Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35783 del 22/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13777-2020 proposto da:

FIDA SERVICE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MACHIAVELLI, 25, presso lo studio dell’avvocato PIO CENTRO, rappresentata e difesa dall’avvocato VALERIO RICCIARDI;

– ricorrente –

contro

STAR MAINTENANCE, SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA, in persona dell’Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI, 30, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALFONSO ESPOSITO;

– controricorrente –

contro

D.V., CINE SOR SRL, ITALMETAL DI PIERRI G. & C. SAS, C.C.M. SRL, G.A.;

– intimati –

avverso il decreto RG 1797/2018 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositato il 26/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Torre Annunziata, con decreto del 26.2.2020, liquidò all’ing. D.V. la somma di Euro 12.500,0 a titolo di onorari per l’attività svolta, quale CTU nel procedimento di accertamento tecnico preventivo chiesto dalla Star Maintenance società consortile a r.l., ponendo le spese, in via provvisoria, a carico di tutte le parti in solido;

ha proposto ricorso per cassazione la Fida Service s.r.l. sulla base di un unico motivo;

– ha resistito con controricorso la Star Maintenance Società Consortile a r.l.;

le altre parti del procedimento di ATP, indicate in epigrafe, sono rimaste intimate;

il relatore ha formulato proposta di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO

che:

– con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 91,92,696 e 696 bis c.p.c. e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Tribunale posto le spese a carico di tutte le parti in via solidale e non a carico del richiedente nonostante difetti nel procedimento di ATP una situazione di soccombenza tecnica, che costituisce il presupposto logico-giuridico per la regolamentazione delle spese di lite;

il motivo è fondato;

il procedimento di accertamento tecnico preventivo si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, senza che possa essere adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti, stante la mancanza dei presupposti sui quali il Giudice deve necessariamente basare la propria statuizione in ordine alle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. (Cassazione civile sez. II 11/09/2020, n. 18918);

le spese dell’accertamento tecnico preventivo, quindi, devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente in virtù dell’onere dell’anticipazione e del principio di causalità (Cass. 4156/2012; Cass. n. 1273 del 2013);

di tali spese deve tenersi conto nel successivo giudizio di merito, ove l’accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l’ipotesi di compensazione, a carico del soccombente;

del resto, la funzione dell’accertamento tecnico preventivo si risolve, ordinariamente, nell’esigenza di preservare (in favore della parte istante) gli effetti di una prova, da assumere in via urgente, attinente ad uno stato dei luoghi o alla qualità o condizione di cose, da poter far valere, in un eventuale (e successivo) giudizio di merito, mentre nella fase relativa all’assunzione del mezzo di istruzione preventiva non si instaura propriamente un procedimento di tipo contenzioso, all’esito del quale deve trovare applicazione la disciplina delle spese processuali contemplata dagli artt. 91 e 92 c.p.c.;

ne consegue che, laddove un provvedimento in ordine alla liquidazione di tali spese venga viceversa emesso, si è in presenza di un provvedimento di natura decisoria non previsto dalla legge (Cass. n. 19498 del 2015, in motiv.; Cass. n. 21756 del 2015; Cass. n. 21888 del 2004);

nel caso di specie, il Tribunale ha errato nel porre le spese della CTU a carico di tutte le parti in solido tra loro, mentre avrebbero essere poste a carico della parte che ha richiesto l’accertamento tecnico preventivo, a nulla rilevando la circostanza che parte resistente non si sia opposta all’accertamento tecnico preventivo ed abbia chiesto di integrare il quesito;

la formulazione del quesito al CTU è infatti demandata al giudice mentre alle parti spetta un generico potere sollecitatorio e di cooperazione;

il ricorso va, pertanto, accolto;

il provvedimento impugnato va cassato e, sussistendo i presupposti per la decisione della causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., il collegio pone le spese della consulenza tecnica preventiva a carico della parte ricorrente;

le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo la causa nel merito, pone le spese della consulenza tecnica preventiva a carico della parte ricorrente;

condanna i controricorrenti in solido tra loro alle spese del giudizio di legittimità che liquida in 1500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge;

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, – 2 della Corte di Cassazione, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472