Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35799 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22446/2018 proposto da:

Ac Hotel Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma V.le Delle Milizie 138 presso lo studio dell’avvocato Abate Alexander, rappresentata e difesa dall’avvocato Murciano Luigi Piergiuseppe e Trombella Lorenzo;

– ricorrente –

contro

Sepi Società Entrate Pisa Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Miccinesi Marco, Ginanneschi Simone e Pistolesi Francesco;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 38/2018 della COMM.TRIB.REG. TOSCANA, depositata il 17/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal consigliere Dott. BALSAMO MILENA.

RILEVATO

CHE:

1. La società A.C. HOTEL ricorre sulla base di tre motivi avverso la decisione n. 38/2017, depositata il 17 gennaio 2018, con la quale la CTR della Toscana aderendo al prevalente orientamento della Corte di legittimità, ha affermato la legittimità della Delib. comunale con la quale si individuano tariffe diverse per la categoria degli esercizi alberghieri e per le abitazioni civili, sia perché, per unanime orientamento di legittimità, non sussisterebbe l’obbligo di motivare le delibere comunali di determinazione delle tariffe di cui al D.Lgs. n. 507 del 1983, art. 65 essendo esse rivolte alla collettività, sia perché la Delib. n. 169 del 2004 prevedeva la differenziazione delle tariffe applicate dal comune di Pisa e ne individuava le ragioni nella maggior capacità produttiva dell’esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione, assumendo che comunque la maggiore capacità produttiva degli esercizi alberghieri costituisce un dato di comune esperienza. Resiste con controricorso la concessionaria SEPI.

Con atto del 21.09.2021 la ricorrente si è costituita con nuovo difensore e con altro atto in pari data ha rinunciato al ricorso per cassazione.

CONSIDERATO

CHE:

2. La prima e la seconda censura lamentano la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 61, 65, 68 e 69 nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, ex art. 360 c.p.c., n. 3), e dell’art. 2967 c.c.; per avere i giudici regionali affermato la legittimità della Delib. consiliare che ha distinto ai fini tariffari Tarsu gli esercizi alberghieri dalle abitazioni, in contrasto con la presunzione legale di identità di produzione dei rifiuti che la legge prevede (stabilendo la medesima idoneità produttiva di rifiuti per gli uni e gli altri) ed in contrasto con l’onere di motivare la suddivisione in categorie e sottocategorie, come previsto dagli artt. 68 e 69 citati in rubrica, i quali prevedono l’obbligo per gli enti comunali di adottare apposito regolamento che deve contenere la classificazione delle categorie con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e tassabili con le medesime tariffe e le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe.

La doglianza, quindi, investe il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, comma 2, in relazione alla contestata applicazione, da parte del Comune, agli immobili adibiti ad alberghi, rispetto a quelli adibiti a civile abitazione, di differenti tariffe, ed alla idoneità – contestata dalla contribuente – di una motivazione basata sul mero dato di comune esperienza della maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto alle civili abitazioni.

Sostiene al riguardo che la deliberazione comunale del 2004 non contiene, diversamente da quanto statuito dalla CTR, i criteri e le modalità utilizzati per la differenziazione di idoneità produttiva di rifiuti tra esercizi alberghieri e abitazioni e che, diversamente da quanto sostiene la Corte di cassazione, il C.d.S. afferma che la determinazione delle tariffe è tipica attività discrezionale tecnica e non politica, con la conseguenza che, come per la discrezionalità amministrativa, il giudice può sindacare le scelte tecniche operate dal comune sotto il profilo dell’eccesso di potere.

3. Con il terzo motivo si assume la violazione dell’art. 91 c.p.c. per avere la CTR condannato la società contribuente alle spese di lite in favore della Sepi, sebbene essa fosse difesa da un suo dipendente, citando all’uopo, la pronuncia di questa Corte n. 8413/2016.

Nelle more del giudizio, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, che non risulta vistato dalla concessionaria.

Tuttavia, va comunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso stesso, secondo il principio di diritto che “A norma dell’art. 390 c.p.c., u.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità” (Sez. U, Sentenza n. 3876 del 18/02/2010; Cass. n. 17187 del 2014; Cass. n. 12743 del 2016; Cass. n. 14782/2018). La carenza dei rigorosi requisiti dell’atto di rinuncia, previsti dall’art. 390 c.p.c., u.c. (notifica o comunicazione alle controparti), lo rende inidoneo a determinare l’estinzione del processo, è peraltro in difetto di altre attività di controparte tendenti ad ottenere comunque la pronuncia sull’oggetto del contendere (Cass. 23 giugno 2009 i n. 14657), determina il venire meno definitivo di ogni interesse alla decisione del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità, secondo soccombenza, sono poste a carico della intimata e liquidate come in dispositivo.

Non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto dal ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater in quanto “tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame… ma non per quella sopravvenuta” (Cass. n. 13636/2015; n. 12743/2016).

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la ricorrente società al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre 200,00 Euro per esborsi, rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della sezione tributaria della Corte di cassazione, tenuta da remoto, il 23 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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