Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35796 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 451-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

COMPAGNIA TIRRENA ASSICURAZIONI SPA IN LCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato MICHELE COSTA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8753/2016 della COMM. TRIB. REG. LAZIO, depositata il 20/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/06/2021 dal Consigliere Dott. FULVIO FILOCAMO.

RITENUTO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a. in l.c.a. un avviso di liquidazione per l’imposta di registro relativa all’ordinanza di assegnazione dei crediti emessa dal giudice civile nell’ambito di una procedura esecutiva di pignoramento.

1.1. La Società, in persona del L.R., impugnava detto atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma sostenendo la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 37 e 54, stante la pendenza del procedimento di pignoramento ed il fatto che la procedura esecutiva non avrebbe potuto comunque soddisfare l’intera pretesa creditizia. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenuta erroneamente calcolata l’imposta in assenza di un provvedimento di assegnazione delle somme da parte del giudice.

1.2. L’Ufficio proponeva appello di fronte alla Commissione tributaria regionale del Lazio contestando che l’avviso di liquidazione era stato emesso a seguito del provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati presso il terzo debitore. I Giudici di secondo grado, con sentenza n. 8753/9/16, accoglievano parzialmente il gravame riquantificando in 5.449,98 Euro, quale somma concretamente pignorata presso il terzo debitore, la base imponibile sulla quale applicare l’aliquota dello 0.50%.

1.3. Avverso questa ultima decisione, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

1.4. Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a. in l.c.a. ha presentato difese con memoria.

CONSIDERATO

che:

2. L’Ufficio, con l’unico motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 43 e 49, o in subordine art. 46, nonché del D.P.R. n. 131 del 1986, della Tariffa, prima parte, artt. 6 ed 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che la Commissione tributaria regionale avrebbe errato nel considerare solo la somma effettivamente individuata, quale quota parte del trattamento pensionistico del soggetto obbligato, e non l’intero importo effettivamente assegnato, pari a circa 120 milioni di Euro, ovvero ancora, considerato che il credito ceduto è di natura pensionistica, in applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 46, avrebbe quantomeno dovuto determinare la base imponibile calcolando l’importo della pensione rispetto ai coefficienti dell’aspettativa di vita.

3. Il motivo di ricorso è infondato.

4. L’assunto del ricorrente secondo il quale l’imposta andrebbe calcolata sull’intero ammontare del credito riconosciuto in sede di procedura esecutiva è infondato, dovendosi, invece, riferire alla somma effettivamente individuata dall’ordinanza di assegnazione della somme, infatti, secondo l’orientamento di questa Corte, a cui va data continuità, “in tema di imposta di registro, fra gli atti dell’autorità giudiziaria assoggettati all’imposta proporzionale, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37, e della tariffa, parte prima, art. 8, comma 1, lett. a), ad esso allegata, sono compresi “i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione”, intendendo il legislatore riferirsi, con l’espressione “provvedimento di assegnazione”, all’istituto previsto in via generale dall’art. 505, e più in particolare dagli artt. 529,539,552 e segg., e art. 588 c.p.c., ponendo così sullo stesso piano dei provvedimenti decisori, ai fini tributari, tali atti del processo di esecuzione, in ragione del loro particolare connotato, consistente nell’effetto traslativo di uno specifico e determinato bene che con essi si realizza” (Cass. Sez. 5, n. 16022 del 2005).

5. Sulla base di tale considerazione consegue il rigetto del ricorso con la compensazione delle spese in virtù del consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale citato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale da remoto, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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