Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35801 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23369/2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, già Equitalia servizi di riscossione s.p.a., con sede legale in Roma, in persona del responsabile del contenzioso per la Regione Lombardia, in virtù di procura speciale autenticata dal notaio D.L.M. in data 5 luglio 2017, elettivamente domiciliata in Roma via Nomentana 91 presso l’avvocato Giovanni Beatrice, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Amodio del foro di Napoli.

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI VIA ***** in persona dell’amministratore pro tempore elettivamente domiciliato in Milano nello studio dell’avvocato Salvino Brancaccio che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Alessandra Terenzi;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 320/2018 della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, depositata il 26/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere Dott. Rita RUSSO.

RILEVATO

CHE:

Il condominio di via ***** ha impugnato l’intimazione di pagamento notificata da Equitalia s.p.a. in relazione a sei cartelle di pagamento in materia di Tarsu. La Commissione tributaria di Milano ha accolto l’eccezione di prescrizione. Equitalia s.p.a. ha proposto appello, che la CTR della Lombardia ha respinto, sul rilievo che la Tarsu appartiene alla categoria dei tributi locali e di conseguenza sono assoggettati alla prescrizione breve di cui all’art. 2948 c.c., n. 4.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia della Entrate – Riscossione affidandosi a due motivi. Ha resistito con controricorso il Condominio. La causa è stata trattata l’udienza camerale non partecipata del 6ottobre 2021.

RITENUTO

CHE:

Preliminarmente si osserva che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha proposto ricorso conferendo procura ad avvocato del libero foro e che detta procura non può considerarsi validamente conferita.

In tema, le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle entrate – riscossione, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delib. da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della Delib. prevista dal R.D. cit., art. 43, comma 4, – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5 conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio (Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019).

Poiché il Protocollo 22 giugno 2017 tra l’Agenzia delle entrate e riscossione e l’Avvocatura generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, e a meno che non intervenga l’apposita motivata Delib. dell’Agenzia prevista dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4 consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura è invalidamente conferita dall’AdER ad un avvocato del libero foro e il ricorso o il controricorso sono dichiarati inammissibili (Cass. n. 26531 del 20/11/2020).

Nella fattispecie non risulta un caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità da parte dell’Avvocatura ad assumere il mandato, né che la stessa sia stata consultata.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerando il recente consolidamento della giurisprudenza le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, da remoto, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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