Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.35713 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7588/2018 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in Roma, Largo della Gancia, 1, presso lo studio dell’Avvocato Romolo Donzelli, che lo rappresenta e difende con l’Avvocato Emanuela Comand, per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.L.;

– intimata –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di Trieste, n. 661 del 2017, depositata il 07/08/2017 e corretta con ordinanza in data 11/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/10/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

FATTI DI CAUSA

1. B.M. ricorre, con tre motivi illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, non notificata, con cui la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone, del 09.02-03.03.2017, ha ridotto la misura dell’assegno divorzile, già riconosciuto dal primo giudice, in favore dell’ex coniuge A.L. per l’importo di Euro 400,00 mensili, fino al concorso di Euro 250,00 mensili, corretto altresì il dispositivo giusta ordinanza in data 11 ottobre 2017.

La Corte di merito ha operato l’indicata riduzione in ragione della mancata adeguata valorizzazione, da parte del primo giudice, dei costi sostenuti dall’appellante, B., per l’acquisto della nuova casa d’abitazione e per il mantenimento della figlia minore, M., e della situazione reddituale dell’ex coniuge che, all’attualità, guadagnava almeno Euro 1.700,00 al mese, non pagava nulla d’affitto, o mutuo – quale usufruttuaria, fino al 2028, della ex casa coniugale, donata dall’appellante alla figlia – e della disponibilità di Euro 160.000,00 “ricevuta dal marito all’esito dello scioglimento della loro comunione patrimoniale” (p. 6 sentenza).

2. A.L. è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente fa valere, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. 898 del 1970, art. 5, comma 6.

La Corte d’appello, procedendo alla comparazione delle contrapposte situazioni patrimoniali e reddituali degli ex coniugi, ha ritenuto di stabilire una riduzione dell’assegno di divorzio nella misura di Euro 150,00 e, in tal modo confondendo l’accertamento sull’an con il distinto e separato accertamento sul quantum, ha riconosciuto, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, il diritto all’assegno in favore dell’ex coniuge richiedente nonostante la sua indipendenza economica (Cass. 11504 del 2017; Cass. n. 115481 del 2017; Cass. n. 2042 del 2018).

Il diritto all’assegno è condizionato nell’an e nel quantum alla insussistenza di mezzi adeguati o all’impossibilità oggettiva di procurarseli, dimostrazione che ricade sul richiedente, là dove poi parametro legale per stabilire l’esistenza degli indicati presupposti è costituito dall’indipendenza economica dell’ex coniuge o l’effettiva possibilità di esserlo, i cui indici consistono nel possesso di un reddito di qualsiasi genere o di cespiti patrimoniali, nelle capacità di lavoro effettive e nella stabile disponibilità di una casa di abitazione.

2. Con il secondo motivo (violazione e/o errata applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 5, anche con riferimento all’art. 2697 c.c.) si deduce che la Corte triestina ha erroneamente applicato il riparto dell’onere della prova, secondo il quale i fatti costitutivi dell’azionato diritto avrebbero dovuto gravare sul richiedente e non sul preteso obbligato, ed ha attribuito il diritto all’assegno, dopo aver comparato la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, nonostante l’accertata indipendenza economica dell’avente diritto.

La Corte di merito ha ritenuto il criterio del tenore di vita non più rilevante ai fini del decidere e comunque B. inadempiente all’onere della prova sul medesimo gravante senza avvedersi che gli esiti dei dati analizzati avrebbe deposto per l’indipendenza economica della richiedente.

3. Con il terzo motivo il ricorrente fa valere l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, integrato dal verbale d’udienza del giudizio di primo grado in data 30 settembre 2017.

Poiché la Corte d’appello, pur riconoscendo la sommarietà dell’accertamento dei redditi condotto dal primo giudice, ha fatto propria la sentenza di primo grado, il ricorrente deduce di poter far valere in sede di legittimità il vizio in cui era incorso il tribunale omettendo di valutare, ex artt. 115 e 116 c.p.c., il comportamento processuale della resistente, che, rinunciato al contributo al mantenimento in sede di separazione, non aveva prodotto in giudizio alcuna documentazione quanto al capitale ricavato della vendita della ex casa coniugale e neppure la dichiarazione dei redditi, così non assolvendo al proprio onere probatorio.

4. Deve trovare accoglimento il primo motivo di ricorso per le ragioni di seguito indicate.

La notevole sperequazione della situazione economico-reddituale dei coniugi esito del divorzio costituisce, L. n. 898 del 1970, ex art. 5, comma 6, il prerequisito fattuale integrato il quale, il giudice del merito, deve stabilire la misura dell’assegno divorzile, verificando, a tal fine, il contributo effettivo fornito dal richiedente alla costituzione del patrimonio familiare e di quello dell’ex coniuge (Cass. 05/05/2021, n. 11796; Cass. 11/07/2018, n. 18287).

La Corte d’appello ha accertato in fatto la situazione reddituale dei coniugi, descrivendone la consistenza quanto al richiedente (guadagni mensili; somma conseguita dall’ex marito all’esito dello scioglimento della comunione patrimoniale; godimento quale usufruttuaria dell’ex casa familiare) e dopo aver segnalato quanto al reddito dell’obbligato l’esistenza di esborsi (per l’acquisto della nuova casa di abitazione; per il mantenimento della figlia) si è poi spinta ad affermare di aver condotto un raffronto tra le posizioni delle parti per poi quantificare l’assegno.

Nell’osservato percorso, come sostanzialmente deduce il ricorrente, manca un effettivo raffronto tra le posizioni delle parti là dove nella disamina dei redditi della richiedente la Corte di merito solo apoditticamente richiama l’accertamento fattuale che deve necessariamente precedere la determinazione del quantum dell’assegno quanto al raffronto tra le posizioni economico-reddituali degli ex coniugi.

5. In ragione della mancanza di una effettiva comparazione dei redditi degli ex coniugi, e quindi dell’accertamento fattuale all’esito del quale il giudice del merito è chiamato a riconoscere l’an della pretesa per poi spingersi alla sua quantificazione, va cassata la sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Trieste, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

6. Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso ed assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Trieste, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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