LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 536/2016 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO;
– ricorrenti principali –
contro
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già SERIT SICILIA S.P.A.), in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato CARMELA SALVO, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANIA INTERDONATO;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
e contro
F.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPINA PIRRI;
– controricorrente –
e contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO;
– resistenti con mandato al controricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 1628/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 22/12/2014 R.G.N. 847/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 22.12.04, la corte d’appello di Messina, in riforma di sentenza del tribunale della stessa sede del 2012, ha annullato il preavviso di fermo opposto dal contribuente in epigrafe ed ha ritenuto prescritto – per decorso del relativo termine quinquennale – il credito portato da cartella esattoriale INPS (atto presupposto dell’atto impugnato), notificata al contribuente e non opposta nel termine; la corte poneva le spese a carico del concessionario e dell’INPS. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo, cui resiste il contribuente con controricorso; Riscossione Sicilia spa resiste con controricorso e propone ricorso incidentale per quattro motivi, per resistere al quale l’INPS ha solo prodotto delega. Il contribuente ha depositato memoria.
Con l’unico motivo di ricorso principale si deduce violazione della L. n. 335 del 1995, art. 1, commi 9 e 10 e art. 2953 c.c., per avere la corte territoriale trascurato che il termine prescrizionale è decennale.
Il motivo è infondato, alla luce di Cass. Sez. U., Sentenza n. 23397 del 17/11/2016, Rv. 641633 – 01, ed altre successive conformi (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 33797 del 19/12/2019, Rv. 656434 – 0; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 12200 del 18/05/2018, Rv. 648208 – 01), che hanno precisato che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Venendo al ricorso incidentale, con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce violazione degli artt. 112 e 37 c.p.c., per avere la corte territoriale annullato il preavviso di fermo integralmente, laddove l’opposizione era stata fatta solo per debito minore portato dalla cartella.
Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e artt. 2718 e 2712 c.c., per avere la sentenza impugnata trascurato che il termine di prescrizione era stato interrotto da due intimazioni.
Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 2946 c.c. e L. n. 335 del 1995, art. 1, per avere la corte territoriale trascurato che in caso di non opposizione della cartella si può prescrivere solo il diritto di esecuzione; soggetto in quanto tale a termine decennale. Il quarto motivo è relativo ai meri riflessi della pronuncia impugnata sulle spese.
Il ricorso incidentale è inammissibile in quanto tardivo. Infatti, la sentenza impugnata è del 22.12.14 ed il ricorso principale è stato notificato a Riscossione Sicilia in data 11.1.16, mentre il ricorso, che investe profili autonomi rispetto al ricorso principale rispetto al quale ha pur contenuto adesivo (v. Cass. Sez. 1, ord. 24155 del 2017), è stato notificato il 14.2.16, oltre il termine di cui all’art. 371 c.p.c..
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
PQM
Rigetta il ricorso principale e l’incidentale; condanna l’INPS e Riscossione Sicilia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del F., che si liquidano a carico di ciascuno in Euro 2500 per competenze professionali ed Euro 200 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%, con distrazione in favore dell’avv. Giuseppina Pirri.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 20 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021
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