Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.35689 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36129/2018 proposto da:

U.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORTIGARA 3, presso lo studio dell’avvocato MICHELE AURELI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO SAVELLI;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 699/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 31/07/2018 R.G.N. 575/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 31.7.18, la Corte di Appello di Bologna, in riforma di sentenza del tribunale di Rimini, ha affermato l’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’INPS della ricorrente per attività di avvocato, ritenendo irrilevante il versamento del solo contributo integrativo alla CNPAF.

Avverso tale sentenza ricorre la contribuente per tre motivi; l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso.

Con atto notificato alla controparte ritualmente, la ricorrente ha rinunciato al ricorso. Di conseguenza il giudizio deve dichiararsi estinto per sopravvenuta carenza di interesse.

Nulla per spese non avendo svolto l’INPS attività difensiva.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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