Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35781 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23794-2020 proposto da:

Avv. L.V., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c.;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO “*****”;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso il decreto n. cronol. 1728/2020 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositato il 14/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTI. SOLDI ANNA MARIA, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il presente regolamento.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso depositato il 13 luglio 2000 L.V., nell’ambito di una controversia esecutiva che lo opponeva all’amministrazione d’un immobile di cui è condomino (il ricorso non indica dove si trovi tale immobile, né lo identifica altrimenti che con l’indicazione “Condominio *****”), chiese alla Corte d’appello di Lecce il sequestro giudiziario:

a) di un decreto ingiuntivo, emesso dal Giudice di pace di Lecce 17 anni prima;

b) “di tutti gli atti che il difensore del condominio ha posto in essere nei confronti del locatario dell’esponente”, a partire da una certa data in poi.

Per i fini che qui rilevano è superfluo dar conto dell’intrecciarsi dell’esecuzione forzata iniziata dal condominio nei confronti dell’odierno ricorrente, e delle successive opposizioni da quest’ultimo proposte: sia per l’irrilevanza di esse ai fini del presente giudizio; sia per la totale inintelligibilità e farraginosità dell’esposizione dei fatti contenuta nel ricorso.

2. Il Presidente della Corte d’appello di Lecce assegnò il ricorso alla sezione feriale.

L.V. ha proposto regolamento di competenza avverso il suddetto provvedimento, sul presupposto che la sua istanza di sequestro giudiziario andava qualificata come istanza in corso di causa, la quale doveva di conseguenza essere decisa non dalla sezione feriale, ma dalla Prima Sezione della Corte d’appello di Lecce, dinanzi alla quale pendeva il giudizio di merito.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni.

In primo luogo è inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 3, come accennato, per la totale incomprensibilità dell’esposizione dei fatti.

In secondo luogo è inammissibile in quanto è stato proposto avverso un provvedimento non decisorio.

In terzo luogo è inammissibile in quanto è stato proposto avverso un provvedimento che non ha provveduto in senso tecnico sulla competenza, ma ha semplicemente smistato il ricorso cautelare alla sezione feriale della Corte d’appello di Lecce. Un provvedimento, dunque, concernente la distribuzione degli affari all’interno dell’ufficio giudiziario, materia che come noto non pone questioni di competenza in senso tecnico.

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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