LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17440/2018 proposto da:
C.A., D.L., elettivamente domiciliati in Roma Corso Trieste 95 presso lo studio dell’avvocato C.A. che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7112/2017 della COMM.TRIB.REG., LAZIO, depositata il 05/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere Dott. CIRESE MARINA.
RITENUTO
CHE:
Con ricorso notificato in data 21.3.2014 C.A., in qualità di usufruttuario, e D.L., in qualità di nudo proprietario, impugnavano dinanzi alla CTP di Roma l’avviso di accertamento che rideterminava L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, il classamento con conseguente attribuzione di una nuova rendita catastale all’immobile sito in *****, la cui classe veniva variata da 3 a 4.
I contribuenti deducevano la carenza di motivazione dell’avviso il quale non consentiva di verificare la correttezza del classamento e la violazione di legge con riferimento ai presupposti per l’attivazione del procedimento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.
La CTP di Roma con sentenza in data 11.7.2016 rigettava il ricorso affermando la legittimità dell’operato dell’Agenzia delle Entrate.
Proposto appello avverso detta pronuncia, la CTR del Lazio in data 5.12.2017 rigettava il gravame ritenendo che nella procedura di revisione delle rendite catastali L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335 le specifiche condizioni in cui versa l’immobile non assumono rilievo decisivo.
Avverso detta pronuncia i contribuenti proponevano ricorso per cassazione articolato in quattro motivi di ricorso.
L’Agenzia delle Entrate si costituiva con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Sul capo della sentenza relativo alle asseritamente irrilevanti condizioni specifiche dell’immobile. Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, della L. n. 212 del 2000, art. 7, del D.Lgs. n. 138 del 1998, art. 8 nonché dei principi giurisprudenziali vigenti in materia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” parte ricorrente deduceva l’erroneità della sentenza impugnata laddove aveva ritenuto che ai fini del riclassamento non assumono rilievo decisivo le specifiche condizioni dell’immobile specificamente alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Deduceva altresì, nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere la censura attinente a questione di fatto e non di diritto, l’omesso esame di un fatto decisivo consistente nelle caratteristiche specifiche dell’immobile oggetto di accertamento) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Sulla prova dello scostamento dei valori immobiliari. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c., n. 2, della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nonché dei principi giurisprudenziali vigenti in materia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” parte ricorrente deduceva che erroneamente il giudice di appello aveva ritenuto acclarato che le rendite dovessero essere rivalutate.
3. Con il terzo motivo di ricorso rubricato “Sull’arbitrarietà della soglia di scostamento stabilita in atti presupposti non allegati” parte ricorrente deduceva che, anche a ritenere sufficiente, che l’atto di riclassamento espliciti le norme ed il procedimento seguito, la CTR ha rigettato il primo motivo di appello con cui si deduceva l’arbitrarietà della soglia di scostamento stabilita nonché la mancata allegazione nell’atto impugnato degli atti presupposti.
Deduceva altresì la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, dell’art. 7 dello statuto del contribuente, della L. n. 241 del 1990, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto integrati i presupposti del comma 335 cit..
Deduceva altresì la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 132 c.p.c., n. 4 nonché dei principi vigenti in materia di omessa pronuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per non essersi la CTR pronunciata sulla censura riguardante l’iter seguito per rideterminare la rendita catastale.
4. Con il quarto motivo di ricorso rubricato “Sugli immobili assunti a comparazione: violazione e/o falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, del D.L. n. 70 del 1988, art. 11 nonché dei principi giurisprudenziali vigenti in materia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” parte ricorrente deduceva che la CTR aveva erroneamente ritenuto che legittimamente l’Agenzia delle Entrate avesse fatto riferimento a porzioni di fabbricato insistenti nella stessa zona mentre invece la comparazione deve avvenire con unità già censite aventi analoghe caratteristiche.
Deduceva altresì con riferimento all’obbligo di sopralluogo, l’omessa pronuncia e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per non essersi la CTR pronunciata sul motivo di appello riguardante l’erroneità della pronuncia di primo grado per aver ritenuto superfluo il sopralluogo preventivo.
