LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16195/2020 proposto da:
Y.K., elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avv. Nicolina Giuseppina Muccio, e rappresentato e difeso dall’avv. Noemi Nappi;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3848/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 26/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/10/2021 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO.
FATTI DI CAUSA
1. Y.K., cittadino nigeriano, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Venezia, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ne ha respinto il gravame avverso il diniego in primo grado delle misure di protezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo: 1) Violazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 9, avendo il decidente denegato l’accesso alle misure impetrate senza aver considerato il rischio di subire un danno grave sia in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b), in ragione della minaccia di essere ucciso dagli appartenenti ad una setta cultista, tra i quali figurava il padre che già aveva ucciso la madre e la sorella che in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in ragione della situazione interna dell’area di provenienza (Edo State); 2) della violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, nonché del vizio di motivazione avendo il decidente denegato l’accesso alla protezione umanitaria sul presupposto della non credibilità del ricorrente quantunque si trattasse di presupposto errato ed in ragione perciò della riscontrata vulnerabilità del ricorrente si fosse dovuto tenere conto delle condizioni di invivibilità correnti nell’area di provenienza.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il primo motivo di ricorso è parte inammissibile e parte infondato. Inammissibile si rivela nella prima allegazione non soddisfacendo essa il canone dell’autosufficienza, dacché l’illustrazione del motivo, a fronte del silenzio serbato sul punto dal provvedimento impugnato, si astiene dall’indicare il quomodo ed il quando la questione della protezione sussdiaria a mente del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), sia stata sottoposta all’attenzione del decidente, a nulla rilevando la trascrizione del breve inciso risultante al riguardo dalle dichiarazioni rese dal ricorrente, vanificato dal preliminare rilievo operato in sentenza del mancato assolvimento da parte del ricorrente di ogni onere di allegazione.
Infondato si rivela quanto alla seconda deduzione avendo il decidente escluso la sussistenza della fattispecie di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), sulla base di una motivata ricognizione, condotta alla stregua delle informazioni tratte da fonti internazionali, della situazione interna dell’area di provenienza all’esito della quale si è accertato che le criticità evidenziabili in relazione a talune regioni del paese di provenienza non risultano riferibili direttamene alla situazione del richiedente.
3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile atteso che le deduzioni del richiedente non superano il vaglio di inattendibilità motivatamente espresso al riguardo dal decidente – che a tal fine ha segnalato le “plurime contraddizioni” già emerse dal racconto del richiedente nel corso del suo esame in sede amministrativa – e sollecitano unicamente un ripensamento dei termini negativi della decisione impugnata.
4. Il ricorso va dunque respinto.
5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria e doppio contributo.
PQM
Respinge il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021