LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3081/2016 proposto da:
A.D.A.M., L.P.M., elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE LIEGI 16, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO VITO, rappresentate e difese dall’avvocato DANIELE DALFINO;
– ricorrenti –
contro
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO, succeduta alla soppressa AZIENDA U.S.L. N. ***** DI PALERMO, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO 2, presso lo studio dell’avvocato FULVIO ROMEO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCA LUBRANO, GIORGIO LI VIGNI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 963/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 04/08/2015 R.G.N. 1183/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2021 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;
il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 963/15 ha rigettato l’impugnazione proposta da A.D.A.M. e L.P.M. nei confronti dell’Azienda sanitaria provinciale (A.S.P.) di Palermo, avverso la sentenza n. 462/2014, emessa tra le parti dal Tribunale di Palermo, che veniva confermata.
2. Le lavoratrici dipendenti a tempo determinato dell’A.S.P. di Palermo, provenienti dal bacino LSU ed inquadrate nella categoria Bs del ruolo amministrativo sulla base di contratti quinquennali di diritto privato, avevano agito in giudizio nei confronti dell’Azienda datrice di lavoro lamentando di essere state escluse dalla partecipazione alla produttività collettiva e dalle conseguente distribuzione di premi legati alla qualità della prestazione siccome previsto dagli artt. 40 e 48 del CCNL di categoria. Le stesse affermavano che avrebbero dovuto essere equiparate al personale in servizio sul piano giuridico ed economico.
3. La Corte d’Appello ha confermato la sentenza del Tribunale in quanto il D.Lgs. n. 368 del 2001 (art. 6) e il D.Lgs. n. 61 del 2000 (art. 4), non contemplavano tra gli istituti giuridici funzionali alla parificazione giuridica ed economica tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, e tra i lavoratori a tempo parziale e quelli a tempo pieno, le competenze facenti parte della retribuzione di risultato.
Evidenziava che la L.R. n. 17 del 2004, art. 77, comma 2, escludeva l’applicabilità del D.Lgs. n. 368 del 2001, ai contratti a termine volti alla stabilizzazione dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavoratori socialmente utili.
La Corte d’Appello rilevava, altresì, l’intrinseca carenza di allegazione e documentazione riguardo alla prova, seppure necessariamente presuntiva, che, ove ammesse a partecipare al sistema premiale, le due lavoratrici sarebbero rientrate nel parametro utile a determinare una valutazione positiva del loro operato in vista del conseguimento del salario di produttività.
4. Per la cassazione della sentenza d’appello ricorrono le lavoratrici con due censure articolare in un unico motivo.
5, Resiste con controricorso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.
6. La Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con la prima censura è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1419 c.c., comma 2, in relazione all’invocata nullità della clausola di cui all’art. 3 dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato e parziale, prot. 466/04 e prot. n. 594/04, stipulati dalle ricorrenti nell’anno 2004 e degli artt. 3 e 36 Cost., D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 4, ed ancora dell’art. 2077 c.c., in relazione a quanto previsto dalle disposizioni contrattali di cui agli artt. 40, 47 e 49 del CCNL Comparto sanità 1 settembre 1995, e succ. rinnovi contrattuali.
2. Con la seconda censura è prospettata la violazione e falsa applicazione degli artt. 47 e 48 del CCNL Comparto sanità del 1 settembre 1995, e succ. rinnovi contrattuali, in relazione all’invocato diritto delle ricorrenti di partecipare alla produttività collettiva e alla valutazione della prestazione individuale.
3. Le ricorrenti precisano che il primo contratto a tempo parziale era stato stipulato per il periodo 31 dicembre 2004-30 dicembre 2009, mentre i successivi contratti erano a tempo pieno ed avevano ad oggetto il periodo 31 dicembre 2009-30 dicembre 2014.
Pur non essendovi mai stata soluzione di continuità nell’espletamento dell’attività lavorativa delle ricorrenti, le stesse erano state escluse dalla partecipazione alle iniziative intraprese dall’azienda per la produttività collettiva. Le ricorrenti richiamano il contenuto dell’art. 48 del CCNL, esponendo come il premio di qualità della prestazione lavorativa costituisca un elemento accessorio della retribuzione, quantificabile solo in esito al processo di valutazione che viene annualmente avviato e definito con il pieno coinvolgimento dei dipendenti appartenenti alle diverse unità operative dell’Azienda sulla scorta della preventiva individuazione degli obiettivi e dei criteri sulla cui base sarà effettuata la valutazione dei dipendenti medesimi, distinti per figure professionali e relative specificazioni. Parte datoriale non aveva mai reso le ricorrenti partecipi di valutazione della qualità ed efficienza della prestazione lavorativa, il tutto in violazione delle disposizioni del CCNL (artt. 40, 47 e 48).
