LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8949/2021 R.G. proposto da:
H.B., rappresentato e difeso dall’Avv. Caterina Bozzoli, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2078/20 depositata il 26 agosto 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 2021 dal Consigliere Guido Mercolino.
RILEVATO
che H.B., cittadino del Pakistan, ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, avverso la sentenza del 26 agosto 2020, con cui la Corte d’appello di Venezia ha rigettato il gravame da lui interposto avverso l’ordinanza del 30 gennaio 2018 del Tribunale di Venezia, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dal ricorrente;
che il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.
CONSIDERATO
che è inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l’intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835);
che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, art. 3, comma 5, lett. c), e art. 14, lett. c), del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 27, e degli artt. 2 e 3 CEDU, nonché l’omesso esame di fatti decisivi e l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, censurando la sentenza impugnata per aver escluso l’attendibilità delle dichiarazioni da lui rese e la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, senza procedere ai dovuti approfondimenti istruttori in ordine alla situazione di violenza indiscriminata ed alle violazioni dei diritti umani in atto nel suo Paese di origine;
che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, censurando la sentenza impugnata per aver rigettato la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria senza procedere ad una comparazione effettiva tra la situazione d’insicurezza ed instabilità esistente nel suo Paese di origine ed il livello d’integrazione da lui raggiunto in Italia, anche alla luce della vicenda personale da lui allegata, delle criticità e delle tensioni in atto nel Pakistan e dell’incapacità dello Stato di assicurare un’effettiva tutela contro i soprusi dei gruppi criminali;
che l’impugnazione è inammissibile, risultando proposta successivamente alla scadenza del termine di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, riferibile anche alle controversie in materia di protezione internazionale, ove, come nella specie, il giudizio di merito si sia svolto secondo il rito sommario introdotto dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19, in quanto introdotto in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, e non assumendo alcun rilievo l’eventuale mancata o tardiva comunicazione del deposito della sentenza impugnata, dal momento che, in assenza di disposizioni particolari volte a disciplinare la proposizione del ricorso per cassazione, non può trovare applicazione il disposto dell’art. 702-quater c.p.c., riguardante esclusivamente la proposizione dell’appello avverso l’ordinanza di primo grado (cfr. Cass., Sez. I, 10/07/2020, n. 14821; Cass., Sez. VI, 22/09/ 2015, n. 18704);
che il ricorso risulta infatti proposto con atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata in data 17 marzo 2021, e quindi successivamente alla scadenza del termine semestrale di cui all’art. 327, comma 1, cit., decorrente, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, come modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 16, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, dal 1 settembre 2020, in quanto il deposito della sentenza impugnata ha avuto luogo il 26 agosto 2020, e dunque in pendenza del periodo feriale;
che l’irrituale costituzione dell’intimato esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021