LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29473-2020 proposto da:
I.P., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA SCHERA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 352/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 17/3/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI.
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., rigettava il ricorso proposto da I.P., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonché del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14, o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
2. La Corte d’appello di Torino, con sentenza pubblicata in data 17 marzo 2020, respingeva l’impugnazione proposta dal richiedente asilo.
3. Per la cassazione di tale statuizione ha proposto ricorso I.P. prospettando due motivi di doglianza.
Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
che:
4. La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il gravame a causa della mancata produzione di prova documentale dell’avvenuta notifica al Ministero dell’Interno del ricorso in appello e del decreto di fissazione d’udienza.
L’omessa notificazione, a giudizio della Corte distrettuale, dava luogo a un vizio di inesistenza della stessa, non sanabile ex art. 291 c.p.c., con la conseguente decadenza dall’azione processuale.
A fronte di una simile motivazione il ricorso proposto non si confronta in alcun modo con gli argomenti offerti dal collegio d’appello e si limita a sviluppare censure attinenti al merito della controversia, che la Corte distrettuale non ha in alcun modo esaminato, stante il carattere assorbente della questione preliminare affrontata.
Ne discende l’inammissibilità del ricorso.
La proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata, infatti, è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), con la conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (Cass. 20910/2017, Cass. 13735/2020).
5. La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021