Pertanto, ad avviso delle ricorrenti sussisteva la responsabilità risarcitoria dell’Azienda in ragione della definitiva perdita di chances e ciò sia riguardo al contratto concluso nel 2004 sia rispetto al contratto del 2009. Rispetto al primo era nulla la clausola, peraltro successivamente non riprodotta, che escludeva il diritto a percepire il salario accessorio, poiché in contrasto con del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, con l’art. 4 del D.Lgs. n. 61 del 2000 e con le norme contrattuali.
L’esclusione in questione – prosegue il ricorso – era arbitraria atteso che il personale contrattista presta attività lavorativa essenziale per il funzionamento della complessa organizzazione aziendale e in tal senso richiama la nota del 3 aprile 3007 della Direzione generale ex Azienda USL n. ***** di Palermo avente ad oggetto l’integrazione oraria da trenta a trentasei ore del personale contrattista, affinché si possano individuare gli interventi che consentano l’adozione dei provvedimenti ritenuti necessari per coniugare l’esigenza del personale in questione con gli obiettivi di produttività, di soddisfazione dell’utenza, di supporto ai centri di responsabilità voluti dall’Azienda, anche attraverso un più razionale utilizzo di tale personale.
Concludono le ricorrenti che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il carattere temporaneo del rapporto di lavoro non può costituire oggetto di differenziazione in relazione al salario incentivante.
Diversamente si avrebbe violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, della direttiva 199970/CE (che richiama anche la CSE), in particolare della clausola 4, punto 1, come interpretata dalla CGUE (in particolare, v. sentenza 7 settembre 2006), dell’art. 136 del Trattato istitutivo della Comunità Europea.
In ordine alla quantificazione della domanda risarcitoria, le ricorrenti ricordano di aver prodotto, quali parametri di riferimento, copia della busta paga di un lavoratore Categoria B che negli anni aveva percepito l’emolumento accessorio; copia della determina n. 223 del 2009 che aveva ad oggetto l’individuazione delle quote individuali stanziate a titolo di acconto sul premio produttività, nonché copia dei comunicati sindacali che individuavano le quote del premio produttività spettanti al personale dipendente in relazione alle diverse categorie di appartenenza.
4. Il ricorso è inammissibile.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi, ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, affinché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite rationes, dall’altro che tali censure risultino tutte fondate; ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (v. Cass. n. 15350 del 2017).
Nello specifico, la sentenza impugnata è basata su tre distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle tutte, a pena di inammissibilità del ricorso. (cfr., Cass. n. 10815 del 2019, e Cass. n. 17182 del 2020).
I giudici di seconda istanza hanno fondato il loro argomentare su un triplice ordine di considerazioni: a) la mancanza, nelle previsioni del D.Lgs. n. 368 del 2001 (art. 6) e del D.Lgs. n. 61 del 2000 (art. 4), dell’istituto in questione tra quelli relativamente ai quali deve intervenire la parificazione tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato, e tra personale a tempo parziale e a tempo pieno; b) l’esclusione ad opera della L.R. n. 17 del 2004, art. 77, comma 2, della L.R. Siciliana dell’applicabilità del D.Lgs. n. 368 del 2001, ai contratti a termine volti alla stabilizzazione dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavoratori socialmente utili; c) l’intrinseca carenza di allegazione e documentazione riguardo alla prova, seppure necessariamente presuntiva, che, ove ammesse a partecipare al sistema premiale, le due lavoratrici sarebbero rientrate nel parametro utile a determinare una valutazione positiva del loro operato in vista del conseguimento del salario di produttività.
Sulla ratio decidendi riportata sopra sub c), che investe la mancata prova del danno da perdita di chances, le ricorrenti non svolgono una specifica e circostanziata impugnazione, limitandosi, nell’unitaria trattazione delle censure, a ripercorrere il contenuto degli artt. 40, 47 e 48 del CCNL del Comparto sanità 1995 e dello stralcio della nota n. 5394 del 2007 sopra riportata, senza precisare l’attuazione del sistema incentivante delineato dalla contrattazione collettiva da parte della datrice di lavoro per il personale del comparto (individuazione e affidamento degli obiettivi e definizione risorse strutturali/umani e risultati attesi; valutazione ed erogazione) e il favorevole collegamento che avrebbe potuto esserci da parte loro ai miglioramenti di efficienza dell’Amministrazione e di qualità dei servizi secondo la programmazione di produttività dell’Azienda rispetto alla quale erano previsti i premi incentivanti, atteso che la perdita di chances deve essere provata, anche in via presuntiva, in termini di concreta possibilità di conseguire un beneficio economico (cfr., Cass., n. 29829 del 2018, n. 13483 del 2018, n. 18207 del 2014).
5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021
Codice Civile > Articolo 40 - Responsabilita' degli organizzatori | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 47 - Elezione di domicilio | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 48 - Curatore dello scomparso | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 49 - Dichiarazione di assenza | Codice Civile