Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35704 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22858/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.

– ricorrente –

contro

V.F., elettivamente domiciliato in Roma Corso Vittorio Emanuele II n. 287, presso l’avvocato Antonio Iorio, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Falcone.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CALABRIA, n. 380/03/14, depositata il 19/03/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2021 dal consigliere Dott. Riccardo Guida.

RILEVATO

che:

1. la Commissione tributaria regionale della Calabria ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate in quanto non era stata depositata in giudizio la ricevuta di spedizione della raccomandata contenente l’atto di appello, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 22. In particolare, per il giudice di appello, il deposito presso la segreteria del giudice tributario adito della fotocopia della ricevuta attestante la data di spedizione della raccomandata dell’atto di impugnazione assolve ad una duplice funzione: da un lato, quella del rispetto del termine di decadenza per la proposizione dell’impugnazione; dall’altro, quella della tempestiva costituzione in giudizio dell’appellante, in quanto il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio è ancorato alla spedizione del ricorso e non alla data di ricezione dello stesso da parte del resistente. Secondo il giudice di merito, il mancato deposito della ricevuta di spedizione del ricorso in appello non può essere sanato né con la tardiva produzione della ricevuta all’udienza di trattazione, né per effetto della costituzione in giudizio dell’appellato che non sollevi eccezioni al riguardo;

2. l’Agenzia ha proposto ricorso, sulla base di un motivo, contro la decisione d’appello; il contribuente ha resistito con controricorso e ha depositato una memoria.

CONSIDERATO

che:

1. con un unico motivo di ricorso (“1. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, art. 22, comma 1: con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4”), l’Agenzia censura l’errore di diritto della sentenza impugnata laddove ha ritenuto implicitamente irrilevante, ai fini della verifica della ritualità dell’appello, la copia dell’avviso di ricevimento della relativa raccomandata, sul quale erano indicate sia la data di spedizione che quella di ricezione dell’atto, che era stata depositata in giudizio unitamente al ricorso (in appello).

Nel motivo l’Agenzia si sofferma anche su rilievi a margine della censura, concernenti il termine per la costituzione in giudizio dell’appellante che non sarebbe legato alla data di spedizione del ricorso, ma a quella della sua ricezione da parte del destinatario, a tal fine essendo ininfluente la presenza o meno in atti della ricevuta di spedizione postale del ricorso, ove – qui ribadendo il nucleo centrale della doglianza – sia stato prodotto tempestivamente l’avviso di ricevimento del plico idoneo ad assolvere alle funzioni proprie di quello di spedizione, allorquando la data di spedizione dell’atto sia riportata, secondo i regolamenti postali, anche nell’avviso di ricevimento del plico, che costituisce, pur sempre, atto pubblico ai sensi dell’art. 2699, c.c., godendo le indicazioni in esso contenute della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell’ufficiale giudiziario;

nel caso in esame, dall’avviso di ricevimento ritualmente depositato in giudizio risulterebbero apposte due date, quella considerata di spedizione: “06 marzo 2013”, e quella considerata di ricezione: “07 marzo 2013”;

1.1. il motivo è fondato;

il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, richiamato per l’appello dal medesimo D.Lgs., art. 53, comma 2, prevede, tra le varie cause di inammissibilità del ricorso in appello (rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 22, comma 2, e art. 53, comma 2, cit.), che “il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità, deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita (…) l’originale del ricorso notificato (…) ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale” – enfasi del red. con riferimento alla fattispecie in esame -;

preliminarmente, invero, va chiarito che nel caso di specie non si pone alcuna questione in ordine alla tempestività della proposizione dell’appello (i cui termini scadevano in data 11 marzo 2013 stante il deposito della sentenza della CTP in data 24 luglio 2012) ovvero in ordine alla tempestività della costituzione in giudizio dell’appellante, stante il deposito dell’appello stesso avvenuto il 25 marzo 2013, cioè nei trenta giorni dalla ricezione del plico contenente l’appello da parte del destinatario (cfr. Cass. SU, 29/05/2017, n. 13452);

con riferimento alla questione oggetto del contendere (inammissibilità per omesso deposito da parte dell’appellante della ricevuta della spedizione del ricorso in appello per raccomandata a mezzo del servizio postale), la Corte, a Sezioni unite, ha stabilito che, nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza) (Cass. Sez. U. 29/05/2017, n. 13452; per completezza di analisi circa la presente causa di inammissibilità va ricordato che, come altro atto equipollente al deposito della ricevuta di spedizione, è stato considerato anche – ma il caso non riguarda la fattispecie in esame – il deposito dell’elenco di trasmissione delle raccomandate consegnate per la spedizione alle poste italiane recante il timbro datario delle Poste, Sez. 5 – 29/09/2017, n. 22878; Sez. 6 – 5, 04/01/2018, n. 123; Sez. 6 – 5, 04/06/2018, n. 14163; Sez. 6 – 5, 19/07/2019, n. 19547);

1.2. pertanto, la decisione della Commissione regionale non si attiene al suindicato principio di diritto, allorché afferma che ai fini della ammissibilità dell’appello notificato a mezzo posta è rilevante (solo) il deposito della ricevuta di spedizione, senza considerare in alcun modo gli effetti equipollenti dell’avviso di ricevimento se dotato dei requisiti ritenuti necessari dalle cit. Sezioni unite (cfr. anche Cass. 19/02/2018, n. 3991, Cass. 30/03/2021, n. 8750);

invero nel fascicolo processuale, esaminato dal Collegio, trattandosi di error in procedendo previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è stata rinvenuta copia dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato relativo all’atto di appello, avviso di ricevimento contenente la stampigliatura, oltre che di un timbro datario “06 marzo 2013” apposto evidentemente dal mittente (e come tale ininfluente), anche quella di un timbro datario postale “07 marzo 2013”, timbro postale che dà quindi certezza della data di spedizione dell’atto di appello, ciò integrando, conseguentemente, l’ipotesi indicata dalle cit. Sezioni Unite come ostativa alla dichiarazione di inammissibilità in parola;

2. la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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