Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.35715 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28358/2020 proposto da:

S.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di cassazione e rappresentato e difeso dall’Avvocato Marco Tiffi, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi, 12, presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di Venezia n. 1979 del 2020, depositata il 20/08/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/10/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

FATTI DI CAUSA

1. S.M., cittadino del Bangladesh – che nel racconto reso aveva dichiarato di avere abbandonato il proprio paese per sfuggire ai creditori del padre che lo vessavano perché pagasse i debiti del genitore deceduto – ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte d’appello di Venezia ne ha rigettato l’impugnazione proposta avverso l’ordinanza del locale tribunale che aveva, a sua volta, disatteso la domanda di protezione internazionale e di accertamento del diritto alla protezione per gravi motivi umanitari, nella ritenuta inattendibilità del racconto reso e nella insussistenza dei presupposti delle richieste protezioni.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare alla eventuale udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo il ricorrente fa valere “violazione ovvero falsa applicazione dell’art. 1 Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), artt. 3, 4,7,14,16 e 17, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 10 Cost., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in quanto non sarebbe stata valutata la posizione personale del ricorrente alla luce della situazione generale presente in Bangladesh”.

Il tribunale e la corte d’appello avevano esaminato la situazione del ricorrente senza collegarla a quella generale del paese di origine e senza tenere in giusta considerazione la documentazione prodotta.

Sussisteva anche la possibilità di riconoscere la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), ed il racconto reso era circostanziato.

La protezione umanitaria doveva poi essere riconosciuta in relazione alla situazione di instabilità del paese di origine e del percorso di integrazione sociale del ricorrente.

2. Il ricorso è generico.

Esso compendia più profili di contestazione per le protezioni richieste e deduce senza neppure allegare la censura che, proposta in appello, non ha ricevuto corretta valutazione, in tal modo mancando di segnalare, nella introdotta critica, il motivo nel grado fatto valere, la risposta ricevuta e tanto in rapporto alla decisione di primo grado ivi impugnata.

3. L’apprezzamento sul racconto è poi, ed in ogni caso, apprezzamento di fatto sottratto, come tale, allo scrutinio di questa Corte di legittimità (ex pluribus: Cass. n. 13578 del 02/07/2020).

Quella della ricostruzione della situazione dello Stato di provenienza e’, ancora, questione dedotta con discorsiva menzione delle fonti che, alternative, si vorrebbero definire del Paese di provenienza del ricorrente altra condizione il tutto per un loro generico richiamo che di quelle utilizzate non denuncia la contraddittorietà o il superamento perché più aggiornate (Cass. n. 4037 del 18/02/2020).

4. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile.

Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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