Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.35708 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 329/2018 proposto da:

F.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di cassazione e rappresentato e difeso dall’Avvocato Valerio Piccolo, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di Rienzo, 149, presso lo studio dell’Avvocato Alessio Spalma, e rappresentata e difesa dagli Avvocati Loredana Zannier Amoroso, e Giuseppe Murdolo, per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di MILANO, n. 1950 del 2017, depositata il 09/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/10/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

FATTI DI CAUSA

1. Il signor F.A. ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Milano, pronunciando sugli appelli in via principale ed incidentale proposti dai coniugi F.A. e S.G., ha confermato la sentenza con la quale il locale tribunale, in un giudizio introdotto per la cessazione degli effetti del matrimonio contratto tra i coniugi, aveva posto a carico del F. l’obbligo di corrispondere all’ex coniuge un assegno divorzile di Euro 900 mensili ed escluso l’obbligo del padre di provvedere al mantenimento dei figli, G. e T. nella raggiunta loro autosufficienza.

2. Resiste con controricorso la signora S.G..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 345 c.p.c., per l’intervenuta tardiva produzione in appello di documenti.

I giudici di secondo grado avevano utilizzato ai fini della decisione estratti conto della ***** e della Banca ***** là dove invece il giudice di primo grado aveva ordinato l’esibizione degli estratti di altri conti, aperti su Banca ***** e Banca *****.

I diversi e nuovi estratti utilizzati non erano stati dichiarati “indispensabili” dai giudici di appello né la signora S. aveva dimostrato di non averli potuti produrre prima, durante il giudizio di primo grado per causa a lei non imputabile.

L’estratto conto bancario non integra prova di un reddito e la signora S. godeva di certo di altre somme di denaro apposte su altri conti, quali quelli compresi nell’ordine di esibizione non ottemperato; la Corte di merito in ogni caso aveva utilizzato in senso favorevole all’ex coniuge gli estratti in atti nonostante essi attestassero la presenza di denaro e movimenti non conciliabili con la mera titolarità in capo alla prima di una piccola pensione.

1.1. Il motivo è inammissibile perché incapace di cogliere le varie rationes decidendi della decisione impugnata.

La tardività della produzione documentale è mal contestata perché non viene colpita né la ratio della “non contestazione” in corso di giudizio né quella della valutazione complessiva della situazione economica delle parti.

Il ricorrente nulla deduce infatti sull’estremo della “non contestazione” degli esiti istruttori, su cui pure l’impugnata sentenza poggia, e non si confronta, poi, in alcun modo con il ragionamento sviluppato dalla Corte territoriale quanto alla valutazione complessiva delle emergenze probatorie.

I giudici di appello infatti nello scrutinare le posizioni delle parti, al fine di accertare l’esistenza dei presupposti per riconoscere l’assegno divorzile in favore della signora S., non operano soltanto un apprezzamento delle risultanze documentali relative agli estratti conto depositati in appello ma, oltre che sulla mancata produzione delle denunce dei redditi del ricorrente, fanno leva, principalmente, su elementi induttivi relativi alle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, in cui figurano il miglioramento della condizione economica dell’obbligato in seguito al venir meno dell’assegno di contributo al mantenimento dei figli ormai autosufficienti, la mancata deduzione circa le condizioni economico-patrimoniali del nuovo coniuge e, in siffatto quadro, gli esiti delle dichiarazioni dei redditi depositate dal solo coniuge richiedente.

2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, l’omessa valutazione delle prove e la violazione degli artt. 112,113 c.p.c. e art. 116 c.p.c., comma 2; la mancata ottemperanza all’ordine di esibizione, piena prova dell’occultamento del patrimonio e dei redditi dell’appellata, e sue conseguenze.

La quantificazione dell’assegno fatta solo sulla base della dichiarazione dei redditi doveva ritenersi erronea.

Il ricorrente non disponeva dei redditi accertati, godeva di pensione, non era più amministratore delle società di famiglia all’interno delle quali non era più titolare di partecipazioni, non possedeva beni immobili e mobili registrati.

La signora S. non aveva assolto l’onere di provare la sua “non indipendenza” economica non ottemperando all’ordine di esibizione; in giudizio era stata provata la sussistenza di redditi non dichiarati e la signora nel corso dell’interrogatorio formale aveva ammesso di aver ricevuto dal signor F. la somma di Euro 337.205,00.

2.1. Il motivo è inammissibile per le sue chiare e continue incursioni nel merito dirette a fornire una lettura del fatto diversa da quella operata dai giudici di merito, senza che, d’altra parte, con la proposta critica – diretta alle statuizioni adottate, in genere, in fase di merito per il primo e secondo grado di giudizio -, il ricorrente faccia valere la puntuale censura alla sentenza di primo grado che portata al giudice di appello sia stata da questi omessa nella valutazione ex art. 112 c.p.c., o disattesa per erronea valutazione delle prove.

2.2. Nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, se pure non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., il motivo deve pur sempre recare univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione e deve dichiararsi inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. 07/05/2018, n. 10862).

2.3. Vale al riguardo l’ulteriore rilievo della incompatibilità delle indicate censure.

L’omessa pronunzia da parte del giudice di merito integra infatti un difetto di attività che deve essere fatto valere dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la deduzione del relativo “error in procedendo” e della violazione dell’art. 112 c.p.c., non già con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, giacché queste ultime censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente scorretto ovvero senza giustificare o non giustificando adeguatamente la decisione resa (Cass. 12/01/2016, n. 329; Cass. 18/05/2012, n. 7871; Cass. 21/12/2017, n. 30684).

2.4. E’ poi inammissibile la doglianza di colui che ricorrendo in cassazione faccia valere che il giudice del merito, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiore forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. e rimessa come tale al giudice del merito, rientrando nel suo potere discrezionale – come tale insindacabile – di individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (vd. Cass. 27/07/2017, n. 18665).

Si tratta di sovrapposizioni di critiche incompatibili e di un sollecitato sindacato sulla scelta delle prove effettuata dal giudice di merito che, tutti convergenti nei contenuti della critica, rendono il motivo inammissibile.

3. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile.

Spese secondo soccombenza liquidate come in dispositivo indicato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a le spese di lite che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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