Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35780 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10655-2019 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V. COLLAZIA 2-F, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO CANALINI, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO BIANCHI;

– ricorrente –

Contro

RIVIERABANCA CREDITO COOPERATIVO DI RIMINI E GRADARA S.C., in persona del procuratore pro tempore, domiciliata presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, avv. FEDERICO CAVAGNA (federico.cavagna.ordineavvocatirimini.it);

– controricorrente –

contro

P.M.;

– intimata –

avverso l’ordinanza 3163/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. La Banca di Rimini (che oggi ha mutato ragione sociale, per effetto di fusione, in Rivierabanca Credito Cooperativo di Rimini e Gradara soc. coop.), nel 2014 convenne dinanzi al Tribunale di Rimini M.G. e poi, iussu iudicis, P.M., chiedendo ai sensi dell’art. 2901 c.c. che fosse dichiarata inefficace nei propri confronti l’atto con cui M.G. aveva donato a P.M. il diritto di usufrutto su tutti i propri immobili.

A fondamento della domanda dedusse di essere creditore della società Apollo s.r.l. in virtù di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rimini; che M.G. si era costituito fideiussore della società debitrice; che la donazione suddetta era avvenuta in frode delle ragioni dei creditori.

2. Con sentenza 20 agosto 2018 n. 860 il Tribunale di Rimini accolse la domanda attorea.

La sentenza venne impugnata con separati appelli da P.M. e da M.G..

La Corte d’appello di Bologna, riunite le due impugnazioni, con ordinanza 28 gennaio 2019, pronunciata ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., le dichiarò entrambe inammissibili.

Il giudice d’appello ritenne che il Tribunale avesse accertato l’esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell’azione aquiliana applicando principi conformi agli orientamenti del giudice di legittimità; e che nessun abuso del diritto o del processo fosse ravvisabile contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti – nella condotta della Banca.

Tale ordinanza viene ora impugnata per cassazione da M.G., con ricorso fondato su un motivo ed illustrato da memoria.

Ha resistito Riminibanca con controricorso.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte P.M. non si è difesa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta che l’ordinanza impugnata sarebbe nulla per difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Deduce di avere proposto in grado di appello due motivi di impugnazione; che il primo di tali motivi, concernente il merito della lite, è stato rigettato dalla Corte d’appello sulla base dell’assunto secondo cui le ragioni dell’appellante erano state già esaminate dal Tribunale e ritenute infondate “con motivazione che recepisce gli orientamenti giurisprudenziali legittimità”; che tale motivazione sarebbe meramente apparente, in quanto non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d’appello.

2. Il ricorso è ammissibile per quanto attiene al problema della ricorribilità per cassazione del provvedimento impugnato. Va, di conseguenza, rigettata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla società resistente.

Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno stabilito che la mancanza di motivazione, quando sia prospettata come violazione della legge processuale (art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), costituisce un “vizio proprio” dell’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., e ne consente l’impugnazione per cassazione (così Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016, al p. 5 dei “Motivi della decisione”, ove si afferma che “le problematiche concernenti la motivazione dell’ordinanza impugnata possono essere affrontate in sede di impugnazione dell’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. (…) attraverso la denuncia di violazione della legge processuale che sancisce l’obbligo di motivazione”).

Del resto, proprio la decisione pronunciata da SU 1914/16 aveva ad oggetto l’impugnazione di una ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. in cui si prospettava la nullità per mancanza di motivazione, e le Sezioni Unite ritennero ammissibile quel motivo, esaminandolo nel merito.

2.1. Va del pari rigettata l’eccezione di inammissibilità per aspecificità, ex art. 366 c.p.c., n. 6 sollevata dalla Rivierabanca.

L’onere di allegazione è stato infatti assolto dal ricorrente (i documenti sui quali il ricorso si fonda sono allegati sub 1-7 al ricorso per cassazione); e per quanto attiene all’onere di “indicazione” dei suddetti documenti, esso è stato assolto in modo sufficiente a p. 10, ultimo capoverso, del ricorso, attraverso il riassunto del contenuto dell’atto d’appello, e l’indicazione che quest’ultimo si trova “allegato sub 5” al ricorso per cassazione.

3. Nel merito, il motivo è fondato.

La Corte d’appello ha motivato la propria ordinanza per relationem, rinviando alla decisione del Tribunale ed affermando che quest’ultima aveva “recepito gli orientamenti giurisprudenziali di legittimità”.

Ma tra i motivi di appello ve ne era almeno uno (l’avvenuta estinzione dell’obbligazione garantita per effetto di successivi adempimenti parziali da parte sia del fideiussore che del debitore principale) che poneva una questione di puro fatto, non certo di diritto: e cioè se l’obbligazione garantita si fosse onon si fosse estinta per adempimento. Una questione di puro fatto non poteva essere risolta dalla Corte d’appello affermando che il Tribunale “ha applicato gli orientamenti del giudice di legittimità”. Gli “orientamenti del giudice di legittimità”, infatti, nulla consentirebbero di stabilire circa l’esistenza o la mancanza, nel caso concreto, della prova dell’adempimento.

L’ordinanza impugnata è dunque effettivamente fondata su una motivazione di contenuto “inferiore al minimo costitu.zionale” in quanto imperscrutabile, e va cassata con rinvio.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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