Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35697 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8953/2021 R.G. proposto da:

A.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Caterina Bozzoli, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2347/20 depositata il 14 settembre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 2021 dal Consigliere Guido Mercolino.

RILEVATO

che S.A., cittadino del Pakistan, ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, avverso la sentenza del 14 settembre 2020, con cui la Corte d’appello di Venezia ha rigettato il gravame da lui interposto avverso l’ordinanza del 19 dicembre 2019 del Tribunale di Venezia, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dal ricorrente;

che il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

CONSIDERATO

che è inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l’intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835);

che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, art. 3, comma 5, lett. c), e art. 14, lett. c), del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 27, e degli artt. 2 e 3 CEDU, nonché l’omesso esame di fatti decisivi e l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, censurando la sentenza impugnata per aver escluso l’attendibilità delle dichiarazioni da lui rese e la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, senza procedere ai dovuti approfondimenti istruttori in ordine alla situazione di violenza indiscriminata ed alle violazioni dei diritti umani in atto nel suo Paese di origine;

che il motivo è infondato;

che, in tema di protezione internazionale, questa Corte ha infatti affermato ripetutamente che il giudizio negativo in ordine alla credibilità soggettiva del richiedente, espresso in conformità dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, risulta di per sé sufficiente a dispensare il giudice dal compimento di approfondimenti officiosi in ordine alla situazione del Paese di origine, ai fini dell’accertamento delle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 e art. 14, lett. a) e b), non trovando applicazione in tal caso il dovere di cooperazione istruttoria previsto dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, il quale non opera laddove, come nella specie, sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quanto meno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. tra le altre, Cass., Sez. II, 11/08/2020, n. 16925; Cass., Sez. I, 12/06/2019, n. 15794; Cass., Sez. VI, 27/06/2018, n. 16925);

che la ritenuta inattendibilità della vicenda personale risulta invece irrilevante ai fini dell’accertamento della fattispecie di cui all’art. 14 cit., lett. c), la quale, essendo correlata alla provenienza del richiedente dall’area interessata dal conflitto armato da cui deriva la situazione di violenza indiscriminata che costituisce fonte della minaccia grave e individuale alla vita o alla persona prospettata a sostegno della domanda, può essere ritenuta insussistente soltanto nel caso in cui i dubbi sollevati in ordine alla credibilità delle dichiarazioni da lui rese riguardino proprio questo profilo (cfr. Cass., Sez. I, 6/07/2020, n. 13940; 24/05/2019, n. 14283);

che nella specie, tuttavia, la Corte d’appello non ha affatto omesso di approfondire la situazione in atto nel Paese di origine del ricorrente, avendo rilevato per un verso che nel corso dell’audizione dinanzi alla Commissione territoriale quest’ultimo non aveva fatto alcun cenno alla situazione generale del Pakistan quale fonte di pericolo per la sua incolumità in caso di rimpatrio, ed avendo per altro verso richiamato informazioni fornite da una fonte internazionale autorevole ed aggiornata, dalle quali ha desunto che nella regione di provenienza dell’appellante non sussiste uno stato di violenza generalizzata o un conflitto armato o una situazione di anarchia di gravità tale da comportare la sottrazione del territorio al controllo delle autorità statali;

che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, censurando la sentenza impugnata per aver rigettato la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria senza procedere ad una comparazione effettiva tra la situazione d’insicurezza ed instabilità esistente nel suo Paese di origine ed il livello d’integrazione da lui raggiunto in Italia, anche alla luce della vicenda personale da lui allegata, delle criticità e delle tensioni in atto nel Pakistan e dell’incapacità dello Stato di assicurare un’effettiva tutela contro i soprusi dei gruppi criminali;

che il motivo è inammissibile;

che, in quanto imperniate sull’omissione del necessario confronto tra la situazione in cui versava prima dell’espatrio ed il livello d’integrazione sociale ed economica raggiunto nel nostro Paese, le censure proposte dal ricorrente non attingono infatti la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, ha giustificato la propria decisione con l’impossibilità di procedere alla predetta comparazione, a causa della mancata allegazione da parte dell’appellante di elementi idonei a consentire la valutazione della presumibile durata dell’esposizione a rischio;

che tale rilievo trova conforto nell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, anche ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, l’accertamento dell’esistenza di seri motivi che impongano di offrire tutela a situazioni di vulnerabilità individuale, anche mediante l’esercizio dei poteri istruttori ufficiosi spettanti al giudice nella materia in esame, postula l’allegazione da parte del richiedente dei fatti costitutivi del diritto azionato, ovverosia di elementi idonei a far ritenere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (cfr. Cass., Sez. I, 2/07/2020, n. 13573; Cass., Sez. VI, 29/10/2018, n. 27336);

che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all’irrituale costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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