Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.35793 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10647/2020 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

T.A., C.Y., L.F., O.S., CU.FA.;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 13/01/2020, n. cron. 35/2020;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso della L. n. 89 del 2001, ex artt. 2 e 3, depositato il 5 luglio 2019, gli odierni intimati adivano la Corte d’appello di Ancona al fine di vedersi riconosciuto l’equo indennizzo per la non ragionevole durata della procedura fallimentare a carico della società “***** S.r.l.” apertasi con sentenza dichiarativa di fallimento n. ***** del 24 febbraio 2006 del Tribunale di Fermo e definita con decreto di chiusura del fallimento depositato il 29 marzo 2018, procedura nel cui stato passivo, dichiarato esecutivo il 12 aprile 2006, gli istanti si erano insinuati per crediti lavorativi quali ex dipendenti.

Con decreto del consigliere delegato del 1 ottobre 2019 era stato ingiunto al Ministero della Giustizia il pagamento a favore di ciascun ricorrente dell’importo di Euro 2.400,00 ciascuno, oltre interessi e spese. Contro il provvedimento proponeva opposizione il Ministero della Giustizia, lamentando, per quanto interessa in questa sede, la mancata declaratoria di inammissibilità, per tardività, della domanda indennitaria. La Corte d’appello di Ancona rigettava l’opposizione rilevando, che l’istanza era tempestiva, in quanto proposta nel termine di sei mesi dalla data in cui il provvedimento di chiusura era divenuto definitivo per decorso del termine lungo di impugnazione, che la Corte indicava in un anno dal deposito del decreto ex art. 327 c.p.c.. La Corte di merito disattendeva perciò la tesi del Ministero opponente, secondo il quale non si dovrebbe applicare l’art. 327 c.p.c., nel testo originario, ma la norma come modificata dalla L. n. 69 del 2009, il cui art. 46 comma 17, ha ridotto da un anno a sei mesi il termine lungo di impugnazione. Secondo l’amministrazione, ai fini dell’applicazione della norma modificata, destinata a trovare applicazione ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, bisogna avere riguardo non alla data in cui il fallimento è stato dichiarato, ma alla data di instaurazione del sub procedimento camerale definito con il decreto di chiusura.

Per la cassazione del decreto il Ministero della Giustizia propone ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, con il quale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. e della L. n. 89 del 2001, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Si sostiene che nella procedure fallimentare, il riferimento, operato dalla L. n. 69 del 2009, art. 58, ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore, va operato non alla procedura fallimentare come tale, ma al sub procedimento camerale definito con il decreto di chiusura.

Gli intimati non hanno svolto difese.

La causa, in un primo tempo fissata per la trattazione in Camera di consiglio, è stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza del 14 dicembre 2020.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato. Costituisce fermo orientamento di questa Corte che, per le procedure fallimentari già pendenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006 (come quella oggetto della presente causa), non opera il termine di cui alla L. Fall., art. 26, in tema di reclamo avanti al tribunale fallimentare dei decreti del giudice delegato aventi natura decisoria (in base alla nuova disciplina, indipendentemente dalla comunicazione, il reclamo non può proporsi decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento); qualora il provvedimento impugnato non sia stato comunicato, vale il termine ai sensi dell’art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione (Cass. n. 19939/2917; n. 7218/2009). La presente procedura fallimentare è stata aperta prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate alla legge fallimentare dal D.Lgs. n. 169 del 2007. L’art. 150, di tale decreto prevede che le procedure fallimentari pendenti sono definite secondo la legge anteriore. Il medesimo D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 22, prevede che le norme di tale decreto trovano applicazione alle procedure concorsuali aperte successivamente alla sua entrata in vigore, ad eccezione di talune disposizioni, che non attengono al caso in esame. E’ stato già chiarito che, con riferimento alla legge fallimentare ante modifiche ex D.Lgs. n. 169 del 2007, il termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda indennitaria della L. n. 89 del 2001, ex art. 4, decorre da quanto il decreto di chiusura è divenuto definitivo, ossia non più impugnabile per decorso del termine (Cass. n. 8185/2017n. 221/2017; n. 1091/2015) o perché esaurito il giudizio di impugnazione proposto. Ora, per quanto riguarda l’individuazione del momento in cui il decreto sia divenuto definitivo, occorre tenere conto della sentenza della Corte costituzionale n. 279 del 2010, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., L. Fall., art. 119, comma 2, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 169 del 2007, nella parte in cui fa decorrere il termine per il reclamo avverso il decreto di chiusura dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme previste prescritte dalla L. Fall., art. 117, anziché dalla comunicazione dell’avvenuto deposito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge. Nel casi in cui sussista la predetta raccomandata A.R., il termine per proporre la domanda indennitaria della L. n. 89 del 2001, ex art. 4, decorre dal quindicesimo giorno dall’avvenuta comunicazione del deposito del decreto di chiusura, mentre qualora tale comunicazione manchi il su indicato decreto diventerà definitivo solo allo spirare del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, termine che è stato ridotto da un anno a sei mesi dalla L. n. 69 del 2000, art. 46, comma 17. Ora il termine di mesi sei in luogo di quello di un anno trova applicazione, ai sensi della L. n. 69 del 2000, art. 58, ai giudizi instaurati in primo grado successivamente all’entrata in vigore dell’art. 46, e cioè dopo il 4 luglio 2009 (Cass. n. 99020/2018 n. 19969/2015). Ebbene, al fine di stabilire se sia o no applicabile il termine di sei mesi in luogo di quello di un anno, occorre considerare non la data di instaurazione del sub procedimento culminato con il decreto di chiusura, ma la data di apertura della procedura fallimentare, la quale, del resto, rappresenta il giudizio presupposto di cui si lamenta la non ragionevole durata.

Nonostante vi siano precedenti di questa Corte che hanno fatto propria la diversa tesi propugnata dal Ministero della Giustizia (Cass. n. 3824/2018; n. 13237/2019), il Collegio ritiene preferibile il diverso orientamento, in base al quale sull’autonomia del sub procedimento camerale deve “prevalere, ai fini della pendenza, la data di dichiarazione del fallimento, di cui il decreto in questione costituisce l’esito” (Cass. n. 28496/2020).

Nel caso in esame, il fallimento è stato dichiarato il 24 febbraio 2006; ed è pacifica la mancata comunicazione del decreto di chiusura, depositato il 28 marzo 2018, su richiesta del curatore del 19 marzo 2018, Quindi, applicandosi il termine lungo annuale, tenuto conto del periodo di sospensione feriale, il provvedimento è diventato definitivo il 29 aprile 2019, essendo quindi tempestiva, della L. n. 89 del 2001, ex art. 4, l’istanza per il riconoscimento dell’equo indennizzo depositata il 5 luglio 2019, come ha correttamente riconosciuto al Corte d’appello.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Nulla sulle spese.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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