Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.3572 del 11/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25021/2018 proposto da:

CREDITO VALTELLINESE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO MOCCI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILVIA GUICCIARDI;

– ricorrente –

contro

SG ENERGIA SPA, CON SOCIO UNICO GIA’ SIMP GAS SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AQUILEIA 12, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MORSILLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO LESSIO, GIOVANNI ROCCHI:

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 533/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 27/3/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/07/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27/7/2018 la Corte d’Appello di Brescia, rigettato il gravame in via principale spiegato dalla società Credito Valtellinese s.c. in relazione alla pronunzia Trib. Cremona n. 110 del 2014, di parziale accoglimento della domanda nei suoi confronti proposta dalla società Simp Gas s.r.l. (di nulla doverle all’esito della cessione ex L. n. 52 del 1991, degli stessi crediti futuri dalla società Metanprogetti Service s.r.l. (poi Service s.r.l.) effettuata più volte, e per prima in favore della società Factorit s.p.a., cui tale cessione era stata notificata il 9/2/2012 e dalla quale per prima la cessione era stata accettata con comunicazione del 9/2/2012), in accoglimento dell’appello in via incidentale interposto dalla società Simp Gas s.r.l. e in conseguente riforma della pronunzia del giudice di prime cure in punto spese ha posto le stesse totalmente a carico della società Credito Valtellinese s.c..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Credito Valtellinese s.p.a. (già Credito Valtellinese s.c.) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società S.G. Energia s.p.a. (già società Simp Gas s.r.l.).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Lamenta che “in sede di udienza di comparizione e trattazione l’attrice in primo grado Simp Gas nulla rispose in relazione alla domanda riconvenzionale risarcitoria del Credito Valtellinese: nè sull’an, ossia sull’esistenza del danno dedotto, nè sul quantum, ossia sull’entità del danno stesso,… limitandosi in verbale alla seguente generica formulazione neppure menzionate la riconvenzionale medesima: “i procuratori… si oppongono a quanto argomentato nella comparsa avversaria”; di avere pertanto “nell’atto d’appello introduttivo del secondo grado di giudizio… eccepito la tardività… delle deduzioni della Simp Gas sulla riconvenzionale… eccezione ribadita ancora in comparsa conclusionale… e sulla quale la Simp Gas nulla ha contraddetto nel costituirsi in appello”, laddove “il Collegio dell’appello”, “dichiaratamente motivando che “… l’appellata…. nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, ha subito contestato la fondatezza della domanda riconvenzionale proposta da Credito Valtellinese, sottolineando come a quest’ultimo spettasse l’onere di provare il danno ed il nesso causale con lo stesso, e nella terza memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, tempestivamente, ha contestato la valenza probatoria dell’estratto conto depositato da Credito Valtellinese in allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6”, e nel ritenere “decisiva… la considerazione che nessuna prova dell’asserito danno subito dal Credito Valtellinese e del nesso causale tra lo stesso e la condotta negligente dell’appellata è stata fornita dall’appellante” ha “violato e falsamente applicato l’art. 183 c.p.c., comma 6, non essendosi dalla corte di merito considerato che la controparte ha precisato la propria contestazione non già nella comparsa di costituzione e riposta ma solo con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6 e pertanto tardivamente.

Con il 2 motivo denunzia violazione degli artt. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; nonchè falsa applicazione degli artt. 183,115,132 c.p.c., art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito, “applicando falsamente ed erroneamente l’art. 183 c.p.c., comma 6”, abbia “totalmente omesso” di pronunziarsi all'”eccezione di decadenza de qua”, laddove la “pronuncia… sarebbe stata indispensabile ai fini della soluzione della fattispecie, poichè avrebbe vincolato il Collegio… a considerare provati, in quanto non specificamente contestati in sede di prima udienza di trattazione, i fatti – invece considerati non provati, o meglio neppure tout court considerati ai fini specifici della domanda risarcitoria – rappresentati dalla Banca stessa a fondamento della propria medesima riconvenzionale”.

Con il 3 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che, dopo aver ritenuto colposa la condotta della controparte per aver ceduto due volte lo stesso credito a soggetti diversi, la corte di merito abbia escluso la sussistenza di un danno risarcibile.

Lamenta l’erronea valutazione delle emergenze processuali.

Con il 4 motivo denunzia violazione degli artt. 116,132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Sì duole dell’omessa o erronea valutazione delle emergenze processuali, e in particolare delle prove c.d. legali, quali in particolare “la lettera datata 29/2/2012", l'”antecedente analoga lettera di accettazione della cessione al Credito Valtellinese della fattura a proprio carico n. ***** emessa dalla Metanprogetti”, la “lettera 31/8/12 a firma dell’avv. P.”, l'”ammissione della Simp Gas sin dall’atto di citazione (v. doc. 5, pag. 2, terz’ultimo cpv.), documentata giusta il doc. 9 ad essa allegato (v. sub all. 5, doc. 4.9)”.

Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.

E’ rimasto in sede di merito accertato che la vicenda attiene a crediti insorti dal contratto dall’odierna controricorrente stipulato con la società Metanprogetti Service s.r.l. (poi Service s.r.l.), da quest’ultima più volte ceduti.

Nell’impugnata sentenza si è dalla corte di merito ritenuta “provata l’anteriorità della cessione dei crediti a Factorit rispetto alla cessione del credito dell’appellante, notificata a Simp Gas solo in data 6 marzo 2012 e accettata da quest’ultima con atto ricevuto dal Credito Valtellinese in data 15.3.2012, come espressamente affermato dalla stessa appellante nella missiva del 23.08.2012")”, traendosene quale corollario l'”obbligo per Simp Gas di provvedere al pagamento nei confronti del primo cessionario, Factorit, e l’efficacia liberatoria di tale pagamento”.

Si è dalla corte di merito altresì osservato come risponda al vero che “Credito Valtellinese, pur avendo contestato in prima battuta che il credito portato dalla fattura ***** fosse stato oggetto della cessione a favore di Factorit”, ponendosi in rilievo come la società odierna ricorrente abbia peraltro “successivamente contestato la “data certa” della cessione a favore di Factorit”, sicchè “in ciò può ritenersi implicitamente contestata anche l’anteriorità di tale cessione rispetto a quella effettuata in suo favore”.

Ha al riguardo posto ulteriormente in rilievo come, “anche volendo prescindere dalla genericità della eccezione sulla certezza della data sollevata in primo grado dall’appellante”, la stessa è comunque relativa solo ed esclusivamente all’atto di cessione del credito, mentre “ciò che rileva ai sensi dell’art. 1265 c.c., al fine di risolvere i conflitti in caso di cessione del medesimo credito a persone diverse, non è la data della cessione, bensì quella della notifica al debitore ceduto o della accettazione, prevalendo la cessione che sia stata notificata per prima o quella che per prima è stata accettata dal debitore”, laddove “nessuna censura nel precedente grado di giudizio è mai stata sollevata dall’appellante circa la data di ricezione dell’accettazione della cessione da parte del debitore ceduto (9.2.2012), nè mai l’appellante ha posto in dubbio la riferibilità della cartolina al debitore ceduto della cessione di tutti i crediti a Factorit”, sicchè “tutti i rilievi avverso la “certezza della data del 9 febbraio 2012 indicata nel timbro di ricevimento apposto da Factorit sull’atto di accettazione della cessione… o sulla riferibilità dell’avviso di ricevimento alla notifica della cessione ad esso allegato, nonchè in ordine alla incongruenza delle date di cessione, ricezione e accettazione del credito a Factorit… sollevati per la prima volta solo con l’atto di appello, appaiono nuovi e, pertanto, tardivi ed inammissibili”.

Orbene, con particolare riferimento ai primi due motivi di ricorso (a parte il rilievo che essi risultano formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, al verbale dell’udienza del giudizio di 1 grado ove controparte ha asseritamente indicato che “i procuratori… si oppongono a quanto argomentato nella comparsa avversaria”; all'””estratto conto depositato da Credito Valtellinese in allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6"” richiamato nella motivazione della sentenza di 1 grado dal giudice di prime cure) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente riprodurre quest’ultimo (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) nel ricorso nè fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini all’individuazione del richiamato verbale d’udienza, anche con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (pure) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701)), senza sottacersi che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti (risultando ex art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, necessario e sufficiente che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che pur se non espressamente esaminati siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito, con la conseguenza che il vizio di omessa pronuncia – configurabile allorchè risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto – non ricorre nel caso in cui come nella specie, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto: v., da ultimo, Cass., 25/6/2020, n. 12652), va osservato che, diversamente da quanto dall’odierna ricorrente sostenuto, da un canto, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero espressamente pronunziato al riguardo (v. infra); e, per altro verso, come questa Corte – anche a Sezioni Unite – abbia già avuto modo di porre in rilievo che la modificazione della domanda, consentita dall’art. 183 c.p.c., comma 6, può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che così come modificata come nella specie essa risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali (v. Cass., 28/11/2019, n. 31078; Cass., 14/2/2019, n. 4322; Cass., 25/5/2018, n. 13091; Cass., Sez. Un., 15/6/2015, n. 12310).

Deve sotto altro profilo sottolinearsi (avuto in particolare riguardo al 3 motivo) come questa Corte – anche a Sezioni Unite – abbia avuto del pari più volte modo di affermare che il danno patrimoniale o non patrimoniale (financo nel caso di lesione di diritti inviolabili) non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (v. Cass., 15/6/2018, n. 15732; Cass., 27/9/2017, n. 7594; Cass., 12/6/2015, n. 12225; Cass., 18/11/2014, n. 24474 – in tema di diffamazione a mezzo stampa -; Cass., 24/9/2013, n. 21865; Cass., 14/5/2012, n. 7471; Cass., 21/6/2011, n. 13614; Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).

