LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17400/2018 proposto da:
V.A., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare n. 109, presso lo studio dell’avvocato Luciano D’Andrea, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
R.P., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Antimo Lucci, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1069/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/10/2021 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza 1069/2018 depositata il 5.3.2018 la Corte d’Appello di Napoli, adita da R.P. per sentir riformare la decisione di primo grado che aveva rigettato l’istanza della medesima ai sensi dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ha accolto il gravame ed ha riconosciuto il diritto dell’appellante alla percezione dell’assegno di divorzio onerando l’ex coniuge V.A., e ciò perché doveva ritenersi provata nella specie alla stregua dei criteri indicati da Cass. 11504/2017 – non essendo state le relative circostanze fatte oggetto di contestazione a mente dell’art. 115 c.p.c., la condizione di non autosufficienza economica della R., tra l’altro, non disponendo essa di una propria posizione lavorativa, essendosi interamente dedicata alla cura dei figli, non godendo di rendite patrimoniali significative anche per aver impiegato le somme ricevute dall’ex coniuge per il proprio mantenimento e non versando infine neppure in buone condizioni di salute.
Per la cassazione di detta sentenza insta ora questa Corte il V. sulla base di quattro motivi di ricorso illustrati pure con memoria, cui replica la R. con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo di ricorso il V. si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 167 c.p.c., avendo la Corte d’Appello ritenuto applicabile, a fronte delle allegazioni operate dalla R. a comprova della sua deteriore condizione economica, il principio di non contestazione, quantunque esso operi “unicamente per il convenuto costituito nell’ambito del solo giudizio di primo grado” e nessuna rilevanza debba attribuirsi perciò “alla condotta processuale tenuta dalle parti in appello”.
Con il secondo motivo di ricorso il V. si duole, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., del travisamento della prova in cui la Corte d’Appello sarebbe incorsa nell’apprezzare le sue difese avendo questi assunto, nella comparsa di costituzione in quel grado, e diversamente da quanto divisato dal decidente, non solo una posizione “del tutto incompatibile con un eventuale acquiescenza alle avverse deduzioni, ma anche provveduto a contestare specificatamente la ricostruzione dell’appellante circa l’asserita – e del tutto inesistente – impossibilità lavorativa dedotta” e le “giustificazioni dalla stessa addotte sulle ingenti movimentazioni economiche sui propri conti”.
Con il terzo motivo di ricorso il V. si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., avendo la Corte d’Appello erroneamente ritenuto ammissibili le deduzioni della R. in ordine alla cura dei figli e al proprio stato di salute, quantunque “sin dall’introduzione del giudizio di divorzio… la sig.ra R. non (avesse) mai eccepito e/o dedotto alcuna impossibilità lavorativa o necessità di accudimento dei figli” e “nulla fosse stato eccepito, rilevato o dedotto nel giudizio di primo grado” con riferimento alle movimentazioni bancarie riscontrate in sede istruttoria giustificate dalla R. quali prestiti di terzi per fronteggiare i debiti dell’ex coniuge.
Con il quarto motivo di ricorso il V. si duole della violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, avendo la Corte d’Appello, disattendendo in tal modo gli enunciati di Cass. 11504/2017 cui pure si era espressamente richiamata, riconosciuto il diritto all’assegno della R. sebbene le risultanze istruttorie raccolte nel corso del giudizio, rappresentative di una condizione tutt’altro che deteriore dell’istante, “giustificassero l’insussistenza dell’an dell’assegno divorzile” e palese fosse la contraddizione in cui era caduto il decidente affermando quanto al profilo afferente al quantum debeatur, di contro al ricusato parametro del tenore di vita, che l’assegno dovesse “garantire alla sig.ra R. anche in costanza di divorzio un tenore di vita adeguato all’ambiente alto-borghese in cui vivono i figli”.
2.2. Ancorché l’ordine espositivo delle questioni imporrebbe di procedere all’esame dei motivi in rassegna prendendo avvio dal primo di essi, il principio della ragione più liquida – cui qui si coordinano anche ragioni di obiettiva pregiudizialià logica – impone che in considerazione dei nuovi assetti impressi alla materia dal pronunciamento a SS.UU. intervenuto con la sentenza 18287/2018, di esaminare prioritariamente il quarto motivo di ricorso che è fondato e che va pertanto accolto, con conseguente assorbimento dei restanti motivi di ricorso.
2.3. La Corte d’Appello ha invero ritenuto di regolare la vicenda al suo esame, per effetto dell’espresso richiamo che si legge in sentenza, in base all’esigenza di commisurare l’ammontare dell’assegno dovuto dall’ex coniuge ad “un tenore di vita adeguato all’ambiente alto borghese in cui vivono i figli”, in tal modo ancorando il giudizio di comparazione che sovrintende alle determinazioni adottabili a mente della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ad un parametro valutativo non più corrispondente allo stato attuale dell’arte, in ragione del che il giudizio in parola andrà necessariamente rinnovato in ossequio agli intendimenti significati con la richiamata pronuncia delle SS.UU..
3. Va dunque accolto il quarto motivo di ricorso e vanno dichiarati assorbiti i restanti motivi.
Debitamente cassata la causa dovrà tornare avanti al giudice a quo che provvederà anche per le spese.
PQM
Accoglie il quarto motivo di ricorso e dichiara assorbiti il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso; cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Napoli che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente ordinanza ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021