Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.35714 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31690/2020 proposto da:

B.Y., avvocato Davide Verlato;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, Avvocatura generale dello Stato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1186/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/10/2021 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

RAGIONI DELLA DECISIONE

B.Y., cittadino del Gambia, ricorre avverso sentenza della Corte d’appello di Venezia, indicata in epigrafe, che ha rigettato il gravame avverso sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

Il Ministero dell’interno ha depositato un atto di costituzione senza svolgere attività difensiva.

Il primo motivo denuncia astrattamente plurimi profili di violazione di legge, impropriamente frammisti a vizi motivazionali, risultando inammissibile perché non specifico ex art. 366 c.p.c., n. 4, né aderente alle diverse rationes decidendi contenute nella sentenza impugnata (concernenti la valutazione di non credibilità del racconto, l’accertamento delle ragioni della partenza e delle condizioni di sicurezza nel paese di origine), globalmente e genericamente criticate, nel tentativo di ottenere una rivisitazione di incensurabili giudizi di fatto.

Inammissibile analogamente è anche il secondo motivo che, tra l’altro, non coglie né censura specificamente le valutazioni compiute dai giudici di merito in ordine all’accertamento delle condizioni di sicurezza nel paese – svolto con adeguata citazione di plurime fonti informative – ai fini della protezione sussidiaria e dei profili di vulnerabilità personale, ai fini della protezione umanitaria.

Il ricorso è inammissibile. Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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