LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6308-2021 proposto da:
G. & CO. S.A.S. DI C.G., rappresentata e difesa dall’Avvocato CARLO GRIMALDI per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
ZETA DUE S.R.L.S.;
– intimata –
per regolamento di competenza avverso ORDINANZA del TRIBUNALE DI NAPOLI, depositata il 5/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/9/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale VITIELLO MAURO, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
rilevato che il ricorso per regolamento di competenza, sottoscritto in forma cartacea, risulta notificato alla società resistente, rimasta intimata, a mezzo pec senza che il difensore che vi ha provveduto abbia attestato, con atto munito di sottoscrizione autografa, la conformità dei relativi atti ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1 bis;
ritenuto che è inammissibile, per difetto di prova della relativa consegna al destinatario, qualora il resistente rimanga intimato, il ricorso per cassazione la cui notificazione in via telematica sia avvenuta, come nel caso in esame, mediante il mero deposito di copia analogica e informe dei documenti di consegna telematica, ossia la relata, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di consegna, senza che detti atti, ancorché nativi digitali, siano stati corredati dall’attestazione di conformità resa ai sensi dell’art. 9, comma 1 bis, cit. (Cass. n. 29266 del 2020); la mera copia informe dei documenti di consegna telematica non e’, infatti, idonea a documentare in alcun modo l’avvenuta notificazione o anche il solo tentativo di essa: “tale copia si riduce… alla produzione di due fogli privi di qualsiasi elemento che consenta in alcun modo di inferirne la corrispondenza agli eventuali originali telematici e dunque privi di significato giuridico”; alla mancanza di prova della sussistenza materiale dell’atto comunicatorio, stante il fatto che la resistente è rimasta intimate, non possono, peraltro, sopperire ragionamenti in ordine al raggiungimento dello scopo, anche per mancata contestazione (Cass. n. 3223 del 2018), e si deve, viceversa, processualmente concludere nel senso della mancanza materiale della notificazione, per mancanza di prova di essa in giudizio: “situazione di mancata prova della consegna che, sempre dal punto di vista processuale, si equipara inevitabilmente a quella di inesistenza della notificazione e che non consente come tale la concessione di un termine per il deposito, né la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., propria dei soli casi in cui la notifica sia nulla”, con la conseguente inammissibilità del ricorso (Cass. n. 29266 del 2020, in motiv.).
P.Q.M.
la Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021