Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35683 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22378-2018 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA N. 543, presso lo studio dell’avvocato EGIDIO MARULLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALDO TURCONI;

– ricorrente –

Contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato LETIZIA CRIPPA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDRIA ROSSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2644/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 28/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

RITENUTO

che:

1.- C.R. è stato condannato a risarcire i danni causati, sul lavoro, a tale V.F., cui l’INAIL ha corrisposto la relativa rendita. L’Istituto ha dunque agito, in seguito, nei confronti del C. in regresso, per ottenere la restituzione dei ratei, per l’appunto, corrisposti a seguito dell’incidente sul lavoro.

2.- Il Tribunale ha accolto la domanda dell’Istituto principalmente basandosi su quanto emerso nel giudizio penale di condanna del C., con decisione confermata dalla Corte di Appello che ha ritenuto peraltro validamente interrotta la prescrizione di Inail verso il ricorrente.

3.- Il ricorso è basato su tre motivi. V’e’ controricorso dell’Inail.

CONSIDERATO

che:

4.- Il primo motivo denuncia omesso esame di un fatto controverso e decisivo, ossia la circostanza per cui nel processo penale è stata accertata la colpa lieve e questo elemento avrebbe dovuto influire sulla entità del risarcimento, mentre non è stato tenuto in considerazione dalla corte di merito.

Il motivo è inammissibile.

Innanzitutto, il ricorrente adduce di aver posto la questione della influenza della colpa lieve, ma non lo dimostra: non riporta il contenuto di tale allegazione, e del modo in cui è stata sottoposta ai giudici di merito, né indica dove l’ha effettuata: manca peraltro una qualche utile indicazione circa l’accertamento della levità della colpa in un giudizio, quello penale o altro, presupposto.

Il motivo sembra risolversi peraltro nella censura di una erronea o incompleta valutazione di quanto emerso nel giudizio penale, ma è carente di specificità poiché non dice quale è stata la valutazione che i giudici civili di merito hanno fatto di quel giudizio penale e quale avrebbe dovuto essere, per contro.

Ciò senza tacere del fatto che si tratta di una doppia conforme, con conseguente inammissibilità del motivo.

Inoltre, non è chiaro che rilevanza potrebbe avrebbe la colpa lieve ai fini dell’azione di regresso.

5.- Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 2947 e 2948 c.c.. Secondo il ricorrente la Corte di Appello avrebbe erroneamente deciso sulla prescrizione, non considerando che, trattandosi di restituzione di ratei, il credito era soggetto a termine breve, che è di certo decorso.

Anche questo motivo è inammissibile.

Intanto, con accertamento in fatto, la Corte di Appello ha ritenuto interrotta la prescrizione da parte di Inail, e questo accertamento non risulta contestato. Soprattutto la censura non contiene alcunché di specifico quanto ai termini in cui la prescrizione sarebbe maturata: non indica quali sarebbero quello quello a quo e quello ad quem, per cui risulta impossibile un controllo sulla motivazione della sentenza impugnata.

6.- Il terzo motivo si duole della violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in tema di spese legali.

Secondo il ricorrente le spese sarebbero state poste a suo carico nonostante la reciproca soccombenza, dovuta al fatto che l’ammontare della somma pretesa dall’Inail è stata ridotta, e dunque rispetto al quantum l’istituto doveva ritenersi soccombente.

Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata non contiene accertamento di una minore somma rispetto a quella richiesta dall’appellato. L’appello ha confermato integralmente la decisione di primo grado, senza operare alcuna riduzione del diritto fatto valere da Inail, e ciò senza tacere del fatto che in tema di spese processuali, la soccombenza deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all’art. 91 c.p.c. il giudice di appello che ritenga la parte come soccombente per effetto della riduzione della somma accordatale in primo grado (Cass. 19158/ 2013).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite spese nella misura di 5000,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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