LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15328/2021 proposto da:
S.D., domiciliata in Roma, Via Giuseppe Taverna, 76, presso lo studio dell’Avvocato Elena Capriati, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
D.S.S.P.J.;
– intimato –
e Procuratore Generale della Corte di Cassazione; Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari;
– intimati –
avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di Bari, n. 1347 del 2021, depositato il 20/04/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/11/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.
FATTO E DIRITTO
RILEVATA:
la mancanza in atti del decreto, emesso il 25 marzo 2021, cron. 1460, n. 320/2021 V.G., per la fissazione dell’udienza del 16 aprile 2021 tenutasi dinanzi il Tribunale per i minorenni di Bari, e della relata a S.D. (L. n. 64 del 1994, art. 7, comma 3);
considerato che la mancata attivazione del contraddittorio costituisce specifico oggetto di censura e che è necessario acquisire documentazione ad esso relativa dalla cancelleria del giudice a quo;
ritenuta infine la necessità di provvedere ad una sollecita rifissazione del ricorso in oggetto attesone l’oggetto e l’urgenza di provvedere;
MANDA:
alla Cancelleria della Prima sezione civile della Corte di cassazione di richiedere con la massima urgenza al Tribunale per i minorenni di Bari, in ragione della natura del procedimento e dell’istanza in tal senso inoltrata a questa Corte dall’Autorità competente, copia del decreto di fissazione udienza indicato in motivazione, con la comunicazione o notificazione dello stesso alla parte ricorrente S.D. o nell’ipotesi in cui non vi sia riscontro dell’adempimento, dichiarazione che ne indichi l’assenza e le ragioni.
PQM
RINVIA la causa a nuovo ruolo.
Si comunichi integralmente alle parti.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021