Non può infine sottacersi (con particolare riferimento al 3 e al 4 motivo) che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione delle prove il principio del libero convincimento posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., nella L. n. 134 del 2012 (v., da ultimo, Cass., 12/10/2017, n. 23940; Cass., 8/5/2017, n. 11176).

Orbene, dei suindicati principi la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.

In particolare, là dove ha affermato che alla stregua delle valutate emergenze probatorie “oggetto della cessione siano stati senza dubbio “tutti i crediti, quindi nessuno escluso, derivanti dalle forniture eseguite in favore di Simp Gas, e cioè sia quelli già esistenti alla data del 3.2.2012 – data di decorrenza della cessione – e quindi necessariamente sorti a quella data già stipulati, che quelli che sarebbero via via sorti a seguito di forniture successive”.

Nella parte in cui, con specifico riferimento alla “domanda subordinata di condanna di Simp Gas al pagamento della “somma di Euro 1.368.000,14 a titolo di risarcimento” per il danno cagionato a Credito Valtellinese con l’inoltro dell’accettazione in cui era espressamente precisato che il pagamento del debito avrebbe messo a disposizione di Metanprogetti l’anticipazione della fattura *****”, nel precisare di non poter condividere l'”affermazione del Tribunale secondo cui a Credito Valtellinese non avrebbe proposto domanda risarcitoria “limitandosi in questa sede a ritenersi creditrice come cessionaria”” essendo fondata la censura dell’appellante circa “l’omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure in ordine alla domanda riconvenzionale risarcitoria”, ha in effetti proceduto alla relativa disamina, pervenendo quindi a concludere che “tale domanda non meriti comunque accoglimento”.

Ancora, là dove ha sottolineato che “anche ritenendo provato il comportamento colposo di Simp Gas nell’aver accettato la seconda cessione della fattura ***** al Credito Valtellinese senza avvisarlo della precedente cessione in favore di Factorit e nell’avere provveduto al pagamento, nonostante sapesse della cessione dello stesso credito anche all’appellante”, decisivo rilievo assume “la considerazione che nessuna prova tra lo stesso e la condotta negligente dell’appellata è stata fornita dall’appellante”, al riguardo osservando che, “anche a voler aderire alla tesi dell’appellante secondo cui Simp Gas, nell’accettare la cessione in favore di Credito Valtellinese, avrebbe garantito l’esistenza del credito ed il pagamento”, la stessa non ha in ogni caso “provato di avere anticipato a Metanprogetti l’importo del credito ceduto e neanche allegato di essersi assunto il rischio di inadempimento del debitore ceduto”, essendosi “Credito Valtellinese… limitato a produrre in allegato alla memoria ex art. 83 c.p.c., comma 6, n. 2, un estratto conto al ***** relativo al conto corrente n. ***** con un saldo a sofferenza alla data del 21.11.2012 di Euro 1.059.984,34 e a chiedere una inammissibile prova per testi, in quanto non formulata per capitolo (recte, capitoli) separati e, in ogni caso, del tutto irrilevante, poichè volta semplicemente a confermare il contenuto del predetto documento”, senza invero produrre “il contratto di apertura di credito nè gli estratti relativi al conto in questione, al fine di dimostrare l’essenziale circostanza che tale apertura di credito era stata concessa proprio a seguito dell’accettazione della cessione del credito per cui è causa e che non si era trattato, invece, di un credito già concesso in precedenza. Non solo, l’estratto conto suddetto indica il saldo negativo del conto alla data del 21.11.2012, e non già al mese di luglio 2012, momento in cui il Credito Valtellinese ha appreso l’avvenuto pagamento in favore di Factorit da parte di Simp Gas, non potendo, pertanto, escludersi che in tale arco di tempo l’istituto di credito abbia concesso altro credito a Metanprogetti, certamente non imputabile a Simp Gas”.

Nella parte in cui ha infine escluso che risponda “al vero che Simp Gas non avrebbe mai contestato l’avvenuta concessione del credito a Metanprogetti”, giacchè “l’appellata, al contrario, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, ha subito contestato la fondatezza della domanda riconvenzionale proposta da Credito Valtellinese, sottolineando come a quest’ultimo spettasse l’onere di provare il danno ed il nesso causale con lo stesso, e nella terza memoria e art. 183 c.p.c., comma 6, tempestivamente, ha contestato la valenza probatoria dell’estratto conto depositato da Credito Valtellinese in allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6”.

Emerge a tale stregua evidente come non sussistano le violazioni denunziate dall’odierna ricorrente, che inammissibilmente prospetta in realtà una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonchè una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr., da ultimo, Cass., 20/8/2018, n. 20814).

Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società S.G. Energia s.p.a. (già società Simp Gas s.r.l.), seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società S.G. Energia s.p.a. (già società Simp Gas s.r.l.).

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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