LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26326/2018 proposto da:
Arciconfraternita S. Maria Suffragio, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabricatore Claudio;
– ricorrente –
contro
Soget Società Gestione Entrate Tributi Spa;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1213/2018 della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, depositata il 07/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal consigliere Dott. BALSAMO MILENA.
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Stanislao De Matteis che ha chiesto che la Corte accolga il primo motivo del ricorso.
Conseguenze di legge.
RILEVATO
CHE:
1. L’Arciconfraternita di S. Maria del Suffragio ricorre sulla base di due motivi avverso la decisione n. 1213/2018, depositata il 7.02.2018, con la quale la CTR della Campania aderendo al prevalente orientamento della Corte di legittimità, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso originario della contribuente, ritenendo che la pretesa tributaria era divenuta definitiva non avendo l’Arciconfraternita impugnato il sollecito di pagamento emesso il 2 ottobre 2013, cui fece seguito l’intimazione di pagamento della Tarsu relativa all’annualità 2011.
In particolare, la CTR rilevava la legittimità dell’ingiunzione di pagamento ritenuta congruamente motivata sia perché richiama l’atto prodromico sia perché contiene gli elementi necessari per consentire al contribuente di svolgere le relative attività difensive.
La concessionaria non ha svolto difese, cui ha replicato la ricorrente con memorie dell’8.09.2021, con le quali ha eccepito l’esistenza di un giudicato del 2008 già dedotto nel giudizio di merito.
Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo.
CONSIDERATO
CHE:
2. La prima censura lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 62 nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, ex art. 360 c.p.c., n. 3), e dell’art. 2967 c.c.;
per avere i giudici regionali affermato l’inammissibilità del ricorso avverso l’ingiunzione di pagamento con riferimento al merito della pretesa tributaria, ritenendo che l’omessa impugnazione del prodromico sollecito di pagamento avesse cristallizzato detta pretesa.
Sostiene al riguardo che il sollecito di pagamento non è compreso tra gli atti di cui al D.Lgs. citato, art. 19 in rubrica, essendo facoltà del contribuente impugnare gli atti non tipici, non essendogli preclusa l’impugnazione dei successivi atti tipici.
3. Con il secondo motivo si assume la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. per violazione del giudicato esterno formatosi tra le medesime parti con la sentenza della CTP n. 340/2008 che aveva annullato l’avviso di accertamento n. 7860/2007 emesso dal Comune di Torre Annunziata, assumendo che l’onere di dimostrare la legittimità della pretesa fiscale gravava sul Comune, il quale aveva attribuito ai locali di proprietà dell’ente categorie (uffici, ospedali, scuola) molto diverse dalla tipologia di immobili risultanti (cappella sepolcrale).
Sostiene la ricorrente che la CTR non ha correttamente applicato i principi affermati dalla corte di legittimità, secondo i quali l’entità degli obblighi tributari accertati per un determinato periodo di imposta fa stato quanto ai tributi dello stesso tipo dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore condizionante inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata.
In particolare, la ricorrente richiama il principio secondo il quale qualora due giudizi tra le stesse parti fanno riferimento al medesimo rapporto giuridico, l’accertamento compiuto in uno di essi con sentenza passata in giudicato, relativamente a situazioni giuridiche o a soluzioni di questioni di fatto e di diritto preclude l’esame dello stesso punto nell’altro giudizio.
4.La prima censura è fondata, assorbita la seconda.
Il sollecito di pagamento in questione non rientra nell’elenco tassativo degli atti impugnabili avanti al giudice tributario così come previsti nell’elenco di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19. Se è vero che tale circostanza non ne impediva comunque l’impugnazione, in quanto estrinsecazione sostanziale della pretesa impositiva in tutti i suoi elementi essenziali, altrettanto indubbio è che tale impugnazione costituiva una “facoltà”, e non (diversamente da quanto enunciato dal giudice di appello) un “onere” per la contribuente; con la conseguenza che l’opzione per la mancata autonoma impugnazione non comportava, a carico di quest’ultima, la ravvisata decadenza o preclusione. Questa, infatti, aveva facoltà di attendere che la pretesa in questione le venisse inoltrata attraverso uno degli atti “tipici” di cui all’art. 19 cit. (segnatamente, un avviso di accertamento relativo ai presupposti dell’imposizione Tarsu/Tia emersi in assenza di dichiarazione iniziale della contribuente, ovvero in difformità da quest’ultima); oppure, alternativamente, di impugnare la cartella che le venisse notificata senza pregressa notificazione di altro atto. Evenienza, quest’ultima, che si è appunto verificata; con la conseguenza che l’impugnazione della intimazione di pagamento qui proposta dalla contribuente non poteva ritenersi limitata ai vizi propri della cartella stessa, bensì estesa anche al fondamento della pretesa impositiva. Si è affermato più volte che “in tema di contenzioso tributario, l’impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 il quale, tuttavia, abbia natura di atto impositivo (nella specie, le fatture TIA), è una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d’impugnazione dell’atto successivo (nella specie, la cartella di pagamento)” (Cass. ord. 14675/16; n. 11471/2018). Ancorché la prima pronuncia si riferisse a fattispecie di pregressa notificazione di fattura, e non di diffida di pagamento, il principio da essa affermato si attaglia altresì alla fattispecie qui in esame; appunto connotata dalla mancanza di un atto impositivo rientrante nel novero di quelli autonomamente impugnabili ex art. 19 cit.. Con la conseguenza che, omessa l’impugnazione della diffida, non era alla Arciconfraternita preclusa l’impugnazione – nel merito – della cartella successivamente emessa, e costituente “primo” atto tipico di imposizione Ha osservato Cass. 2616/15 che: “in tema di contenzioso tributario, l’impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 che, tuttavia, sia espressivo di una pretesa tributaria ormai definita (nella specie, atto recante intimazione di pagamento) è una facoltà e non un onere, costituendo un’estensione della tutela, sicché la sua omissione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, né preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall’art. 19” (in termini, anche Cass. ord.26129/17 ed altre).
4. In conclusione, accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per statuire sulla eccezione di un giudicato relativo alla destinazione di immobili individuata nell’anno 2008.
Le spese del giudizio di legittimità, secondo soccombenza, sono poste a carico della intimata e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della sezione tributaria della Corte di cassazione, tenuta da remoto, il 23 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021
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