LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10437/2018 proposto da:
METRA HOLDING, GIA’ SPA FIN METAL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AREZZO, 38, presso lo studio degli avvocati MAURIZIO MESSINA, e ALESSANDRO TUCCI, che la rappresentano e difendono unitamente agli avvocati ANDREA CASTELLI, e TULLIO CASTELLI;
– ricorrente –
contro
BANCA DELLE MARCHE, IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, P.L.;
– intimati –
e contro
POSTE ITALIANE S.P.A., rappresentata e difesa dagli avvocati ROSSANA CATALDI, e MAURO PANZOLINI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in ROMA, VIALE EUROPA 175;
– controricorrente –
BANCO BPM s.p.a., quale avente causa del Banco Popolare Soc. Coop., rappresentato e difeso dagli avvocati ADRIANO SCAPATICCI, e ILARIA ROMAGNOLI, ed presso quest’ultima elettivamente domiciliato, in ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO N. 24;
– controricorrente –
nonchè da:
UNIONE DI BANCHE ITALIANE UBI BANCA s.p.a., quale incorporante la Banca Adriatica s.p.a., già Nuova Banca delle Marche, già Banca delle Marche s.p.a. in amministrazione straordinaria, rappresentata e difesa dagli avvocati ANNA BETTINI, e VITTORIO CAPPUCCILLI, ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo, in ROMA, VIA FLAMINIA N. 138;
– ricorrente incidentale –
contro
METRA HOLDING, GIA’ FIN METAL, BANCO BPM SPA, POSTE ITALIANE, P.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 136/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 26/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2020 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto.
RILEVATO
che:
La Fin Metal s.p.a (ora Metra Holding s.pa) convenne in giudizio Poste Italiane s.p.a, la Banca Popolare di Cremona s.p.a. (ora Banco BPM spa) e la Banca delle Marche (ora UBI Banca s.p.a.) per sentirle condannare al pagamento della somma di Euro 97.860,00, a titolo di risarcimento del danno subito a seguito del trafugamento e della negoziazione (previa falsificazione) di un assegno bancario;
precisò che l’assegno di c/c bancario (dell’importo di Euro 60,00), era stato inviato per posta assicurata ma non era giunto a destinazione, in quanto era stato sottratto in fase di consegna della corrispondenza, e che successivamente, previa alterazione, era stato posto all’incasso presso Banca delle Marche da soggetto diverso (tal P.L.) dall’effettivo destinatario e per la somma di Euro 97.860,00;
con sentenza n. 1284/2013, l’adito Tribunale respinse la domanda, sull’assunto che la contraffazione non fosse riconoscibile ictu oculi, e compensò tra le parti le spese di lite;
con sentenza n. 136/2018, la Corte d’Appello di Brescia ha rigettato il gravame principale proposto dalla Metra Holding e quello incidentale proposto dalla Banca delle Marche in amministrazione straordinaria; ha inoltre condannato quest’ultima al pagamento delle spese in favore di Metra Holding, mentre ha dichiarato compensate le spese del giudizio tra le altre parti;
la Metra Holding ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi; Poste Italiane e Banco BPM hanno resistito con controricorso; la Unione di Banche Italiane UBI Banca ha resistito anch’essa con controricorso e ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale affidato a sei motivi;
la ricorrente principale e quella incidentale hanno depositato memorie;
il ricorso è stato rimesso alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 1751/20.
CONSIDERATO
che:
la sentenza impugnata è stata pronunciata da un collegio della Corte di Appello di Brescia di cui era componente un giudice ausiliario, (che risulta anche estensore del provvedimento);
questa Corte, con ordinanze interlocutorie n. 32032 e n. 32033 del 9.12.2019, ha sollevato questione di legittimità costituzionale – in riferimento all’art. 102 Cost., comma 1 e art. 106 Cost., commi 1 e 2 – di alcune disposizioni del D.L. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, nella L. n. 98 del 2013, nella parte in cui conferiscono al giudice ausiliario lo status di componente dei collegi nelle sezioni in cui è articolata la corte di appello;
sussistono pertanto ragioni di opportunità per differire l’esame del ricorso ad epoca successiva alla decisione della Corte Costituzionale sull’anzidetta questione di legittimità costituzionale.
P.Q.M.
La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021