LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9-2021 proposto da:
L.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato IRENE MARUCCO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
e contro
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 292/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 3/3/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI.
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. del 15 novembre 2018, rigettava il ricorso proposto da L.S., cittadino del Pakistan, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonché del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14, o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
2. La Corte d’appello di Torino, con sentenza pubblicata in data 3 marzo 2020, respingeva l’impugnazione proposta dal richiedente asilo. La Corte di merito, in particolare, constatava che i rilievi del primo giudice in punto di inverosimiglianza della narrazione non erano stati compiutamente contrastati, dovendosi di conseguenza escludere la sussistenza di un rischio di persecuzione personale e diretta o di danno grave del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14.
Rilevava l’esistenza in Pakistan di una situazione di instabilità interna che però non interessava la zona di provenienza del richiedente asilo.
Escludeva, infine, che potesse essere riconosciuta la protezione umanitaria, in quanto un eventuale rimpatrio non avrebbe determinato la reale compromissione di diritti fondamentali inviolabili.
3. Per la cassazione di tale statuizione ha proposto ricorso L.S. prospettando due motivi di doglianza.
Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
che:
4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in quanto la Corte di merito ha evidenziato pretese contraddizioni nel racconto del richiedente senza disporre la sua audizione, specificamente richiesta nell’atto di impugnazione, e in questo modo non ha concesso al migrante la possibilità di chiarire eventuali dubbi e i pretesi elementi contraddittori del suo racconto; questa insanabile contraddizione esistente nella motivazione della decisione impugnata è aggravata – a dire del ricorrente – dal fatto che la Corte di merito ha omesso qualsivoglia motivazione in relazione alla richiesta di audizione.
I giudici distrettuali, inoltre, dovevano valorizzare la situazione di generalizzata instabilità e violazione dei diritti fondamentali esistente in Pakistan al fine di riconoscere la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).
5. Il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile.
5.1 Questa Corte, in passato, ha già avuto occasione di spiegare che nel procedimento, in grado d’appello, relativo a una domanda di protezione internazionale, non era ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell’omessa audizione personale del richiedente, atteso che il rinvio – contenuto nel D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, comma 13 – al precedente comma 10, che prevedeva l’obbligo di sentire le parti, non si configurava come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collegava il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza (Cass. 24544/2011).
Il principio vale a maggior ragione rispetto alle controversie, come quella in esame, che rimangono regolate dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, dato che la norma, al pari dell’art. 702-quater c.p.c. al quale la stessa rinvia, non fa cenno ad alcun incombente istruttorio a cui la Corte d’appello sia comunque tenuta.
Il richiedente asilo non aveva, dunque, alcun diritto di essere sentito in interrogatorio personale in sede di appello (anche in considerazione del fatto che l’obbligo di audizione deve essere valutato – come è stato precisato dalla decisione della Corte di giustizia dell’Unione Europea, 26 luglio 2017, Moussa Sacko contro Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano – alla stregua dell’intera procedura di esame della domanda di protezione (par. 42) e sulla base del potere del giudice di esaminare la completa documentazione, che a suo giudizio può ritenere esaustiva (par. 44)).
5.2 L’appellante invece, preso atto della valutazione di non credibilità soggettiva espressa dal giudice di primo grado, avrebbe potuto sollecitare il proprio interrogatorio personale all’interno dell’impugnazione al fine di offrire i chiarimenti che avesse ritenuto opportuni e la Corte territoriale, a fronte di una simile richiesta, avrebbe avuto l’onere di valutare se l’incombente fosse indispensabile ai fini della decisione, come previsto dall’art. 702-quater c.p.c.. Il corredo esplicativo dell’istanza di audizione deve però risultare anche dal ricorso per cassazione, in prospettiva di autosufficienza, nel senso che il ricorso, col quale si assuma violata l’istanza di audizione, implica che sia soddisfatto da parte del ricorrente l’onere di specificità della censura, con indicazione puntuale dei fatti a suo tempo dedotti a fondamento di quell’istanza (Cass. 25312/2020).
Indicazione, questa, che nel caso di specie è stata del tutto tralasciata, discendendone l’inammissibilità del mezzo a motivo della sua genericità.
5.3 La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria; il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. 18306/2019).
Non assumono invece alcuna rilevanza situazioni (quali la situazione di generalizzata instabilità e la violazione dei diritti fondamentali addotte nel motivo in esame), che, per la loro intrinseca diversità dalla condizione tipizzata dalla norma, non sono ad essa riconducibili, dato che il rischio di danno grave cui si riferisce il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è esclusivamente quello che deriva dalla violenza indiscriminata nella situazione di conflitto armato in corso nello Stato di provenienza del migrante (Cass. 14350/2020).
6. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 5 T.U.I., comma 6, e dell’art. 19T.U.I., in relazione all’art. 10 Cost., comma 3, in quanto la Corte di merito non si è curata di effettuare un giudizio di comparazione fra la situazione in cui il migrante si sarebbe trovato a vivere in caso di rimpatrio e la condizione di integrazione raggiunta all’interno del paese ospitante.
7. La Corte di merito, all’esito del giudizio di non credibilità, ha ritenuto da una parte che non fossero emerse situazioni di peculiare vulnerabilità rispetto al paese di origine, dove per di più il migrante avrebbe riallacciato i rapporti con i propri familiari, dall’altra che un eventuale accertamento di un inserimento sociale e lavorativo di per sé non assurgesse a fattore esclusivo per la tutela invocata.
Il giudice di merito si è così fatto carico di una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di accoglienza e a quello di origine, al fine di verificare se il rimpatrio potesse determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese d’accoglienza (Cass. 4455/2018).
A fronte dell’accertamento negativo di una simile situazione di vulnerabilità personale – che rientra nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la doglianza intende nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017).
8. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021