Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35684 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 9559-2021 proposto da:

A.A., M.M.R., M.G. (o Gi.), elettivamente domiciliate in ROMA, V. VINCENZO PICARDI 4/C, presso lo studio dell’avvocato DIEGO IODICE, rappresentate e difese dagli avvocati MARIA IODICE, ANTONIO IODICE;

– ricorrente –

contro

MA.GE., BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA;

– intimate –

avverso l’ordinanza n. 16314/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA depositata il 18/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

RITENUTO

che:

1.- M.G., M.M.R. e A.A. hanno resistito all’opposizione all’esecuzione proposta nei loro confronti dal creditore E.G.: opposizione dichiarata estinta, per negativa dichiarazione del terzo; il creditore ha proposto ricorso per Cassazione che questa Corte con ordinanza 16314/2019 ha dichiarato inammissibile.

2.- Le ricorrenti dichiarano di avere richiesto la distrazione delle spese a favore dei difensori avvocati Antonio e Maria Iodice, che le avevano anticipate; per contro la Corte di Cassazione, con la citata decisione, ha omesso di disporle.

3.- Il ricorso mira ad ottenere la correzione dell’errore materiale. Non si è costituita la parte intimata.

CONSIDERATO

che:

5.- Le parti avevano richiesto la distrazione delle spese a favore dei procuratori che dichiaravano di averle anticipate.

6.- La Corte di Cassazione nell’ordinanza 16314/ 2019 ha omesso tale pronuncia, e l’omissione è frutto di evidente errore materiale, soggetto a correzione.

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 16314/2019 nel senso che le spese di lite, come liquidate nella detta ordinanza, vanno distratte a favore dei procuratori costituiti che le hanno anticipate.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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