Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.3573 del 11/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28059-2019 proposto da:

H.M.H., rappresentato e difeso dall’avv.to Rosa Vignali, con studio in Firenze, viale Antonio Gramsci 2, (rosa.vignali.firenze.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliata presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza n. 510/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. H.M.H., proveniente dal *****, ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia che aveva confermato la pronuncia di rigetto della domanda di protezione internazionale, declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere un commerciante in oro e preziosi ed agente cambiavalute per la Western Union e di essere fuggito dal proprio paese in quanto era stato aggredito e derubato di una ingente quantità di oro che trasportava per terzi: poichè le famiglie che gli avevano affidato il proprio danaro pretendevano la restituzione del relativo valore e lui non era assicurato, veniva perseguitato con atti di violenza fisica nei confronti suoi e del fratello.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

1.1. Assume che la Corte territoriale aveva erroneamente interpretato la norma richiamata, negando la protezione sussidiaria sulla scorta di una valutazione di non credibilità del suo racconto e senza acquisire informazioni sulle condizioni oggettive del paese di provenienza, risultando a questo fine del tutto inconferente il richiamo alla non plausibilità del narrato, irrilevante, in thesi, per la fattispecie in esame la cui decisione doveva fondarsi soltanto su una valutazione delle condizioni oggettive della zona di provenienza.

1.2. Lamenta, al riguardo, che non erano state acquisite fonti informative ufficiali attendibili e che quelle da lui prodotte sia in primo che in secondo grado sulle gravi criticità del paese non erano state valutate in suo favore.

1.3. Il motivo è infondato.

In relazione alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) la credibilità del fatto narrato non è affatto irrilevante, ma la valutazione di essa deve essere fondata sul paradigma interpretativo prescritto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 che ricomprende anche la doverosa acquisizione di informazioni sul paese di origine funzionali alla vicenda raccontata (cfr. al riguardo Cass. 8819/2020).

1.4. Nel caso in esame la Corte territoriale, con argomentazioni congrue, logiche ed al disopra della sufficienza costituzionale, ha affermato che il racconto non era attendibile attesa la contraddittorietà di alcune circostanze (cfr. pag. 5, secondo e terzo cpv) specificamente indicate: a ciò è seguita l’acquisizione di informazioni sul paese di origine (cfr. pag. 6 della sentenza) riferiti a fonti ufficiali attendibili (rapporti annuali di Amnesty International), rispetto alle quali il ricorrente non ne contrappone altre, diverse e più aggiornate (cfr., al riguardo, Cass. 4037/2020), tali da poter condurre ad una diversa decisione.

1.5. Il motivo, pertanto, sotto tale profilo risulta inconducente e la censura deve essere, nel complesso, rigettata.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2005, art. 32 in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6: lamenta la mancata valutazione dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria e l’inosservanza del carattere di atipicità e residualità idonea ad integrare l’ampiezza del diritto di asilo costituzionale: afferma di trovarsi sul territorio nazionale da ben cinque anni, circostanza questa che i giudici d’appello avrebbero dovuto considerare non trascurabile per la valutazione dell’integrazione nel territorio nazionale.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Deve premettersi che la Corte territoriale ha errato nell’affermare (cfr. pag. 7 secondo e terzo cpv) che la protezione umanitaria si fonda su condizioni di vulnerabilità tipizzate e caratterizzate da motivi attinenti alla salute, alla condizione familiare o alla situazione del paese di provenienza, trattandosi, invece, di una forma di tutela “a compasso largo” e non tipizzata (cfr. Cass. 4455/2018 e Cass. SU 29459 la cui motivazione deve intendersi in questa sede richiamata): la motivazione, pertanto, deve essere in tal senso corretta.

2.2. Tuttavia, si osserva che la censura proposta è del tutto inconducente.

2.3. Infatti, posto che la valutazione della fattispecie deve fondarsi su una comparazione fra il livello di integrazione raggiunto dal richiedente asilo, la sua vulnerabilità ed il livello di compromissione dei diritti fondamentali che andrebbe a subire nel paese di rimpatrio, la critica mossa alla sentenza si fonda sulla generica affermazione che l’integrazione doveva desumersi dalla permanenza nel paese ospitante da circa cinque anni (circostanza invero inidonea a dimostrare un effettivo inserimento) ma nulla deduce in ordine agli altri due termini di paragone, uno dei quali (compromissione dei diritti umani) risulta essere stato già correttamente valutato in relazione alla forma di protezione maggiore esaminata.

2.4. Il motivo, pertanto, è inammissibile.

3. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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