LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5713/2021 R.G. proposto da:
D.K., rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto Dalla Bona, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1531/20 depositata il 18 giugno 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 2021 dal Consigliere Guido Mercolino.
RILEVATO
che:
D.K., cittadino del Gambia, ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, avverso la sentenza del 18 giugno 2020, con cui la Corte d’appello di Venezia ha rigettato il gravame da lui interposto avverso l’ordinanza del 25 febbraio 2018 del Tribunale di Venezia, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dal ricorrente;
che il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, nonché la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso la credibilità della vicenda personale da lui riferita, in virtù dell’insufficiente allegazione dei fatti costitutivi del diritto alla protezione e dell’inadempimento dell’onere di cooperazione istruttoria posto a carico del richiedente, senza considerare che la lacunosità della narrazione e la mancata produzione di documenti non comportano l’applicazione del principio dispositivo, ma impongono di valutare ugualmente l’attendibilità delle dichiarazioni rese a sostegno della domanda;
che con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, osservando che la ritenuta inattendibilità della vicenda personale narrata a sostegno della domanda non preclude la valutazione della situazione generale del Paese di origine del richiedente, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, nella specie negata sulla base d’informazioni desunte da fonti non aggiornate;
che con il terzo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione, censurando la sentenza impugnata per aver rigettato la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria sulla base di generiche affermazioni volte ad escludere la necessità di valutare la situazione socio-politica del Gambia e della regione di provenienza di esso ricorrente e ad evidenziare l’insufficienza degli elementi da lui addotti a sostegno del livello d’integrazione raggiunto nel territorio italiano;
che l’impugnazione è inammissibile, risultando proposta successivamente alla scadenza del termine di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, riferibile anche alle controversie in materia di protezione internazionale, ove, come nella specie, il giudizio di merito si sia svolto secondo il rito sommario introdotto dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19, in quanto introdotto in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, e non assumendo alcun rilievo l’eventuale mancata o tardiva comunicazione del deposito della sentenza impugnata, dal momento che, in assenza di disposizioni particolari volte a disciplinare la proposizione del ricorso per cassazione, non può trovare applicazione il disposto dell’art. 702-quater c.p.c., riguardante esclusivamente la proposizione dell’appello avverso l’ordinanza di primo grado (cfr. Cass., Sez. I, 10/07/2020, n. 14821; Cass., Sez. VI, 22/09/ 2015, n. 18704);
che il ricorso risulta infatti proposto con atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata in data 11 febbraio 2021, e quindi successivamente alla scadenza del termine semestrale di cui all’art. 327, comma 1, cit., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, effettuata il 18 giugno 2020 (anziché il 21 settembre 2020, come erroneamente indicato nell’intestazione del ricorso), e rimasto sospeso dal 1 al 31 agosto 2020, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, come modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 16, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162;
che la mancata costituzione dell’intimato esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021