LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7766/2021 R.G. proposto da J.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Caterina Bozzoli, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2069/20 depositata il 26 agosto 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 2021 dal Consigliere Guido Mercolino.
RILEVATO
che J.F., cittadino della Nigeria, ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, avverso la sentenza del 26 agosto 2020, con cui la Corte d’appello di Venezia ha rigettato il gravame da lui interposto avverso l’ordinanza del 27 marzo 2018 del Tribunale di Venezia, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dal ricorrente;
che il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.
CONSIDERATO
che è inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l’intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835);
che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, lett. a), e comma 4, censurando la sentenza impugnata per aver escluso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di tutte le forme di protezione invocate, in virtù della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni da lui rese e dell’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata nel suo Paese di origine, senza tener conto dei rischi connessi allo stato d’insicurezza esistente in Nigeria e alle minacce rivoltegli dallo zio paterno e dai membri della comunità;
che il motivo è inammissibile;
che, ai fini dell’esclusione della configurabilità delle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14, la sentenza impugnata ha infatti rilevato, per un verso, che l’appellante non aveva censurato l’ordinanza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto inattendibili le dichiarazioni da lui rese, richiamando, per altro verso, le informazioni fornite da fonti internazionali autorevoli e aggiornate, dalle quali ha desunto che la situazione di violenza indiscriminata in atto in Nigeria è circoscritta all’area nordorientale del Paese, e non si estende a quella sudoccidentale, dalla quale proviene il ricorrente;
che, nell’insistere sulla propria esposizione ai rischi derivanti dalla vicenda personale allegata a sostegno della domanda e dalla situazione generale in atto nel suo Paese di origine, il ricorrente solleva da un lato una questione non riproponibile in questa sede, in quanto definitivamente preclusa dal giudicato interno formatosi in ordine all’inattendibilità della predetta vicenda, sollecitando dall’altro una rivisitazione dell’apprezzamento compiuto dalla sentenza impugnata relativamente alla sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, nonché la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili con il ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 da parte del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/ 2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/ 2017, n. 19547);
che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, sostenendo che, nell’escludere la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata nel suo Paese di origine, la sentenza impugnata ha omesso di compiere ricerche approfondite, non avendo tenuto conto delle fonti d’informazione attestanti il forte stato d’instabilità ed insicurezza esistente in Nigeria, a causa degli attacchi posti in atto contro la popolazione civile e degli abusi commessi dalle forze di sicurezza;
che il motivo è inammissibile;
che, come detto in precedenza, la configurabilità della fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è stata esclusa dalla sentenza impugnata attraverso il richiamo ad informazioni fornite da fonti internazionali autorevoli ed aggiornate, puntualmente indicate in motivazione, dalle quali la Corte d’appello ha desunto che, nonostante la situazione generale d’insicurezza ed instabilità esistente in Nigeria, la regione di provenienza del ricorrente non può ritenersi interessata da un conflitto armato idoneo a determinare uno stato di violenza diffusa ed indiscriminata tale da mettere in pericolo la vita e l’incolumità della popolazione civile;
che tale apprezzamento non risulta validamente censurato dal ricorrente, il quale, nell’insistere sulla propria tesi difensiva, si limita ad invocare le stesse fonti richiamate dalla sentenza impugnata, omettendo di riportarne il contenuto e di precisare la data delle informazioni alle quali intende riferirsi, con la conseguenza che il motivo risulta carente di specificità;
che, in tema di protezione internazionale, questa Corte ha infatti affermato ripetutamente che la parte che intenda denunciare in sede di legittimità la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, da parte del giudice di merito, il quale abbia rigettato la domanda sulla base d’informazioni ritenute non specifiche o non aggiornate, è tenuta ad allegare l’esistenza di fonti diverse, più pertinenti ed attendibili, nonché ad indicarne gli estremi e a riassumerne (o trascriverne) il contenuto, al fine di evidenziare che, se il giudice ne avesse tenuto conto, l’esito della lite sarebbe stato diverso, non potendo altrimenti la Corte apprezzare l’astratta rilevanza del vizio dedotto (cfr. Cass., Sez. I, 20/10/2020, n. 22769; 9/10/2020, n. 21932);
che con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, osservando che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, la sentenza impugnata si è limitata a ribadire l’inattendibilità delle dichiarazioni da lui rese, senza tener conto del livello d’integrazione economica raggiunto in Italia, attraverso l’ininterrotto svolgimento di attività lavorativa;
che il motivo è infondato;
che il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari è stato infatti giustificato dalla Corte territoriale attraverso il richiamo al giudizio d’inattendibilità della vicenda personale allegata dal ricorrente, formulato in riferimento alla richiesta di applicazione delle altre forme di protezione ed alla valutazione compiuta in ordine alla situazione generale del Paese di origine, ritenuto di per sé sufficiente ad escludere l’applicabilità della misura richiesta, indipendentemente dal livello d’integrazione sociale ed economica raggiunto dal ricorrente in Italia;
che tale apprezzamento trova conforto nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in favore del cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, postula un confronto tra la situazione soggettiva ed oggettiva in cui il richiedente versava prima dell’allontanamento dal Paese d’origine ed il livello d’integrazione da lui raggiunto in Italia, volto a verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (cfr. Cass., Sez. I, 14/08/ 2020, n. 17130; 23/02/2018, n. 4455);
che la natura comparativa della predetta valutazione, da condursi caso per caso e con riferimento alla situazione personale del richiedente, esclude peraltro la possibilità sia di prendere in considerazione uno solo dei due aspetti, isolatamente ed astrattamente, sia di valorizzare il contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di origine, prendendosi altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il paradigma normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (cfr. Cass., Sez. VI, 3/04/2019, n. 9304; 28/06/2018, n. 17072);
che, nel lamentare l’omessa valutazione dell’attività lavorativa da lui svolta in Italia, il ricorrente fa valere un elemento di fatto non risultante dalla sentenza impugnata, senza precisare in quale fase ed in quale atto del giudizio di merito tale circostanza è stata dedotta;
che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all’irrituale costituzione dell’intimato.
PQM
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021