Sottolineava altresì il carattere massivo della revisione attuata dalla A.F..
1.1 Il primo motivo di ricorso è fondato.
Nella giurisprudenza della Corte è consolidato l’orientamento, recentemente confermato da Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19810 del 23/07/2019 (Rv. 654954 01) secondo cui “In tema di estimo catastale, ove il nuovo classamento sia stato adottato d’ufficio ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato e quello catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, laqualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinché il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione.
Nello stesso senso si è pronunciata Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23046 del 17/09/2019 (Rv. 655149 – 01), affermando che “In tema di estimo catastale, la revisione parziale del classamento prevista dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, relativa ad unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali per le quali, ai fini dell’applicazione dell’ICI, il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, ha presupposti diversi dalle fattispecie regolate rispettivamente dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, (in tema di classamento non aggiornato o palesemente incongruo), e dalla L. n. 331 del 2004, art. 1, comma 336, (in tema di immobili non dichiarati o soggetti a variazioni edilizie non denunciate), trattandosi di una revisione correlata a fattori estrinseci di carattere collettivo o generale e non specificamente riguardanti il singolo immobile: ne deriva che il procedimento si divide in due fasi, ovvero quella dell’accertamento e specificazione chiara, precisa e analitica, dei presupposti di fatto che giustificano la cd. riclassificazione di massa, e quella della deduzione e prova dei parametri, dei fattori determinativi e dei criteri per l’applicazione della riclassificazione alla singola unità immobiliare (ossia l’ubicazione dell’unità immobiliare oggetto di accertamento in una delle cd. microzone anomale)”.
Pertanto, ai fini motivazionali dell’atto di rilassamento immobiliare non può ritenersi sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento (Cass. n. 16643/2013, n. 9629/2012 e n. 3156/2015) né il riferimento alla microzona ed alle sue caratteristiche come indistintamente individuate, perché, se è vero che l’attribuzione di una determinata classe è indubbiamente correlata alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), e alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, tali caratteristiche generali vanno sempre individuate in concreto, in riferimento alla specifica porzione di territorio in cui si inserisce la revisione, individuando gli effettivi interventi urbanistici e le attività realmente incidenti sulla migliore qualità dell’utilizzo degli immobili della zona. Oltre al fattore posizionale, ai fini valutativi rileva anche il fattore edilizio, per cui non è possibile prescindere dalle caratteristiche edilizie specifiche della singola unità e del fabbricato che la comprende non essendo sostenibile che tutti gli immobili di una stessa zona abbiano necessariamente la medesima classe (così in Cass. n. 19810 del 2019, cit.). Ne consegue che “Il mero richiamo ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta non soddisfa l’obbligo motivazionale nei termini sopra precisati. Si tratta, come è evidente, di formulazioni del tutto prive di specificità e determinatezza ed in ordine alle quali sarebbe impossibile l’opera di traduzione in una precisa percentuale di aumento della rendita catastale delle singole unità immobiliari. Tali formule, infatti, non sono idonee ad indicare i criteri e i modi con cui sono identificati, calcolati, rilevati ed elaborati i quattro parametri prescritti dalla norma e cioè: il valore medio di mercato della microzona (per mq); il valore catastale medio della microzona; il valore di mercato medio per l’insieme di tutte le microzone; il valore catastale medio per l’insieme di tutte le microzone” (Cass. n. 23046 del 2019, cit.).
Orbene, nel caso in esame la CTR non si è uniformata ai suesposti arresti giurisprudenziali avendo ritenuto sufficientemente motivato un atto, come quello in esame, di modifica del classamento dell’immobile dei contribuenti basato esclusivamente sulla revisione generalizzata del classamento degli immobili compresi in una medesima microzona, avendo anzi espressamente negato rilevanza decisiva alle caratteristiche del singolo immobile.
I restanti motivi di ricorso sono assorbiti.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c. va accolto l’originario ricorso dei contribuenti.
Le spese di merito e quelle di legittimità vanno compensate stante il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul tema.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso dei contribuenti.
Compensa le spese inerenti ai giudizi di merito ed al giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, effettuata da remoto, il 20 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021
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