LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27628/2020 proposto da:
U.F., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso dall’Avvocato Massimo Rizzato, per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi, 12, presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;
– intimato –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di Venezia n. 2326 del 2020, depositata il 14/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/10/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.
FATTI DI CAUSA
1. U.F., cittadino della Nigeria – che nel racconto reso aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio paese temendo, in quanto di fede cristiana, per la propria vita poiché minacciato dagli appartenenti alla setta degli ***** che volevano affiliarlo dopo la morte del padre, loro adepto – ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’impugnazione proposta avverso l’ordinanza del locale tribunale che aveva, a sua volta, disatteso la domanda di protezione internazionale e di accertamento del diritto alla protezione per gravi motivi umanitari, nella ritenuta inattendibilità del racconto reso e nella insussistenza dei presupposti delle richieste protezioni.
Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare alla eventuale udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo il ricorrente fa valere “carenza di motivazione in merito al riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. c)”, il concetto di conflitto locale richiamato dall’art. 14, lett. c) cit., non poteva intendersi come evocatore della “sola guerra civile, ricomprendendo invece tutte quelle situazioni in cui gli scontri o le forme di violenza tra opposti gruppi di potere o fazioni varie abbiano assunto connotazioni di persistenza e di stabilità a livelli significativi di diffusione, sfuggendo al controllo degli apparati statali o giovandosi della continuità culturale e politica di questi” (p. 4 ricorso).
2. In via preliminare il ricorso è inammissibile per nullità della procura alle liti priva del carattere della specialità ex art. 83 c.p.c..
Vi è in atti una procura, senza data, nella quale si legge che l’avvocato Massimo Rizzato viene delegato a rappresentare e difendere U.F. “in merito a ricorso cassazione avverso sentenza C.A. Ve”.
Si legge ancora in procura che il potere conferito all’avvocato è quello “di transigere, conciliare, fare e ricevere pagamenti rilasciano quietanza, chiamare in causa terzi, e svolgere domande riconvenzionali”.
La procura per i riportati contenuti è nulla perché non consente di individuare con certezza il provvedimento impugnato e contiene affermazioni incompatibili col giudizio di legittimità oltre che priva della data (ex multis, in tal senso: Cass. 19551 del 2021; Cass. n. 15211 del 16/07/2020, Cass. n. 7137 del 13/03/2020; Cass. n. 4069 del 18/02/2020, Cass. n. 2342 del 03/02/2020; Cass. n. 28146 del 05/11/2018).
3. Il motivo, in ogni caso, con cui si denuncia vizio di motivazione risente nella sua titolazione dell’improprio richiamo ad una tipologia di vizio, così per la carenza di motivazione”, che non trova più rispondenza nella vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e che nei suoi contenuti si risolve, inoltre, in una inammissibile e discorsiva esposizione narrativa che, in alcun modo, si confronta con il provvedimento impugnato.
4. Per le indicate ragioni, il ricorso è in via conclusiva inammissibile.
Nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021