LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 9559-2021 proposto da:
A.A., M.M.R., M.G. (o Gi.), elettivamente domiciliate in ROMA, V. VINCENZO PICARDI 4/C, presso lo studio dell’avvocato DIEGO IODICE, rappresentate e difese dagli avvocati MARIA IODICE, ANTONIO IODICE;
– ricorrente –
contro
MA.GE., BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA;
– intimate –
avverso l’ordinanza n. 16314/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA depositata il 18/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CRICENTI GIUSEPPE.
RITENUTO
che:
1.- M.G., M.M.R. e A.A. hanno resistito all’opposizione all’esecuzione proposta nei loro confronti dal creditore E.G.: opposizione dichiarata estinta, per negativa dichiarazione del terzo; il creditore ha proposto ricorso per Cassazione che questa Corte con ordinanza 16314/2019 ha dichiarato inammissibile.
2.- Le ricorrenti dichiarano di avere richiesto la distrazione delle spese a favore dei difensori avvocati Antonio e Maria Iodice, che le avevano anticipate; per contro la Corte di Cassazione, con la citata decisione, ha omesso di disporle.
3.- Il ricorso mira ad ottenere la correzione dell’errore materiale. Non si è costituita la parte intimata.
CONSIDERATO
che:
5.- Le parti avevano richiesto la distrazione delle spese a favore dei procuratori che dichiaravano di averle anticipate.
6.- La Corte di Cassazione nell’ordinanza 16314/ 2019 ha omesso tale pronuncia, e l’omissione è frutto di evidente errore materiale, soggetto a correzione.
P.Q.M.
La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 16314/2019 nel senso che le spese di lite, come liquidate nella detta ordinanza, vanno distratte a favore dei procuratori costituiti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021