LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34824-2019 proposto da:
O.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORINO 7, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO VEGLIO (mauroveglio.pec.ordineavvocatitorino.it);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– resistente –
avverso la sentenza n. 655/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 15/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RILEVATO
che:
1. O.J., proveniente dalla *****, *****, ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva confermato la pronuncia di rigetto della domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente ha dedotto di aver narrato che a seguito della morte del padre, assassinato da alcuni militanti dell'***** (*****), si era trasferito insieme al resto della famiglia in un villaggio a causa delle difficoltà economiche ed aveva iniziato a lavorare nei campi come agricoltore; ha aggiunto di aver iniziato a frequentare il partito ***** di ***** e di essere stato aggredito verbalmente e minacciato dai sostenitori dell'*****: per tale ragione, aveva deciso di lasciare la *****, raggiungendo l’Italia, previo transito in Libia.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3 e art. 27, comma 1bis nonchè del D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6 e art. 16 della direttiva 2013/32/UE.
1.1. Lamenta, altresì, la violazione dei criteri per la valutazione di credibilità del richiedente che, invero, era stata esclusa non a seguito del paradigma valutativo prescritto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 ma sulla base di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, prive di qualunque informazione sulla vicenda narrata dalla quale emergeva la diffusione della violenza politica in *****, soprattutto nei confronti dei simpatizzanti del ***** (*****) di cui egli era membro.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta altresì ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 1, la falsa applicazione delle norme di diritto e la violazione dei criteri legali per il riconoscimento dello status di rifugiato in relazione ai motivi di persecuzione. Deduce che la vicenda narrata doveva essere ricondotta al rischio di persecuzione, certamente desumibile dall’appartenenza al gruppo politico di cui faceva parte.
3. Il primo motivo è fondato.
3.1. Il ricorrente lamenta, infatti, riportando puntualmente la censura proposta in sede di gravame, che non era stato correttamente seguito neanche dalla Corte territoriale il percorso valutativo previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 in punto di credibilità.
3.2. Al riguardo si osserva che i giudici d’appello, condividendo la valutazione del Tribunale, si sono limitati a confermare “la non credibilità della vicenda, introdotta per la prima volta con il ricorso di primo grado, delle minacce ed aggressioni subite da parte dei sostenitori del partito avversario *****, in quanto membro del partito *****, trattandosi di accadimenti sforniti di prova e non idonei al riconoscimento della protezione invocata” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
3.3. In tal modo, la Corte aderendo acriticamente al provvedimento di primo grado, ha reso una motivazione apodittica e incentrata non su contraddizioni evidenti dei fatti narrati – specificamente esaminati – ma sulla mera circostanza che quelli relativi alla persecuzione politica denunciata in funzione del riconoscimento della protezione “maggiore” invocata erano stati introdotti per la prima volta dinanzi al Tribunale: la Corte ha omesso, oltretutto, di pronunciarsi sulla denunciata assenza di ogni approfondimento istruttorio da parte del primo giudice, inclusa la richiesta di rinnovo dell’audizione (cfr. pag. 8 nota 6, terz’ultimo cpv del ricorso nel quale è stato riportato il motivo d’appello).
3.4. Al riguardo, è stato affermato il principio, ormai consolidato ed utile per differenziare la censura (ammissibile) di violazione di legge da quella (inammissibile) che contesta le insindacabili argomentazioni dei giudici di merito sulla credibilità dei fatti narrati, che “la valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo in sede giurisdizionale non può ritenersi volta alla capillare e frazionata ricerca delle singole, eventuali contraddizioni, pur talvolta esistenti, insite nella narrazione della sua personale situazione, volta che il procedimento di protezione internazionale è caratterizzato, per sua natura, da una sostanziale mancanza di contraddittorio (stante la sistematica assenza dell’organo ministeriale).
3.5. Ulteriore conferma della legittimità di tale impianto teorico in tema di valutazione della credibilità del richiedente asilo emerge dal tessuto normativo del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. e), secondo il quale, nella valutazione di credibilità, si deve verificare anche se il richiedente “è, in generale, attendibile”. Pur senza escludere, in astratto, che una specifica incongruenza relativa anche soltanto ad un profilo accessorio, come le modalità di fuga, possa, per il ruolo specifico della circostanza narrata, inficiare del tutto la valutazione di credibilità – e dunque di efficacia probatoria – la norma, ponendo come condizione che il racconto sia “in generale, attendibile” non può che esser intesa nel senso di ritenere sufficiente che il racconto sia credibile “nell’insieme” – e dunque, attribuendo alle parole il loro esatto valore semantico, “complessivamente”, “globalmente”, appunto “in generale”. Attribuire invece alla locuzione il significato opposto di “integralmente”, “totalmente”, “specificamente”, “credibile in suo ogni particolare”, significherebbe sovvertire il testo e il senso della norma.” (Cass. 10835/2020; Cass. 8819/2020) 3.6. La Corte territoriale non ha osservato tale principio, in quanto non ha valutato il racconto “complessivamente”, soffermandosi sulla compatibilità o meno dei fatti introdotti nel ricorso al Tribunale rispetto a quelli raccontati dinanzi alla Commissione territoriale e limitandosi a negare la veridicità della persecuzione denunciata, “trattandosi di accadimenti sforniti di prova”: in tal modo la valutazione di credibilità del complessivo racconto risulta viziata, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a), b) e c): rispetto a tale ultima prescrizione, si rileva, altresì, che la Corte – come denunciato dal ricorrente che ha, da parte sua, indicato le fonti specifico interesse rispetto alla vicenda narrata (cfr. pag. 10 del ricorso in nota 7) – ha omesso di richiamare COI attendibili ed aggiornate sui fatti oggetto di narrazione e cioè sull’esistenza di atti di violenza di matrice politica ad opera dei sostenitori di opposte formazioni, giacchè le Country Origin Informations indicate dalla Corte territoriale (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) sono relative soltanto alla complessiva situazione di sicurezza nel paese (assente nel Nord a causa delle incursioni del gruppo di *****, ma sostanzialmente presente nel sud), senza nessun cenno alla specifica questione dedotta, consistente nella persecuzione violenta per l’appartenenza a gruppi politici avversi a quelli dominanti.
4. Il secondo motivo rimane logicamente assorbito.
5. La sentenza, pertanto, deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, per il riesame della controversia in relazione al motivo accolto ed a quello assorbito sulla base dei seguenti principi di diritto:
“Ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.
Al fine di applicare correttamente la norma richiamata, nelle ipotesi in cui il ricorso proposto contenga elementi nuovi, non specificamente narrati dinanzi alla Commissione Territoriale ma non incompatibili con il racconto in quella sede prospettato, il giudice di merito, in relazione alla valutazione da rendere sub c), in mancanza di videoregistrazione dell’audizione resa in sede amministrativa, dovrà fissare l’udienza di comparizione delle parti e procedere all’ascolto del ricorrente, ove questi ne faccia richiesta. Il giudice dovrà, altresì, acquisire informazioni, sulla base di fonti ufficiali attendibili ed aggiornate, pertinenti alla specifica vicenda narrata.”
6. La Corte di rinvio dovrà altresì decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 4 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021