Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35798 del 22/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6731/2018 R.G. proposto da:

M.A., con domicilio eletto in Roma, via Cesi n. 21, presso lo studio dell’avvocato Rocco Mercurio, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Amato;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2383/17, depositata il 31 luglio 2017, della Commissione tributaria regionale della Calabria;

udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio dell’8 settembre 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giacalone Giovanni, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 2383/17, depositata il 31 luglio 2017, la Commissione tributaria regionale della Calabria, – pronunciando sull’appello proposto da M.A. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva parzialmente accolto l’impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria, – ha accolto l’appello confermando “il provvedimento dell’ente pubblico” sul rilievo che “tutte le cartelle erano state ritualmente notificate”;

2. – M.A. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo; – l’Agenzia delle entrate-Riscossione resiste con controricorso. Considerato che:

1. – il ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denuncia nullità della gravata sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame aveva definito il giudizio rendendo pronuncia apodittica e priva di ogni identificabile motivazione., senz’alcuna esplicitazione, quindi, delle stesse questioni controverse tra le parti, e tanto da confondere sinanche la posizione processuale delle parti identificando con l’agente della riscossione la parte appellante;

2. – il motivo è fondato e va accolto;

3. – occorre premettere che la Commissione tributaria provinciale, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal contribuente, aveva rilevato che:

– alcune delle cartelle esattoriali (in numero di quattro), poste a fondamento del preavviso di iscrizione ipotecaria, non risultavano ritualmente notificate, così che non potevano legittimare la preannunciata iscrizione di ipoteca;

– le residue cartelle, per converso, dovevano ritenersi regolarmente notificate, così che risultava inammissibile la loro (tardiva) impugnazione;

– del pari inammissibile rimaneva l’impugnazione di due avvisi di accertamento, – la cui notifica pur era stata contestata dal contribuente, – siccome il giudizio introdotto nei confronti dell’agente della riscossione piuttosto che dell’Ente impositore (cui quegli avvisi dovevano imputarsi);

3.1 – il decisum di prime cure formava, quindi, oggetto dell’atto di appello, – cui l’agente di riscossione resisteva costituendosi nel secondo grado del giudizio, – col quale il contribuente riproponeva le questioni relative, rispettivamente, all’omessa notifica dei due avvisi di accertamento, – (anche) sotto il profilo della violazione di legge con riferimento al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, e, dunque, in relazione all’omessa chiamata in causa dell’ente impositore da parte dell’agente della riscossione, – all’omessa notifica di un’ulteriore cartella esattoriale ed all’estinzione del credito iscritto a ruolo, portato da altra cartella esattoriale, in ragione di prescrizione estintiva successiva alla (sia pur) rituale notifica di detta cartella;

– in un siffatto contesto, la pronuncia del giudice del gravame, come anticipato, rilevava che “tutte le cartelle erano state ritualmente notificate” e statuiva nei seguenti termini: “accoglie l’appello e conferma il provvedimento dell’ente pubblico”;

3.2 – il giudice del gravame, pertanto, ha pronunciato su di un appello (in tesi dell’agente della riscossione) che non era stato proposto, ha confermato la legittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria, – pur a fronte del giudicato interno che si era formato sulla sentenza di prime cure, quanto all’accertamento relativo all’omessa notifica di quattro cartelle esattoriali, – ed ha, disatteso l’impugnazione che, per converso, era stata ritualmente proposta (quella del contribuente) senza esplicitare ragioni del decisum diverse da quelle riassunte nella formula linguistica secondo la quale “tutte le cartelle erano state ritualmente notificate”;

– la pronuncia del giudice del gravame, pertanto, si è risolta in una mera formulazione linguistica, – che rende del tutto incomprensibili le ragioni del decisum (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599), e si pone, per di più, in frontale contrasto con gli stessi principi fondamentali dell’ordinamento processualcivilistico in relazione al potere giurisdizionale di riesame della controversia quale implicato dall’esercizio del potere di azione nel processo (sotto il profilo dell’impugnazione) da parte del soccombente;

4. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Calabria che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia secondo l’ordine delle impugnazioni, e degli implicati motivi, che nella fattispecie vengono in considerazione.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso;

cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto, il 8 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472