PAOLA GENTILI, ANTONIO ARMENTANO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 661/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/02/2016 R.G.N. 5538/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE.
RILEVATO CHE:
1. la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 661 pubblicata il 5 febbraio 2016, ha respinto l’appello dell’INPS e confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato l’architetto P.R.A. e gli ingegneri M.E., Ma.Do. e C.G. non tenuti al versamento della contribuzione alla Gestione separata con riferimento ai redditi prodotti, quali lavoratori autonomi, nell’anno 2005;
2. la Corte, in particolare, ha ritenuto che, poiché i professionisti avevano, per l’anno in contestazione, versato all’INARCASSA il contributo integrativo, l’iscrizione alla gestione separata doveva essere esclusa in ragione del disposto del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), il quale, nell’interpretare autenticamente la disposizione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, aveva precisato che erano tenuti all’iscrizione coloro che avessero effettuato attività non soggette al versamento contributivo presso gli enti esponenziali di categoria;
3. avverso la decisione, ricorre l’INPS, con un unico motivo di censura. I professionisti di cui in epigrafe hanno resistito con controricorso e hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE:
4. con l’unico motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), L. n. 179 del 1958, art. 3, L. n. 6 del 1981, artt. 10 e 21 e degli artt. 7,23 e 37 dello Statuto INARCASSA approvato il 28.11.1995, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussistesse alcun obbligo di iscrizione alla gestione separata per gli architetti e gli ingegneri che svolgono attività autonoma libero-professionale e che non sono tenuti all’iscrizione all’INARCASSA in ragione del contemporaneo svolgimento di altra attività lavorativa per la quale godono di differente copertura assicurativa;
5. il motivo è fondato alla luce del principio di diritto, orami consolidato, secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (v., in ultimo, Cass. n. 5826 del 2021; in precedenza, Cass. n. 30344 del 2017 e Cass. n. 32166 del 2018 e numerose successive conformi);
6. in particolare, ferme le ampie motivazioni di Cass. nn. 30344 del 2017 e 32166 del 2018, alle quali si rinvia, nell’ultimo arresto indicato (Cass. n. 5826 del 2021) si è ulteriormente ribadito che la disciplina dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25 (che, com’e’ noto, ha delegato il Governo ad emanare “norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad appositi albi o elenchi”), non delinea, rispetto al successivo comma 26, un riparto di competenze tale per cui, laddove una cassa di previdenza abbia escluso dall’obbligo di iscrizione taluni professionisti iscritti al relativo albo in ragione del loro reddito (o, come accade per gli ingegneri e gli architetti, a causa della loro contemporanea iscrizione presso altra gestione previdenziale obbligatoria), non possa riespandersi l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata. La questione e’, piuttosto, quella di stabilire la tipologia del “versamento contributivo” che può esonerare dall’iscrizione alla Gestione separata, da risolversi “volgendosi all’interpretazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e delle disposizioni che ne hanno dato attuazione, esattamente come ritenuto da Cass. nn. 30344 del 2017 e 32166 del 2018” (così, Cass. n. 5826 cit.);
7. contrari argomenti non possono desumersi dai lavori preparatori al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, dove pure è dato leggere che il fine della norma d’interpretazione autentica sarebbe quello di rendere soggetti all’iscrizione presso la Gestione separata soltanto “coloro che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato all’iscrizione ad appositi albi o elenchi”. E’, infatti, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui ai lavori preparatori può riconoscersi un valore unicamente sussidiario nell’interpretazione di una legge, che trova un limite nel fatto che la volontà da essi risultante non può mai sovrapporsi alla volontà obiettiva della legge, quale emerge dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall’intenzione del legislatore, intesa come voluntas legis, ossia come volontà oggettiva della norma, e per ciò distinta dalla voluntas legislatoris, ossia dalla volontà dei singoli partecipanti al processo formativo di essa (così, in motiv., Cass. n. 5826 più volte cit.);
8. il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata, per nuovo esame, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021